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Il versamento dell’Imu: come compilare il modello F24

I contribuenti in possesso di qualunque immobile devono pagare l’imposta municipale IMU in due o tre rate per l’abitazione principale, in acconto entro il 18 giugno e in saldo entro il 17 dicembre. Vediamo tutti gli aspetti relativi alla compilazione del modello f24 e dei codici tributo.
A cura di Antonio Barbato
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calcolo imu e pagamento

I contribuenti italiani sono tenuti a partire dal 2012 al pagamento della nuova imposta comunale sugli immobili, l’IMU. Il presupposto dell’imposta municipale unica è il possesso di qualunque immobile, ivi compreso l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il calcolo dell’imposta avviene sulla base imponibile che è la rendita catastale, rivalutata del 5% e sulla quale si applicano i moltiplicatori dell’imposta introdotti dalla norma che ha istituito l’IMU stessa.

Le aliquote IMU. L’aliquota di base è dello 0,76% e va applicata sulla base imponibile. Per l’abitazione principale si applica un’aliquota ridotta allo 0,40% nonché una detrazione d’imposta di 200 euro da applicarsi sull’IMU lorda calcolata. Alla detrazione viene inoltre applicata una maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio che abbia un’età non superiore a 26 anni e che dimora abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

IMU dovuta ogni anno e per mesi di possesso. Per quanto riguarda il pagamento, l’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, quindi si paga ogni anno.

Pagamento in due rate o unica soluzione. Relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La disposizione prevede, altresì, che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Le tre rate per l’abitazione principale. Nel caso di immobili in possesso utilizzati come abitazione principale, e per le relative pertinenze dell’abitazione, c’è la possibilità di un versamento dell’imposta IMU attraverso il pagamento in tre rate: 1° acconto entro il 18 giugno, 2° acconto entro il 17 settembre e saldo entro il 17 dicembre. Si tratta di una facoltà a scelta del contribuente, che può sempre optare per il pagamento in due rate.

Le modalità del versamento dell’IMU.  L’art. 13, comma 12, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il pagamento dell’IMU è effettuato dire a mezzo del modello di versamento unitario (modello F24) con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Solo a decorrere dal 1º dicembre 2012, il versamento dell’IMU potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale.

IMU e la dichiarazione dei redditi. L’IMU può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997, ossia con versamento unitario e con compensazione delle imposte dovute con i crediti risultanti dalla dichiarazione. Nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente. In caso di “ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al comune e allo Stato.

L’arrotondamento nel modello F24. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”. L’arrotondamento per difetto va effettuato anche nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi, in linea, peraltro, con il meccanismo stabilito per i tributi erariali. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato.

Da versare l’IMU oltre i 12 euro. Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che “l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta.

Versamento unitario per più immobili. Il versamento dell’imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all’imposta dovuta.

Imu e la compensazione con i crediti Irpef. Il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F-24. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2012, “per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero”.

Versamenti IMU per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda il tributo da versare per i cittadini italiani residenti all’estero, si fa presente che non sono più applicabili le disposizioni di che consentivano per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. Quindi l’IMU va versata in due rate, di cui la prima entro il 18 giugno, o in unica soluzione sempre il 18 giugno. Le modalità di versamento restano quelle già utilizzate per l’ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario.

Acconto Imu entro il 18 giugno 2012 e saldo entro il 17 dicembre 2012

Per l’anno 2012, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un particolare meccanismo di versamento dell’IMU, che trova il suo fondamento nell’incertezza dell’aliquota da applicare determinata delle seguenti disposizioni. I comuni, infatti, per l’anno 2012, devono iscrivere, ai sensi dello stesso comma 12-bis, nel bilancio di previsione l’entrata da IMU, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune.

La stessa norma prevede, inoltre, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Quindi l’IMU versata entro il 18 giugno in prima rata sarà indicativa per Stato e comuni. Bisognerà stare attenti alle decisioni dei comuni sull’aliquota e sulle detrazioni per la determinazione della rata di saldo IMU da versare entro il 17 dicembre.

I comuni, entro il 30 settembre 2012, infatti sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Pertanto, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell’imposta entro il 18 giugno 2012.

Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012.

Alla luce di tali disposizioni, il pagamento, per l’anno 2012 dell’IMU, in generale, salvo le eccezioni che saranno di seguito esplicitate, è effettuato relativamente a:

  • la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
  • la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Per l’abitazione principale, c’è invece la possibilità di versamento in tre rate, quindi con seconda rata entro il 17 settembre e terza rata di saldo entro il 17 dicembre.

La modalità di calcolo appena descritta deve essere seguita anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati e il codice tributo da utilizzare per il versamento con F-24 per queste fattispecie è esclusivamente il “3918” – denominato: “IMU- imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”, in quanto non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato.

Niente interessi e sanzioni sulla prima rata. Il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato “senza applicazione di sanzioni ed interessi”. Tale disposizione contempla anche le ipotesi disciplinate dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell’affidamento e della buona fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Ovviamente, al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate dell’imposta determina l’applicazione delle sanzioni amministrative.

L’IMU nel nuovo modello F24: i codici tributo da utilizzare

Con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’ istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale IMU. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative  pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
  • “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
  • “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
  • “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
  • “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
  • “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
  • “3923” – denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “3924” – denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

Per l’adeguamento all’istituzione dell’IMU inoltre, l’Agenzia delle  Entrate ha proceduto a modificare il modello di delega di versamento unificato (F24) con provvedimento del 12 aprile 2012 . L’obbligo di utilizzo del nuovo modello “F24”  cartaceo è stato  differito alla data del 1° giugno 2013, ferma restando la possibilità di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul sito dell’Agenzia.

Per quanto riguarda la compilazione della “sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, nella colonna codice ente/codice comune va indicato il codice catastale (es. Comune di Napoli è F839). Nel caso di pagamento dell’acconto entro il 18 giugno va inserita una “x” nella colonna “Acc”, così come va inserito il numero di immobili a cui si riferisce il tributo versato (possono essere anche più di uno). Il codice tributo è uno di quelli sopra elencati (se è abitazione principale è 3912), la colonna rateizzazione/mese rif. nel caso di pagamento dell’acconto entro il 18 giugno va compilata con 0102, l’anno di riferimento è il 2012, poi va inserito l’importo dell’Imu da pagare nella colonna “importi a debito versati”.

Esempi di calcolo IMU per l’abitazione principale. L’imposta IMU, come già detto, va calcolata diversamente nei casi in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale oppure come seconda casa. C’è l’applicazione di un’aliquota dello 0,40%, c’è l’applicazione delle detrazioni d’imposta di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per i figli di età non superiore a 26, c’è inoltre il pagamento in tre rate come alternativa al pagamento con due rate. Per maggiori approfondimenti vediamo gli esempi di calcolo IMU per abitazione principale.

Calcolo per abitazione principale in possesso per alcuni mesi. L’imposta municipale come già visto va calcolata in base ai mesi di possesso. Quindi vanno considerati i mesi di possesso dell’immobile come abitazione principale, considerando come interi i mesi in cui c’è stato un possesso superiore a 15 giorni. Il calcolo dell’IMU in questi casi è diverso, tenendo conto anche delle rate. Vediamo il calcolo dell’IMU per abitazione principale posseduta alcuni mesi.

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