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Il medico competente e la sorveglianza sanitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dalla sorveglianza sanitaria alla partecipazione alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, dalla visita medica preventiva, alle visite periodiche e di controllo, il medico competente ha un importante ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vediamo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, anche in termini di requisiti e funzioni.
A cura di Antonio Barbato
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salute e sicurezza sul lavoro visite mediche

Una delle figure più importanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella del medico competente. Esso è nominato dal datore di lavoro ed ha l’importante funzione di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sottoponendo gli stessi alla visita periodica ma anche alle visite preventive, e quelle necessarie in alcuni casi, come la prolungata assenza da lavoro di un lavoratore. Il medico competente è parte attiva della valutazione dei rischi aziendali, ed è colui che esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore.

L’art. 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, definisce il medico competente come il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto”.

Collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi. L’art. 29 comma 1 citato nella definizione stabilisce le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (ossia il documento di valutazione dei rischi (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41  (che è la sorveglianza sanitaria).

Nel decreto interministeriale del 30 novembre 2012 è stato precisato che con riferimento alla fase della valutazione dei rischi la presenza del medico competente è richiesta solo ove prevista ai sensi degli articoli 25 e 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008, ossia qualora nell’attività sono presenti rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo la vigente normativa. L’art. 25 tratta gli obblighi del medico competente e l’art. 41 tratta la sorveglianza sanitaria, vediamoli.

Obblighi e funzioni del medico competente

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 2008, il medico competente è attivo nella vita aziendale per una serie di funzioni.

Programmazione della sorveglianza sanitaria, della formazione e dell’organizzazione del servizio di primo soccorso. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. Inoltre programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Sul significato della collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi un interpello del Ministero del Lavoro, il n. 5 del 2014, ha precisato che il termine “collabora” deve essere inteso in maniera attiva, ossia che il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettiva valutazione dei rischi, visitando gli ambienti di lavoro ed acquisendo di propria iniziativa tutte le informazioni non fornite dal datore di lavoro. La Commissione riconosce al medico competente un ruolo di maggiore rilevanza rispetto al passato. Per maggiori informazioni vediamo la collaborazione del medico competente deve essere attiva.

Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. Il medico competente inoltre istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Le consegne al datore di lavoro ed ai lavoratori della documentazione sanitaria. Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, e con salvaguardia del segreto professionale. Inoltre, consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

Obbligo di informazione sui rischi del medico competente. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Inoltre il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

L’intervento del medico competente nelle riunioni periodiche. Il medico competente ha tra i suoi obblighi la comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, , al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La visita annuale degli ambienti di lavoro. Il medico competente ha l’obbligo di vita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

La sorveglianza sanitaria e le varie visite ai lavoratori per l’idoneità

Una delle più importanti funzioni del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è la sorveglianza sanitaria. L’art. 2 comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 81 del 2008 definisce la sorveglianza sanitaria come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. A dettagliare la sorveglianza sanitaria è l’art. 41 più volte citato.

L’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che “la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

La sorveglianza sanitaria, con le relative visite periodiche a cui sono sottoposti i lavoratori dal medico competente, è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati ed equiparati (socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione, giovani dei tirocini formativi e di orientamento o stage, i volontari, ecc.).

In cosa consiste la sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Per attuare la sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, sono previste una serie di visite con una periodicità che varia in base alla mansione svolta, e che hanno la finalità di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Le visite mediche sono molteplici: la preventiva, la preassuntiva, quella periodica, quella su richiesta del lavoratore, la visita a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, la visita in occasione del cambio di mansione ed anche quella, in alcuni casi, alla cessazione del rapporto di lavoro. E’ vietata invece la visita medica per accertare stati di gravidanza. 

Visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva: è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. E può essere attivata anche prima dell’assunzione del lavoratore. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Visita medica periodica: è quella per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

Visita medica su richiesta del lavoratore: è quella attivata qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Visita medica per cambio di mansione. Ha l’obiettivo di verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica.

Visita medica post assenza superiore a 60 giorni. Si tratta della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche effettuate dal medico competente, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il giudizio finale di idoneità o inidonietò totale, parziale, temporanea e permanente alla mansione specifica. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposta su formato cartaceo o informatizzato. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente. 

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica. L’art. 42 tratta il caso dell’inidoneità alla mansione specifica prevedendo che “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di idoneità, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Titoli e requisiti del medico competente e inquadramento

L’art. 38 citato nella definizione del medico competente in materia di salute e sicurezza parla dei titoli e requisiti del medico competente: “Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’art. 39 invece disciplina lo svolgimento dell’attività di medico competente, precisando che essa è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Inquadramento del medico competente. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  • libero professionista;
  • dipendente del datore di lavoro. 

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

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