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Incentivo occupazione SUD 2017: alle imprese fino a 8.060 euro per un anno

I datori di lavoro che assumono nel 2017 possono richiedere l’Incentivo occupazione SUD 2017. Si tratta di un esonero contributivo totale fino a 8.060 euro annui sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche part-time in somministrazione, o apprendistato professionalizzante, di giovani di età tra 15 e 24 anni e le assunzioni di lavoratori di almeno 25 anni privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi. Le Regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna. Vediamo tutta la normativa, la circolare Inps e tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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incentivo assunzione SUD 2017

Il Ministero del lavoro e l’Anpal hanno decretato un Incentivo occupazione SUD 2017. Si tratta della possibilità per le imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna, di beneficiare di un incentivo all’assunzione di 8.060 euro, una sorta di esonero contributivo, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato professionalizzante e part-time, effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 in favore di giovani lavoratori under 24 anni e anche lavoratori con almeno 25 anni privi di un impiego retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo previsto dall’Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche attive) e dal Ministero del Lavoro, annunciato dal Governo Renzi e dal Ministro Poletti, è previsto nel Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

Tale incentivo è riconosciuto per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015.

L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione” nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

Le risorse disponibili sono pari a 530 milioni, di cui soli 30 milioni per le regioni Abbruzzo, Molise e Sardegna, considerate “Regioni italiane in transizione”, mentre le altre regioni del SUD sono considerate “Regioni meno sviluppate”.

L’incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui, da usufruirsi tramite conguaglio mensile entro il 28 febbraio 2019, sarà gestito dall’Inps alla quale bisognerà fare un’apposita domanda. L’incentivo è ovviamente riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi.

L'Inps ha dettagliato tutti i requisiti nella circolare n. 41 del 1 marzo 2017.

Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Quali sono i datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Rientrano pertanto tra i potenziali fruitori degli incentivi in discorso anche gli enti pubblici economici, tenuto conto che gli stessi svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.

A chi spetta l’incentivo occupazione SUD 2017

Come si legge nel Decreto, l’incentivo assunzione nel SUD, pari a 8.060 euro annui per lavoratore assunto, “è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • Giovani di età compresa tra 16 anni e 24 anni;
  • Lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013”.

Fatto salvo il caso in cui l’incentivo è rivolto alle trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato (contratto a termine in corso al momento in cui il datore di lavoro intende trasformare il contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato), che come vedremo rientra tra le tipologie contrattuali incentivate , il Decreto stabilisce che i soggetti di cui sopra non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Questa prima parte del Decreto comunica alcuni riferimenti precisi, vediamoli.

Incentivo assunzioni SUD per lavoratori di qualsiasi età privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi. La prima cosa da sottolineare che l’incentivo spetta, senza vincoli, per le assunzioni di giovani under 24 anni residenti nelle Regioni agevolate e l’unico vincolo è quello che non deve aver avuto nei sei mesi precedenti un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui. Altro aspetto importantissimo è che qualsiasi lavoratore di età di almeno 25 anni che è privo di un impiego retribuito da almeno 6 mesi è beneficiario di questa misura.

Quali sono le persone disoccupate (art. 19 D. Lgs. n. 150/2015): necessaria la DID

Va però sottolineato che sono incentivate le assunzioni al SUD di persone disoccupate e il Decreto fa riferimento all’art. 19 del Decreto Legislativo n 150 del 2015, che è il Decreto del Jobs Act che disciplina le politiche attive, compreso l’istituzione dell’ANPAL.

L’art. 19 richiamato disciplina lo “Stato di disoccupazione” e prevede che “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo  svolgimento  di  attività  lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate con il centro per l'impiego".

Pertanto il lavoratore deve aver presentato la DID, ossia la Dichiarazione di immediata disponibilità, anche online sul sito dell'ANPAL, oppure al Centro per l'Impiego. E' necessaria la DID aggiornata con riferimento al Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

La Dichiarazione di immediata disponibilità è obbligatoria per lo status di lavoratore disoccupato, che è un prerequisito per l'incentivo occupazione SUD 2017.

DID anche per i giovani under 24 anni. Ebbene, pertanto, sulla base di quanto disposto dal Decreto dell’Anpal, il giovane under 24 anni che potrebbe essere beneficiario dell’Incentivo occupazione SUD, deve essere iscritto al Centro per l’Impiego ed essere in stato di disoccupazione, senza che sia necessaria alcuna anzianità.

La circolare Inps n. 41 del 1 marzo 2017 conferma che “L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio”.

Lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Nel caso di lavoratori con almeno 25 anni, occorre invece uno stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego dal quale risulta un’anzianità di almeno 6 mesi.

Più precisamente, devono sussistere i requisiti richiesti dal Decreto stesso, ossia lo status di “lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Vediamo quale caso è.

Quali sono i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il Decreto che istituisce l’Incentivo occupazione SUD” richiama i principi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

La circolare Inps n. 41 del 1 marzo 2017 precisa in maniera chiaria quale è il reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale. Nelle note della circolare viene stabilito che “Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:

  • una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi; ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;
  • o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Quindi lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste se il lavoratore non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi di almeno sei mesi (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato o anche altre tipologie di lavoro subordinato). E ciò è certificato dal Centro per l’Impiego laddove attesta uno stato di disoccupazione.

E' altresì riconosciuto lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito in caso di un attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. E' il caso di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi.

Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui. Nel caso di un lavoratore parasubordinato (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), tale limite è di 8.000 euro annui. 

La circolare Inps n. 41/2017 entra nel merito stabilendo che “La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo)”.

Lavoratori impiegati con lo stesso datore di lavoro: quando spetta l’incentivo

Possibile assumere lavoratori con Incentivo occupazione SUD 2017 già impiegati con il medesimo datore di lavoro ma solo dopo 6 mesi di stop. Un’ultima considerazione è relativa alla parte del Decreto dove stabilisce che, fatte salve le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine o altro contratto non a tempo indeterminato, i lavoratori interessati (sia under 24 che over 25 secondo i requisiti sopra descritti) “non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.

Ebbene, quindi i lavoratori under 24 anni possono essere assunti senza il requisito dell’essere “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” di cui sopra, ma comunque devono non aver avuto un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende assumerli. Ma quando? Nei sei mesi precedenti. Se invece sono passati almeno sei mesi dal precedente rapporto di lavoro tra le parti, l’incentivo spetta.

Per i lavoratori di età pari o superiore a 25 anni, come abbiamo visto, per essere assunti dallo stesso datore di lavoro, invece deve sussistere sia il requisito del periodo “privo di impiego regolarmente retribuito da sei mesi” che il requisito di “non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.

In sostanza tra le parti deve esserci un periodo di sei mesi nel quale il lavoratore non ha alcun rapporto con il datore di lavoro, se non un rapporto con un contratto a termine che a quel punto andrà trasformato in un contratto a tempo indeterminato. La trasformazione, come vedremo, è oggetto dell'incentivo e, tra l'altro, non è necessario neanche il requisito dello status di disoccupato.

Se in questi sei mesi il lavoratore ha rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, non con quel datore di lavoro ma con altri committenti, è possibile assumere tale lavoratore al termine dei sei mesi, se questi non ha prodotto un reddito da lavoro autonomo o parasubordinato superiore a 4.800 euro o 8.000 euro.

Lavoratore assunto in società controllate o collegate. La circolare Inps n. 41/2017 nel confermare che “fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro”, conferma che “ Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Per quali Regioni spetta l’incentivo

Lo disciplina l’art. 3 del Decreto laddove precisa che le risorse stanziate (530 milioni di euro) sono riferite alle:

  • Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) alle quali sono destinati 500 milioni di euro;
  • Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), alle quali sono destinati 30 milioni di euro.

Il Decreto precisa che per individuare quale Regione è di riferimento per l’incentivo occupazione SUD” bisogna fare riferimento a “ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione” e il Decreto sottolinea che ciò va fatto “indipendentemente dalla residenza della persona da assumere”. E “in caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento”.

In sostanza, quindi conta la sede di lavoro, quindi in caso di più sedi del datore di lavoro in varie regioni, conterà la Regione dove c’è la sede di lavoro nella quale il giovane under 24 anni o il lavoratore over 25 anni sarà collocato.

Il trasferimento del lavoratore. Se il lavoratore viene trasferito in una regione del Centro o Nord non rientrante tra quelle incentivate si perderà il residuo non utilizzato (si tenga presente che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui).

La circolare Inps n. 41/2017 stabilisce che “Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza”.

Quali assunzioni sono agevolate 

Vediamo ora le tipologie contrattuali incentivate.

Il Decreto all’art. 4 stabilisce prima di tutto l’arco temporale nel quale l’incentivo occupazione SUD 2017 spetta. Questa tipologia di esonero contributivo, che è diverso da quello previsto dalla Legge di Stabilità 2017 in favore degli apprendistato di primo e terzo livello, “è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Pertanto l’assunzione, o per meglio dire la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà portare una data di assunzione che rientra nell’anno 2017.

Il Decreto precisa ancore che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate nel 2017 “con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. In sostanza, il Decreto conferma appunto che l’assunzione deve essere effettuata con sede di lavoro in una delle regioni incentivate.

Le assunzioni agevolate con l’incentivo assunzione al SUD riguardano le seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato:

  • Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • Contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante o di mestiere (quindi apprendistato di secondo livello. Mentre per gli apprendistati di primo e terzo livello i datori di lavoro possono richiedere l’Esonero contributivo 2017 previsto dalla Legge di Stabilità 2017);
  • Contratto di lavoro a tempo parziale (quindi part-time);
  • Trasformazione di rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Rientra nell’ambito dell’applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato (quindi indeterminato, anche a tempo parziale).

Assunzioni escluse. Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, lavoro accessorio e lavoro intermittente.

Trasformazione a tempo indeterminato: incentivo senza stato di disoccupazione e DID

L'Incentivo Occupazione SUD spetta anche per le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. La norma originaria, nel Decreto istitutivo, stabiliva che "nel rispetto dei requisiti previsti (Stato di disoccupazione, presentazione della DID, giovani di età compresa tra 16 e 24 anni e lavoratori con almeno 25 anni, ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), l'incentivo era riconosciuto anche in caso di tale trasformazione. E il decreto precisava che solo in caso di trasformazione, non è necessario il requisito che il lavoratore "non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro".

Con un decreto correttivo è stato modificata tale parte della norma relativa all'incentivo occupazione SUD 2017. Infatti l'art. 4, comma 5, in vigore è il seguente: "l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto".

In caso di assunzione a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, pertanto, il datore di lavoro può godere dell'incentivo. La persona assunta prima con contratto a termine non dovrà possedere lo status di disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 (quindi non dovrà essere in possesso della DID) ma dovrà comunque avere le seguenti caratteristiche:

a) giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

La circolare Inps n. 41/2017 conferma: “Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016;

si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016)”.

Restituzione del contributo addizionale. Nella circolare Inps n. 41/2018 viene precisato che “nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato”.

Assunzioni escluse

La circolare Inps n. 41 del 2017 elenca le assunzioni per le quali non spetta l’Incentivo occupazione SUD.

Il beneficio non spetta, infatti, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

Incentivo Occupazione Sud per un solo rapporto di lavoro

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo Occupazione SUD può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Incentivo occupazione SUD e contratto di apprendistato professionalizzante

C’è da sottolineare che il Decreto estende il diritto all’incentivo anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ivi compreso il contratto previsto per i lavoratori con età superiore a 30 anni, il cosiddetto apprendistato professionalizzante per lavoratori in disoccupazione, ossia lavoratori di qualsiasi età beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione (Naspi ex Aspi e Mini Aspi, Asdi e DIS-COLL), previsto dal Jobs Act.

Però lo stesso Decreto, come vedremo, stabilisce la “non cumulabilità con altri incentivi” dell’incentivo occupazione SUD 2017 di 8.060 euro annui. E più precisamente prevede che l’incentivo occupazione SUD 2017 non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Ciò vuol dire che l’incentivazione economica nel caso del contratto di apprendistato professionalizzante si concretizza nell’azzeramento dell’aliquota contributiva relativa al primo anno di contratto, che è già di per sé agevolata.

In altri termini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 773 della legge finanziaria del 2017, che ha stabilito che l’aliquota per apprendisti è del 10% + 1,61% = 11,61% per tutto il periodo dell’apprendistato.

Questa aliquota contributiva riguarda i datori di lavoro che occupano un numero di addetti superiore a 9. In questo caso l’Incentivo occupazione Sud si concretizza in un risparmio per il datore di lavoro del 10% sull’imponibile previdenziale del lavoratore.

Per i datori che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato:

  • all’1,5% + 1,61% = 3,11% per il primo anno di contratto,
  • al 3% + 1,61% = 4,61% per il secondo anno di contratto,
  • e poi, infine, il 10% + 1,61% = 11,61% per il terzo anno di contratto.

Pertanto per le aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore a 9, l’Incentivo occupazione SUD si concretizza nella sola riduzione dell’aliquota del 1,5% relativa al primo anno.

Incentivo occupazione SUD e Apprendistato per attività stagionali. La circolare n. 41/2017 stabilisce che “per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il bonus massimo riconoscibile per tale ultima tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante al datore di lavoro è pari ad euro 4.030,00.

Incentivo occupazione SUD in caso di somministrazione

Con riferimento all’ambito di applicazione dell’esonero, considerata la sostanziale equiparazione ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Calcolo importo incentivo occupazione SUD 2017

L’art. 5 del Decreto stabilisce che “L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto”.

Si tratta sostanzialmente dello stesso trattamento riservato ai datori di lavoro nel vecchio esonero contributivo al 100% previsto per le assunzioni effettuate nel 2015. Ma questa volta trattasi di un solo anno di incentivi, quindi di 8.060 euro annui (per un anno e non per tre anni).

Al datore di lavoro non spettano però 8.060 euro di sconto, ma uno sconto totale sui contributi da versare nel limite massimo di 8.060 euro annui. Ciò vuol dire che l’effettivo risparmio sui contributi previdenziali va calcolato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile previdenziale che il datore di lavoro intende erogare al lavoratore nel primo anno di rapporto di lavoro. Pertanto va preso il lordo in busta paga, frutto dell’accordo individuale tra le parti (lettera o contratto di assunzione) e va calcolato uno sconto sui contributi previdenziali, pari alla quota a carico del datore di lavoro, quindi escluso il 9,19% a carico del lavoratore.

Sconto di 8.060 euro solo per i rapporti di lavoro con stipendio lordo superiore ai 27.000 euro. Considerato che 8.060 euro corrispondono ad una media di 670 euro di sconto mensile, per beneficiare dello sconto massimo di 8.060 euro, il rapporto di lavoro deve riferirsi ad un lavoratore che ha una retribuzione annua lorda (RAL), o per meglio dire un imponibile previdenziale che si attesta ad almeno 27 mila euro. Qualsiasi stipendio lordo erogato ad un lavoratore che rispecchia i requisiti di cui sopra, comporta un godimento dell’incentivo in misura inferiore agli 8.060 euro annui.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’incentivo, l’art. 6 del Decreto stabilisce che “l’incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all’Inps” e che “l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Importo incentivo in caso di part-time. Il Decreto prevede che il limite massimo va riproporzionato. Ciò vuol dire che gli 8.060 euro sono riferiti ai rapporti di lavoro a tempo pieno. In caso di part-time la misura massima dell’incentivo (ma per i quali vale il ragionamento di cui sopra in termini di spettanza effettiva), a titolo di esempio, è riproporzionata nel seguente modo:

  • In caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui;
  • In caso di part-time al 60% (24 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.836 euro annui;
  • In caso di part-time al 80% (32 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 6.448 euro annui.

Per l’importo effettivo dell’incentivo, bisognerà considerare il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro calcolati sulla retribuzione mensile spettante al lavoratore inquadrato con un contratto di lavoro a tempo parziale.

Compensazione mensile dell’Incentivo occupazione SUD

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

Incentivo occupazione SUD e maternità

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall’art. 6 del decreto direttoriale 367/2016, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

Contributi da pagare all’Inps esclusi dall’Incentivo occupazione SUD

L’Incentivo occupazione SUD, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale n. 367/2016;
  • del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui all'art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Vanno ulteriormente escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Contributo aggiuntivo IVS incluso nell’agevolazione. L’Inps nella circolare n. 41/21017 precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’agevolazione.

Al riguardo, l’Inps nella circolare fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Per questo motivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.060,00 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Poiché l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. – l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Condizioni di spettanza dell’Incentivo occupazione SUD

La normativa e la circolare Inps n. 41/2017 stabiliscono quali sono le condizioni di spettanza dell’Incentivo occupazione SUD. Si tratta di tutte le condizioni poste a monte della fruizione di qualsiasi incentivo all’assunzione.

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi (DURC positivo);
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 la circolare rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati dall’Istituto e si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015.

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:

1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);

2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) – il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);

6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

  • l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
  • l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
  • l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Incumulabilità 

L’art. 8 del Decreto contiene una norma perentoria che stabilisce la non cumulabilità con altri incentivi dell’incentivo occupazione SUD 2017.

La norma infatti stabilisce che l’incentivo “non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva”.

Pertanto, a differenza di alcune norme incentivanti l’occupazione di giovani, come ad esempio il Bonus occupazionale di Garanzia Giovani, che è cumulabile con l’esonero contributivo (almeno fino al 2016), l’incentivo occupazione SUD 2017, che ricordiamo è un incentivo del 100% sui contributi fino a 8.060 euro annui, non è cumulabile con incentivi di natura sia selettiva che non.

Pertanto la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive (come abbiamo visto, anche quelli relativi all’apprendistato professionalizzante). Non è cumulabile neanche con gli incentivi di natura economica quali ad esempio:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (se sarà rifinanziato);
  • l’incentivo all’assunzione di lavoratori in Naspi pari al 20% dell’indennità residua;
  • il bonus occupazione di Garanzia Giovani o altri incentivi previsti dal programma;
  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.

Aiuti De Minimis

Il Decreto tratta anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato. In tal senso, vincola l’incentivo al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Con riferimento agli aiuti “de minimis”, la circolare Inps n. 41/2017 precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.

Tali incentivi possono essere fruiti oltre il limite di aiuti del “de minimis”, come avviene per il bonus occupazionale di Garanzia giovani, solo “qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 17 giugno 2014.

Tale condizione dell’incremento occupazionale netto, da realizzarsi in caso di assunzione con l’incentivo occupazione SUD 2017, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

  • dimissioni volontarie,
  • invalidità,
  • pensionamento per raggiunti limiti di età,
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

A controllare il rispetto di tale normativa in materia di aiuti di Stato sarà l’Inps.

Incremento occupazionale netto

L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Si precisa, sul punto, che l’agevolazione, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

– dimissioni volontarie;

– invalidità`;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuata per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”– deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Domanda per incentivo occupazione SUD 2017

Il funzionamento del meccanismo di domanda dell’incentivo è analogo a quello previsto per il bonus occupazionale di Garanzia Giovani. I datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. L’ente previdenziale verifica la disponibilità residue delle risorse (530 milioni di euro) e risponde, in caso di disponibilità, con una comunicazione nella quale viene confermato che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo dell’incentivo. Ovviamente in caso di part-time la risorsa prenotata sarà proporzionalmente ridotta in base alla riduzione dell’orario di lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico è accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Come funziona il controllo da parte dell’Inps. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa; informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Istanza rigettata per mancanza di fondi. L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

7 giorni per assumere il lavoratore. Il datore di lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, per accedere all’incentivo, deve effettuare l’assunzione, quindi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (unilav assunzione), se non l’ha ancora fatto.

Quindi nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

10 giorni per confermare l’incentivo. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, a pena di decadenza, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione (quindi indicando gli estremi dell’unilav assunzione), chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Per quanto riguarda l’importo del beneficio prenotato dall’Inps, il Decreto precisa che l’ente previdenziale assegna le risorse sulla base di una valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

Il beneficio è comunque assegnato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. E per le assunzioni che avvengono prima che l’Inps emetta la procedura l’autorizzazione del beneficio seguirà l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Fruizione dell’incentivo. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e ad eccezione dell’ipotesi, descritta precedentemente, di rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
  • la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
  • il codice fiscale del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l’ammontare di 8.060 euro.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato ed appositamente incrementato del 5%.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze. L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus – saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’Inps – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Si precisa, al riguardo, che per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

Trasformazione senza decurtazione dei mesi a tempo determinato

Tra le condizioni di spettanza dell'incentivo è previsto che l'incentivo oltre ad essere subordinato alla regolarità contributiva (DURC positivo) prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto dei CCNL, ecc., anche all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. Tra questi obblighi c'è anche questo:

5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2).

Il dubbio che sorge è se tale dicitura debba essere intesa come una decurtazione dei mesi a tempo determinato dai 12 mesi di fruizione dell’incentivo fino a 8.060 euro.

La circolare, in effetti, parla di "determinazione del diritto agli incentivi" e soprattutto di determinazione "della loro durata" e a tal fine si cumulano i periodi già lavorati presso lo stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Ma la stessa sembra meramente richiamare l’art. 31, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2015 senza che esso determini una decurtazione delle mensilità di spettanza dell’Incentivo occupazione SUD.

La motivazione sta nel fatto che l’Incentivo occupazione SUD si concretizza in un importo ben indicato nell’art. 5 del Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 367 come un importo “pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto”.

La fruizione in 12 quote mensili poi indicate dalla circolare è da intendersi una mera modalità di applicazione di quanto stabilito nell’art. 6 del Decreto Direttoriale in merito alle modalità di fruizione dell’incentivo laddove stabilisce che “L’incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)” e che “L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019”.

A confermare la tesi è la stessa circolare Inps laddove precisa le modalità di fruizione concreta dell’incentivo, che “è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione /trasformazione del lavoratore, sempre riguardo ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

La circolare infatti prima detta dei limiti mensili e giornalieri per “agevolare” l’applicazione dell’incentivo: “Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”, ma poi dall’altro lato si affretta precisare che “La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00”. E per tale motivo c’è da ritenere che non ci sarà alcuna decurtazione di quote mensili in base ai mesi a tempo determinato già avuti tra le parti prima della trasformazione.

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