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Incentivo assunzione di giovani fino a 650 euro: domanda, modalità e tempi

I datori di lavoro che assumono giovani under 30 anni possono ottenere l’incentivo previsto dal Decreto Lavoro. A tal fine è necessario presentare una richiesta all’Inps. L’ente risponde entro 3 giorni circa la disponibilità di risorse finanziarie ed entro 14 giorni il datore di lavoro deve procedere alla stipula del contratto e comunicazione. Poi il riconoscimento è subordinato all’ordine cronologico di presentazione. Vediamo nel dettaglio tutti gli adempimenti per la richiesta.
A cura di Antonio Barbato
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domanda presentazione inps

Una delle novità più importanti introdotte dal Decreto Lavoro, n. 76 del 2013, riguarda l’incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Si tratta di uno sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani dai 18 anni ai 30 anni non compiuti che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda (imponibile Inps) fino ad un massimo di 650 euro ed è riconosciuto per 12 mesi, in caso di trasformazione di un rapporto a termine, o 18 mesi, in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Per il riconoscimento di tale incentivo, il datore di lavoro deve attivare un iter presso l’Inps che va dalla richiesta, all’effettiva stipula del contratto, fino al riconoscimento del diritto all’incentivo. Come per altri incentivi del passato, come quello erogato dalla Riforma Fornero (assunzioni agevolate fino a 12.000 euro), anche questo incentivo è subordinato all’ordine cronologico di presentazione della domanda, ma con una novità positiva per i datori di lavoro interessati. Approfondiamo gli aspetti relativi all’iter per la concessione.

Un aspetto fondamentale che negli ultimi anni ha riguardato il riconoscimento degli incentivi alle imprese consistenti nella riduzione contributiva da parte dell’Inps, come dicevamo, è stato la tempistica per la presentazione della domanda. Molto spesso il rilascio dell’ok da parte dell’Ente è stato subordinato all’ordine cronologico di presentazione della domanda, con il risultato che molti datori di lavoro si sono visti esclusi dall’incentivo per esaurimento dei fondi, ritrovandosi quindi con le assunzioni effettuate ma senza ottenere alcun sgravio contributivo.

Anche per gli incentivi per l’assunzione di giovani di età compresa tra 18 anni ed i 29 anni (per meglio dire 30 anni non compiuti), l’originaria previsione normativa prevedeva un riconoscimento in base “all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute…”, ma in sede di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2013, meglio conosciuto come Decreto Lavoro, è stata apportata una consistente modifica al comma 14 dell’art. 1 che disciplina appunto le modalità di riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Inps.

L’art. 1 comma 14, come modificato dalla legge di conversione prevede: “14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo”. Quindi c’è subito una comunicazione Inps al datore di lavoro riguardo l’esaurimento, oppure no, delle risorse.

Continua il comma 14: “A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione”. Quindi subito dopo la comunicazione, ricevuta entro 3 giorni dalla domanda, ha 7 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro con il lavoratore di età tra i 18 ed i 30 anni non compiuti.

Dopo la stipula del contratto, ci sono 7 giorni per comunicare all’Inps: continua l’art. 1 comma 14 “Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari”.

La parte finale del comma 14: “L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.

Quindi in sostanza, pur essendoci come nel passato l’ordine cronologico di presentazione, l’Inps fornisce in prima fase la risposta circa la disponibilità di risorse nella regione interessata, quindi in sostanza dà l’ok all’azienda o al datore di lavoro per la scelta relativa all’assunzione, poi attiva l’ordine cronologico ma solo sulle domande per le quali è stata attivata sia la stipula che la comunicazione, a seguito di una riserva di somme accantonate proprio dall’Inps riguardo a quel rapporto di lavoro. Questo quanto previsto dalla norma del Decreto Lavoro, vediamo ora le indicazioni operative per la presentazione della richiesta di ammissione all’incentivo, fornite dall’Inps nella circolare n. 131 del 2013. 

Indicazioni operative: Adempimenti dei datori di lavoro

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il seguente procedimento:

  • Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line76-2013”, messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps. Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. All’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.

  • Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica,  esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
  • Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi (7 per stipulare e 7 per comunicare) dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione. L’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora, nel termine indicato dall’articolo 1, co. 5, dl 76/2013 (ossia un mese), venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione (ossia viene assunto un ulteriore lavoratore dipendente). Altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori, mediante l’unità organizzativa “Verifica amministrativa”, gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. 

I termini sono perentori: entro 14 giorni. La circolare ribadisce in maniera ferma che i termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all’incentivo, sono perentori. La loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.

Il nuovo contratto deve avere data d’inizio entro i 14 giorni. Vista la necessità di non accantonare inutilmente delle risorse, il termine perentorio non solo è ribadito dalla circolare, ma l’Inps comunica anche che “per non frustrare l’efficacia del procedimento è pertanto necessario, ai fini dell’incentivo, che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione INPS di prenotazione della risorsa, ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza del rapporto a termine).

Esempio: il 01.10.2013 Alfa chiede all’ Inps la prenotazione della risorsa per la possibile assunzione di Tizio; il 04.10.2013 l’Inps comunica l’avvenuta prenotazione; il 12.10.2013 Alfa stipula con Tizio il contratto di lavoro, che prevede l’inizio del rapporto per il 21.10.2013; Alfa può comunicare all’Inps l’avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 12.10.2013 e il 21.10.2013.

La circolare n. 131 dell’Inps conclude l’elenco degli adempimenti in capo ai datori di lavoro interessati all’incentivo, specificando le istruzioni, per i datori di lavoro che operano con il sistema uniemens, nel caso in cui lo stesso datore sia sprovvisto di matricola aziendale, ossia non titolare di alcuna posizione contributiva aziendale. L’interessato deve fare tempestiva richiesta alla sede Inps competente, presentando la domanda di iscrizione. Analogo caso riguarda i datori di lavoro agricoli sprovvisti di CIDA. Per maggiori informazioni su questi specifici casi, consultare la circolare dell’Inps.

Presentazione delle domande dal 1 ottobre 2013

Con la circolare n. 138 del 27 settembre 2013, l’Inps ha disposto il rilascio dei moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. A decorrere dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.

Il modulo 76-2013, dice la circolare Inps, è rinvenibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps e seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. In allegato alla circolare n. 138 c’è il fac- simile dell’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 – prenotazione) e dell’istanza di conferma (MOD. 76–2013 – conferma); nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” il modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare.

L’Inps nel richiedere la massima attenzione, nonostante la possibile fretta, nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione, comunica che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione. Né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

In particolare è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
  • la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
  • la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
  • il codice fiscale del lavoratore.

L’Inps promette risposta in tempi brevissimi. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sul click day per il bonus giovani 2013.

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