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Indennità Aspi: decadenza, riduzione, sospensione in caso di nuovo lavoro

L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e la Mini Aspi sono indennità riconosciute dall’Inps nei periodi di disoccupazione ai lavoratori licenziati o cessati dal lavoro. Il diritto all’Aspi decade o viene sospeso o ridotto se il lavoratore inizia un nuovo lavoro, sia esso dipendente, occasionale di tipo accessorio, a progetto o autonomo. Prevista anche un’anticipazione in quest’ultimo caso. Vediamo tutti i casi.
A cura di Antonio Barbato
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aspi e lavoro dipendente, autonomo, a progetto, occasionale

Nella vita lavorativa di una persona può capitare, e purtroppo sempre più spesso capita, che ci sia un periodo di disoccupazione, un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro per licenziamento o dimissione per giusta causa. Nei casi di disoccupazione involontaria il sistema previdenziale italiano prevede che i lavoratori assicurati contro la disoccupazione presso l’Inps possano percepire una prestazione al sostegno del reddito. Tale prestazione a partire dal 2013 prende il nome di indennità di disoccupazione Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego).

L’Aspi può essere erogata da 8 a 12 mesi a coloro che posseggono i requisiti ordinari (52 settimane di contributi versati nel biennio) oppure per un periodo inferiore, per coloro che hanno i requisiti ridotti e quindi hanno diritto alla Mini Aspi, ossia l’indennità con requisiti ridotti. Che nel 2013 prende il nome di Mini Aspi 2012.

L’Aspi viene erogata mensilmente attraverso l’accredito da parte dell’Inps di un assegno (75% della retribuzione lorda del lavoratore). Il requisito principale è lo status di disoccupato involontario. Attorno alla disoccupazione ruota quindi il diritto all’Aspi e quindi la legge prevede in vari casi la possibile decadenza del diritto, o la sospensione del diritto, nonché anche la riduzione dell’importo, nei casi in cui intervenga nella vita del lavoratore una nuova opportunità lavorativa, sia essa attraverso un contratto di lavoro subordinato, sia essa attraverso un contratto parasubordinato o a progetto. Ed anche nel caso di un lavoro autonomo. Vediamo tutti i casi in cui c’è la decadenza, la sospensione o la riduzione dell’indennità Aspi.

SOMMARIO:

Decadenza, sospensione e riduzione Aspi
Aspi e nuovo lavoro dipendente
Aspi e lavoro accessorio
Lavoro a progetto o autonomo

Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi

Casi di decadenza dell’Aspi e Mini-Aspi. L’indennità di disoccupazione Aspi, ed anche la Mini Aspi con requisiti ridotti, consentono al lavoratore di percepire un assegno mensile a sostengo del reddito nel periodo di disoccupazione. Aldilà della durata della prestazione, che può essere di 8 mesi o 12, oppure per un periodo inferiore nel caso della Mini Aspi, è bene capire quali sono i casi in cui si perde il diritto all’indennità, visto che al verificarsi di alcuni eventi decade come diritto per il lavoratore.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo (quindi a partire da quella data), nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
  • inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'Inps del reddito anno che si presume di avere dall'attività stessa;
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione Aspi o Mini-Aspi. 

L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo. Quindi l’Inps interrompe l’erogazione in quella data e tutto ciò che ha erogato successivamente lo richiede come rimborso al lavoratore.

La circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 dell’Inps indica anche altre ipotesi di decadenza:

  • il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti;
  • la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.

Queste due ipotesi, come precisa la circolare, si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Si precisa inoltre che la riforma ha espressamente abrogato la norma che disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di una offerta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Revoca giudiziale dell’Aspi. La legge di riforma prevede che con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di disoccupazione. Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall’adozione dei medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata esecuzione. Le prestazioni di ASpI e mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali dell’Inps daranno attuazione a tali provvedimenti.

Nuova attività lavorativa durante l’indennità di disoccupazione Aspi

Sospensione dell’Aspi per nuovo contratto di lavoro subordinato.  La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 6 mesi. Non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione all’Inps, che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.

Individuazione dei 6 mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti ordinari si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate dal lavoratore.

La ripresa dell’erogazione dell’Aspi. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Attività lavorativa superiore a 6 mesi. Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, l’Aspi spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente. In sostanza si può richiedere una nuova Aspi ma non riprendere quella sospesa per nuovo lavoro. Superati i 6 mesi, la sospensione diventa interruzione definitiva, insomma.

Contributi nuovo lavoro e requisiti per l’Aspi o Mini Aspi. La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI, quindi rientrano nel calcolo relativo ai requisiti necessari per le due indennità.

Nuovo contratto di lavoro all’estero. In questo caso non c’è nessuna differenza per il lavoratore. La sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Sospensione della Mini Aspi: massimo 5 giorni. La sospensione relativa all’ex indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ora Mini Aspi segue un criterio diverso, ovviamente non più legato ad un lavoro semestrale. Ricordiamo che per le Mini Aspi richieste nell’anno 2013 relative ai periodi di lavoro del 2012 è in vigore una Mini Aspi 2012 provvisoria. In caso di nuova occupazione del lavoratore beneficiario della Mini Aspi con stipula di contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già previsto per l’Aspi con requisiti ordinari. 

Indennità di disoccupazione Aspi e lavoro occasionale di tipo accessorio

L’indennità di disoccupazione Aspi, essendo una prestazione a sostegno del reddito nei periodi di disoccupazione involontaria, può decadere dal diritto del lavoratore anche nel caso di un ricorso al lavoro accessorio, essendo comunque garantita sia un’occupazione che un reddito al lavoratore dall’impiego nei lavori occasionali. Però la particolarità della tipologia di lavoro di cui trattasi, con la sua natura occasionale e con reddito percepito spesso di modesta entità, impone all’ente previdenziale un trattamento particolare del caso relativo al lavoro accessorio durante la percezione dell’indennità Aspi o Mini Aspi.

Sul lavoro accessorio, tra l’altro, ci sono un paio di premesse da fare: La legge Fornero, la n. 92 del 2012, ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Inoltre, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente. Per maggiori informazioni vediamo riforma del lavoro e lavoro accessorio.

Fino a 3.000 euro di reddito non si perde l’Aspi. Tenuto conto delle variazioni di cui sopra che hanno liberalizzato il lavoro accessorio riguardo i settori di attività ma limitato il compenso annuo percepibile dal lavoratore, il Ministero del Lavoro ha chiarito in merito al lavoro accessorio: per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Quindi coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi possono ricorrere al lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui senza rischiare di perdere l’indennità. L’unica differenza è che l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Lavoro autonomo, riduzione all’80% del reddito e perdita indennità Aspi

Oltre ai lavoro dipendente, che causa una sospensione dell’Aspi ordinaria fino a 6 mesi, oltre al possibile lavoro accessorio da parte del lavoratore beneficiario dell’Aspi, può capitare che quest’ultimo stipuli un contratto a progetto durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Aspi, oppure intraprenda un’attività lavorativa di tipo autonomo.

In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Se non effettua la comunicazione all’ente previdenziale, come abbiamo visto, c’è la decadenza del diritto all’Aspi.

Riduzione Aspi per lavoro autonomo. Nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura della riduzione è pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma. L’80% dei proventi preventivati va rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

L’autodichiarazione relativa al reddito. L'Aspi ridotta di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all’Istituto.

Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate. 

Anticipazione dell’indennità Aspi per lavoro autonomo. Un’altra possibilità per il lavoratore è quella di richiedere l’anticipo dell’indennità. La circolare Inps n. 142 del 2012 stabilisce infatti che in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni della legge di riforma. Per maggiori informazioni vediamo l'Aspi anticipata in unica soluzione.

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