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Indennità di malattia e maternità 2014: importi e retribuzioni di riferimento

Dalle retribuzioni di riferimento utili per il calcolo in favore dei lavoratori soci di società cooperative, o lavoratori domestici, all’estero, o lavoratrici autonome, agli importi da prendere a riferimento nell’anno 2014 per gli iscritti alla Gestione Separata, vediamo tutte gli importi e le retribuzioni minime o di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, di maternità o paternità, e tubercolosi dei lavoratori. E la misura degli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di malattia, maternità, paternità, congedo parentale

Per il calcolo dell’indennità di malattia, dell’indennità di maternità o paternità e tubercolosi, l’Inps aggiorna annualmente le retribuzioni di riferimento utili per l’erogazione di queste prestazioni economiche in favore di determinate categorie di lavoratori, così come l’ente previdenziale comunica ai lavoratori della Gestione Separata quali sono gli importi da prendere a riferimento per l’accredito dei mesi di contributi versati, che sono utili per avere diritto a tali indennità. Determinate poi annualmente anche gli importi degli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato.

Per l’anno 2014, la circolare dove vengono elencate tutte le cifre utili è la circolare n. 44 del 26 marzo 2014. Nella prima parte l’Inps pubblica le retribuzioni di riferimento, nell’anno 2014, per l’indennità di malattia, maternità o paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:

  • lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;
  • lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
  • lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità). 

Nella seconda parte la circolare elenca gli importi da prendere a riferimento, nell’anno 2014, e la disciplina di riferimento per le seguenti prestazioni:

  • lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (indennità di maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
  • assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
  • assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001;
  • congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
  • art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 – indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2014. 

Retribuzione di riferimento per l’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi

Per quanto riguarda le retribuzioni di riferimento la circolare comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche, quindi a fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2014.

Per la sola indennità di tubercolosi, i criteri valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia. Per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Vediamo ora gli importi per l’anno 2014 comunicati dalla circolare n. 44 del 26 marzo 2014. 

Retribuzioni di riferimento per i soci di cooperative e di società. Si tratta dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, articolo 4. Per tali lavoratori i trattamenti economici previdenziali, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2014 sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2014, a 47,58 euro.

Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1 febbraio 2014, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2014, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2014.

Retribuzione per l’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per  i lavoratori agricoli a tempo determinato. Anche in questo caso la retribuzione base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2014, è pari a 42,33 euro. 

Retribuzioni di riferimento per compartecipanti familiari e piccoli coloni. Sempre ai fini del calcolo dell’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, con un decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2013 sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2013 ai fini previdenziali. L’elenco è nell’allegato alla circolare n. 44 del 26 marzo 2014. Mente con la circolare n. 101 del 20 giugno 2013 sono state fornite le relative istruzioni operative.

Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2013, e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2012, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi. I salari applicabili per l’anno 2014 saranno comunicati dall’Inps non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2013.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile per l’anno 2014 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile dall’Inps. Nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2013, pari a 53,13 euro.

Retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari. In questo caso la liquidazione delle prestazioni economiche per la malattia, la maternità o paternità e la tubercolosi è effettuata prendendo a riferimento le retribuzioni convenzionali del Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono utili per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2014 dai lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari. Salvo il caso in cui le retribuzioni siano contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2014, sono riportate nella circolare n. 8 del 22.01.2014, allegato 1. Per maggiori informazioni vediamo le retribuzioni convenzionali lavoratori estero 2014. 

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari. Si tratta dei lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.). Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi

nell’anno 2014, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • euro 6,96 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,86;
  • euro 7,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,86 e fino a euro 9,57;
  • euro 9,57 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,57;
  • euro 5,06 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome 

Si tratta delle seguenti lavoratrici: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando  seguenti importi:

  • Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: 41,87 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2013 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2014, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2013;
  • Artigiane: 47,58 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014 per la qualifica di impiegato dell’artigianato con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014;
  • Commercianti: 47,58 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014.
  • Pescatrici: 26,44 euro corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2014 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge 13.3.1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014. 

Importi di riferimento per gli iscritti alla Gestione Separata 

Per i collaboratori a progetto, i professionisti senza cassa, gli associati in partecipazione, ecc. iscritti alla Gestione separata è necessario possedere la contribuzione accreditata per il diritto alla prestazione.

Indennità di maternità o paternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. L’indennità è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione Separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al massimale, diminuito del 30%. Sulla base di queste disposizioni, vediamo la circolare come determina il contributo dovuto per avere accreditato un mese e come determina il massimale di reddito oltre il quale non si ha diritto alla prestazione.

Per l’anno 2014, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica nonché l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia pari al 27,72% per i lavoratori liberi professionisti e al 28,72% per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto per avere l’indennità di maternità o paternità, l’indennità di malattia e degenza ospedaliera si ottiene, quindi, per l’anno 2014, applicando le aliquote suindicate sul minimale di reddito pari, per il suddetto anno, a 15.516,00 euro. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

  • 358,42 euro per i lavoratori libero professionisti;
  • 371,35 euro per le altre categorie di lavoratori. 

Per gli eventi insorti nel 2014, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 69.323,80 euro (= 70% del massimale 2013, pari a  99.034,00 euro). 

Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia andrà calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2014, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a 100.123,00 euro, l’indennità sarà calcolata su 274,31 euro (100.123,00 euro diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 10,97 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • euro 16,46 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • euro 21,94 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 

Degenza ospedaliera. Secondo i criteri vigenti, l’indennità di degenza ospedaliera va calcolata, con percentuali diverse che vanno dall’8% al 12% e 16%, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero,  sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2014, l’indennità, calcolata su 274,31 euro, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 21,94 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • euro 32,92 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • euro 43,89 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. 

Assegni di maternità concessi dai Comuni e dallo Stato

La variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2014, è pari al 1,1%.

Assegno di maternità dei Comuni. Pertanto, per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti:

  • assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,21 mensili per complessivi euro 1.691,05;
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 35.256,84. 

Assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps. L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, valido per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari, nella misura intera, ad 2.082,08 euro, tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2014 pari al 1,1%.

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