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Illegittima la maxi sanzione per omesso versamento dei contributi e premi

Un importante sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la maxi sanzione per omesso versamento dei contributi previdenziali e dei premi Inail pari alla misura minima di 3.000 euro per ogni lavoratore. La sanzione per lavoro nero è sproporzionata e irragionevole. Il caso riguardava una società che ha avuto addirittura due sanzioni di 45.000 euro per 2.253 euro di contributi e 460 euro di premi Inail non versati.
A cura di Antonio Barbato
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sanzione per mancato versamento contributi Inps

Un importante pronuncia della Corte Costituzionale in materia di sanzioni per omesso versamento dei contributi previdenziali e maxi sanzione per lavoro nero. La Consulta ha ritenuto illegittimo, in quanto contrario all’art. 3 della Costituzione, il comma della legge che prevede la sanzione civile minima, o maxisanzione, di 3.000 euro per l’omesso versamento dei contributi e per ogni lavoratore. Viene ritenuta irragionevole ed eccessiva. Vediamo perché.

Ad essere dichiarato illegittimo è l’art. 36-bis, comma 7, lettera a) del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006,  (convertito della legge n. 248 del 4 agosto 2006), nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata“.

La Sentenza della Corte Costituzionale è la n. 254 del 13 novembre 2014 e dichiara illegittimo minimo di 3.000 euro poiché, si legge nella sentenza, “le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole”.

L’importo minimo della sanzione civile introdotto dall’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, prescindendo dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, è infatti ancorato unicamente al numero di «lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria».

“In tal modo, però, – si legge sempre nella sentenza – la sanzione può risultare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro e incoerente con la sua natura, se si considera che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che è posta allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto assicuratore”.

Il caso: 45.000 euro di sanzioni per 2.253 euro di contributi omessi. Il caso oggetto della sentenza riguardava una società appaltatrice che aveva impiegato personale dipendente in assenza di un regolare contratto di assunzione, omettendo il versamento dei relativi contributi per un totale di 2.253 euro. La sanzione, applicando la norma poi dichiarata illegittima, era stata di ben 45.000 euro da parte dell’Inps. Analogamente l’Inail per omesso versamento dei premi riferibili ai lavoratori presuntivamente impiegati a nero, a fronte di 460,52 euro di premi Inail non pagati, aveva sanzionato, sempre in base alla norma dichiarata illegittima, ulteriori 45.000 euro di sanzione. Cifre di sanzioni chiaramente eccessive rispetto alle omissioni.

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