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Il versamento a rate dell’imposte risultanti dal modello Unico 2012

In sede di presentazione del modello Unico va effettuato il calcolo delle imposte dovute, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Vediamo le modalità di versamento dell’acconto Irpef, addizionali, cedolare secca e il sistema di rateizzazione con interessi per i titolari di partita iva e non, con versamenti da ultimare entro novembre.
A cura di Antonio Barbato
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rateizzazione imposte da dichiarazione dei redditi modello unico

Ogni anno i contribuenti italiani devono presentare la dichiarazione dei redditi. Lo strumento più utilizzato dalle persone fisiche è il modello 730 per i titolari di partita Iva il modello di dichiarazione che viene utilizzato è il modello Unico. In sede di presentazione viene effettuato il calcolo delle imposte dovute a saldo dell’anno precedente. E molto spesso tale conguaglio comporta delle imposte da pagare o dei crediti risultanti dalla dichiarazione. Accanto all’invio dell’Unico c’è quindi anche l’adempimento del versamento delle imposte risultanti, da effettuare con il modello F24.

Il modello Unico 2012 deve essere presentato dal 2 maggio 2012 al 2 luglio 2012 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale, oppure entro il 1° ottobre 2012 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Termini di versamento delle imposte. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere invece eseguiti entro il 18 giugno 2012 ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (imposta Irpef e addizionali).

Acconto Irpef e acconto cedolare secca dovuti per l’anno 2012. Solo se ciascun importo, indicato nel rigo RN33 per l’Irpef o nel rigo RB11, col. 3 per la cedolare secca, supera euro 51,65, è dovuto rispettivamente l’acconto nella misura del 96% per quanto riguarda l’Irpef o nella misura del 92% per quanto riguarda la cedolare secca.

Versamento dell’acconto. L’acconto dell'Irpef così determinato deve essere versato nei seguenti modi:

• in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui la prima rata nella misura del 39,6% del rigo RN33 (riguardo l’Irpef) o del 38% del rigo RB11, col. 3 (riguardante la cedolare secca), entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella misura del 56,4% del rigo RN33 (Irpef) o del 54% del rigo RB11, col. 3 (cedolare secca), entro il 30 novembre 2012. Per l’anno 2012 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef.

La rateizzazione delle imposte da Unico 2012

L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 indica il sistema per i pagamenti rateali delle imposte. Stabilisce che “le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia”.

Quindi è consentito al contribuente il versamento rateale delle imposte e dei contributi dovuti agli enti previdenziali, con l’applicazione di interessi e con un numero di rate il cui pagamento dovrà essere completato entro il mese di novembre. Quindi a partire dal 18 giugno in poi, le rate possono essere fino a 7, con scadenza 30 novembre. Il comma 4 successivo stabilisce inoltre il giorno della scadenza delle rate stesse: “I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”.

Sulla base di tale previsione, nelle istruzioni al modello Unico 2012 c’è stato riportato l’intero piano di rateazione, distinto a seconda che si tratti dei versamenti relativi a contribuenti non titolari di partita IVA e contribuenti titolari di partita IVA.

Rateizzazione imposta da Unico per titolari di partita Iva

SI tratta dei contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore. Abbiamo due piani di rateizzazione: quello senza maggiorazione dello 0,40% e quello ritardato con maggiorazione.

Nel caso di rateizzazione senza maggiorazione che parte con il versamento della 1° rata entro il 18 giugno 2012 avremo il seguente piano di rateizzazione:

  • 1° rata da pagare entro il 18 giugno senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 16 luglio con l’applicazione degli interessi pari al 0,31%;
  • 3° rata da pagare entro il 20 agosto, interessi pari allo 0,64%;
  • 4° rata da pagare entro il 17 settembre, interessi pari allo 0,97%;
  • 5° rata da pagare entro il 16 ottobre, interessi pari allo 1,30%;
  • 6° rata da pagare entro il 16 novembre, interessi pari allo 1,63%.

Vediamo ora qual è il piano di rateizzazione in caso di versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,40% dal 19 giugno al 18 luglio 2012:

  • 1° rata da pagare entro il 18 luglio con tributo maggiorato dello 0,40% ma senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 20 agosto con tributo maggiorato dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi pari al 0,31%;
  • 3° rata da pagare entro il 17 settembre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,64%;
  • 4° rata da pagare entro il 16 ottobre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,97%;
  • 5° rata da pagare entro il 16 novembre, sempre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 1,30%.

Le rate, sia che si opti per il versamento rateale a partire dal 18 giugno che quello con maggiorazione a partire dal 18 luglio, devono sempre concludersi entro il mese di novembre dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, il modello Unico.

Rateizzazione Unico 2012 per soggetti non titolari di partita Iva

Si tratta dei contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, con esercizio coincidente con l’anno solare e non interessati dagli studi di settore. Anche in questo caso abbiamo due piani di rateizzazione: quello senza maggiorazione dello 0,40% e quello ritardato con maggiorazione.

Nel caso di rateizzazione senza maggiorazione che parte con il versamento della 1° rata entro il 18 giugno 2012 avremo il seguente piano di rateizzazione:

  • 1° rata da pagare entro il 18 giugno senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 2 luglio con l’applicazione degli interessi pari al 0,13%;
  • 3° rata da pagare entro il 31 luglio, interessi pari allo 0,46%;
  • 4° rata da pagare entro il 31 agosto, interessi pari allo 0,79%;
  • 5° rata da pagare entro il 1 ottobre, interessi pari allo 1,12%;
  • 6° rata da pagare entro il 31 ottobre, interessi pari allo 1,45%;
  • 7° rata da pagare entro il 30 novembre, interessi pari allo 1,78%.

Come già detto le rate devono concludersi entro il mese di novembre dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, il modello Unico. Vediamo ora qual è il piano di rateizzazione in caso di versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,40% dal 19 giugno al 18 luglio 2012:

  • 1° rata da pagare entro il 18 luglio con tributo maggiorato dello 0,40% ma senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 31 luglio con tributo maggiorato dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi pari al 0,13%;
  • 3° rata da pagare entro il 31 agosto con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,46%;
  • 4° rata da pagare entro il 1 ottobre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,79%;
  • 5° rata da pagare entro il 31 ottobre, sempre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 1,12%;
  • 6° rata da pagare entro il 30 novembre, con tributo maggiorato dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi pari allo 1,45%.

Le rate devono sempre concludersi entro il mese di novembre dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, il modello Unico.

La compensazione delle imposte. Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, modello Unico. Il modello F24 con il quale il contribuente effettua i versamenti delle imposte, anche a rate, deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulta uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

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