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Indennità di maternità e congedo per lavoratrici a progetto e parasubordinate

Alle lavoratrici con contratto a progetto, alle libere professioniste senza cassa e a tutte le altre lavoratrici parasubordinate spetta il congedo di maternità ed il pagamento da parte dell’Inps dell’indennità di maternità. Per ottenerla sono necessari dei requisiti contributivi. Vediamo quali sono e le modalità di presentazione della domanda e tutte le notizie sulla misura e il sistema di calcolo della prestazione previdenziale.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratrice incinta gravidanza e indennità di maternità

Il periodo di vita di una lavoratrice che va dalla gravidanza al lieto evento della nascita di un bambino, così come il primo anno del bambino e i successivi 8 anni, sono tutelati dalla legge, a vario modo. La donna incinta ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro: il congedo di maternità, della durata di 5 mesi, distribuito ante e post partum. Tale diritto consente alla donna l’assenza tutelata da lavoro e la percezione di una indennità di maternità da parte dell’Inps. Fino al 2007, tale diritto era negato alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps. Con il D. M. 12 luglio 2007, tali tutele sono state giustamente estese anche a queste categorie di lavoratrici.

Più precisamente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto con il D.M. del 12 luglio 2007 ad estendere l’applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico a tutela della maternità e della paternità, il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, anche nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps. L’applicazione è per i parti avvenuti dal 7 novembre 2007 in poi.

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la Legge 335 del 1995, che allora fu una riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

L’obiettivo è stato raggiunto, aggregando alcune categorie di professionisti e casse professionali già esistenti, e disponendo l’iscrizione alla gestione separata della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale, e della categoria dei venditori a domicilio.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps, non pensionate e non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, quindi sono riconosciute tutte le disposizioni di legge riguardanti il congedo obbligatorio per maternità, la flessibilità dello stesso, l’interdizione anticipata per gravidanza a rischio nonché la eventuale proroga dell’astensione. Per il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità. Vediamo tutti gli aspetti.

SOMMARIO:

A chi spetta l’indennità
Requisiti contributivi
I mesi di astensione dal lavoro
Interruzione della gravidanza
Misura e calcolo dell’indennità
Domanda e modalità di pagamento
Lavoratrice ex iscritta alla Gestione separata

A chi spetta l’indennità di maternità

Il D.M. 12.07.2007 ha previsto l’estensione dell'astensione obbligatoria prevista per le lavoratrici dipendenti, in favore delle seguenti lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, come elencato dall’ente previdenziale:

  • lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative;
  • associate in partecipazione;
  • libere professioniste iscritte alla gestione separata;
  • lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (prestazioni di durata inferiore a 30 gg nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente);
  • lavoratrici riconducibili alle categorie "tipiche" (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica);
  • lavoratrici titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale";
  • venditori "porta a porta".

Il beneficio spetta in qualità di lavoratori parasubordinati:

  • alle madri naturali;
  • alle madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) adottanti o affidatari dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
  • ai padri, nel caso di percezione del congedo di paternità, cioè in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre.

Indennità di maternità in caso di adozione e affidamento. Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici a progetto o parasubordinate che sono madri adottive o affidatarie. Viene concesso durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell’adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età.

Nel caso di adozione o affidamento internazionale, alla lavoratrice parasubordinata spetta l’indennità per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età. Queste disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso in famiglia, il minore si trovi in affidamento preadottivo.

Proroga della durata del rapporto di lavoro. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Versamento della contribuzione maggiorata. Per aver diritto alla tutela della maternità i lavoratori iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento che dal 7.11.2007, a seguito dell'aliquota aggiuntiva dello 0,22, è divenuta dello 0,72% e, come già detto, non dovranno risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né essere pensionati. 

L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero, anche per motivi non correlati alla gravidanza, l’indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili se non per l’eventuale degenza ospedaliera non ricompresa nel trattamento di maternità.

Requisiti contributivi per l’indennità di maternità o paternità

Alle lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps, tenute al versamento del contributo aggiuntivo, è corrisposta l’indennità di maternità purché siano presenti alcuni requisiti contributivi. Devono risultare accreditate almeno tre mensilità di accredito dei contributi nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori la data presunta del parto. Più precisamente, deve risultare versata anche la contribuzione aggiuntiva, come già detto.

Criterio di accredito dei mesi. Per avere i tre mesi accreditati nei 12 mesi, è necessario che la lavoratrice abbia una contribuzione versata che rispecchi i criteri di accredito dei mesi della Gestione separata, i quali sono importanti anche per il diritto all’indennità di degenza ospedaliera ad esempio.

Nella Gestione separata si segue il criterio di cassa, quindi i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno. Cioè se la lavoratrice parasubordinata ha effettuato nel corso del 2011 una prestazione il cui compenso viene corrisposto nel 2012, il versamento contributivo sarà attribuito a copertura dell’anno 2012 e non nell’anno 2011.

Il minimale per l’accredito dei mesi. I contributi sono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale stabilito anno dopo anno. In caso di contribuzione inferiore  al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio. Nel 2011 il minimale della Gestione separata era 14.552 euro , nel 2012 è 14.930 euro, su queste cifre va applicata l’aliquota di computo, che per il 2012 è aumentata di un punto percentuale rispetto al 2011.

Anzianità assicurativa per la flessibilità e interdizione anticipata. Nel caso di flessibilità del congedo di maternità e di interdizione anticipata disposta dalla DPL, il requisito contributivo deve essere posseduto nei 12 mesi interi precedenti il diverso periodo di congedo richiesto.

L’anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione separata Inps ovvero, in mancanza di iscrizione, dal primo versamento contributivo. L’Inps ha precisato che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 mesi o più mesi, ovvero da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile.

Indennità di paternità. Ci sono alcuni casi in cui l’indennità viene percepita dal padre in sostituzione della madre. Nel caso il lavoratore padre sia un iscritto alla Gestione separata Inps ha diritto alla percezione dell’indennità di paternità secondo quanto previsto per i lavoratori parasubordinati, disciplina che è leggermente differenze nei requisiti (che vedremo) rispetto all’indennità di paternità per il padre lavoratore dipendente.

In caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla Gestione separata ha diritto alla corresponsione dell’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (cioè la data di morte, la data di abbandono).

Madri e padri adottanti o affidatari. In questo caso il requisito contributivo per il diritto all’indennità di maternità della madre o del padre (nel caso la madre non ne faccia richiesta) che adottano un bambino o lo ricevono in affidamento è di almeno tre mesi di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento nazionale purché il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Nel caso di adozione o affidamento internazionale, è necessario l’accredito contributivo di almeno tre mensilità nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, anche se il minore ha superato i 6 anni di età e fino al compimento dei 18 anni di età.

Quali sono i mesi: l’astensione dal lavoro e l’interdizione obbligatoria

La lavoratrice parasubordinata ha diritto alla percezione dell’indennità di maternità, ma tale diritto è vincolato all’effettiva astensione dal lavoro della lavoratrice stessa. Quindi è vincolante che la lavoratrice non svolga attività lavorativa nel periodo di interdizione. Anzi, come per le lavoratrici dipendenti, vige proprio il divieto di adibire al lavoro la donna durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.

L’astensione dal lavoro va attestata nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali) o associante in partecipazione o della libera professionista.

Ricordiamo che, nel caso delle lavoratrici a progetto, la sospensione del rapporto di lavoro (il contratto a progetto) per l’astensione obbligatoria comporta il diritto alla proroga della durata del rapporto per un periodo di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il congedo di maternità è lo stesso di quello previsto per le lavoratrici dipendenti. Normalmente va da due mesi prima della data presunta del parto (ante partum) e si protrae per 5 mesi, quindi 3 mesi dopo il parto (post partum).

E’ possibile per la lavoratrice, se le condizioni di salute certificate lo consentono, di optare per la flessibilità del congedo di maternità, che consente di posticipare ad un mese prima della data presunta del parto l’interdizione dal lavoro e l’inizio del congedo di maternità (e dell’indennità di maternità). In questo caso abbiamo un solo mese ante partum e quattro mesi post partum.

Oppure, in caso di gravidanza a rischio, è possibile richiedere, per il tramite della Direzione provinciale del lavoro, l’interdizione anticipata a tre mesi prima del parto. Nel caso invece di parto prematuro, l’astensione obbligatoria è sempre di 5 mesi, con il conseguente allungamento dell’astensione post partum per quei giorni non fruiti come congedo di maternità prima del parto.

Data di riferimento presunta del parto.  In ognuno dei casi previsti dalla legge, il punto di riferimento è la data presunta del parto, sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici parasubordinate della Gestione separata dell’Inps.

Interdizione anticipata per le libere professioniste. Nel caso delle libere professioniste, l’interdizione anticipata o prorogata potrà essere fruita nella sola ipotesi di gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose. Per le lavoratrici dipendenti l’astensione anticipata può avvenire anche quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino oppure quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Certificato medico di gravidanza. A tal fine, le lavoratrici hanno l’onere di corredare la domanda di maternità con il certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto. La domanda va presentata in busta chiusa prima dell’inizio dell’astensione.

In mancanza del certificato medico di gravidanza verrà preso a riferimento, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, la data effettiva del parto con conseguente riconoscimento di un periodo indennizzabile pari a due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa, per un periodo totale di 5 mesi ed un giorno (il giorno della nascita del bambino).

Astensione del lavoratore padre. L’obbligo di astensione dall’attività lavorativa sussiste anche per i lavoratore parasubordinato padre del bambino ed il periodo è  quello durante il quale è percettore dell’indennità di paternità. L’obbligo di astensione dal lavoro sussiste anche durante l’interdizione anticipata o prorogata secondo disposizione della Direzione provinciale del lavoro. Nel caso di adozione o affidamento ricordiamo che per la definizione del periodo di congedo è presa a riferimento la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Interruzione della gravidanza per aborto

In questo caso c’è una importante distinzione da fare tra l’interruzione prima dei 6 mesi di gestazione, che viene considerata aborto, e l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza, che viene considerata parto. Perché in quest’ultimo caso si ha diritto all’indennità di maternità.

L’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E come tale non dà diritto all’indennità di maternità. Per le lavoratrici a progetto, le libere professioniste iscritte alla Gestione separata vale quindi lo stesso trattamento riservato alle lavoratrici dipendenti in caso di interruzione della gravidanza. Nel caso delle lavoratrici subordinate però è possibile richiedere in alternativa, nel caso ne abbia diritto e alle condizioni previste per tale prestazione, l’indennità di malattia per degenza ospedaliera, estesa anche ai professionisti senza cassa.

Nel caso invece di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno (6 mesi) dall’inizio della gestazione, anche nell’ipotesi che il bambino è nato morto o è deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli effetti parto. In questo caso la lavoratrice a progetto, la libera professionista e le altre lavoratrici parasubordinate della Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo complessivo di 5 mesi (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo).

Misura e calcolo dell’indennità di maternità

L’indennità di maternità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento.

Reddito medio annuo e periodo di riferimento. Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori a progetto e categorie assimilate, viene preso a riferimento il reddito medio annuo, effettivamente percepito, dei 12 mesi precedenti i due mesi la data presunta del parto (inizio dell’astensione obbligatoria), risultante dai versamenti contributivi del lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Nel caso di attività di libere professioniste senza cassa iscritte alla Gestione separata viene preso a riferimento quota parte del reddito medio annuo risultante dalla denuncia dei redditi da attività di libero professionista (Modello Unico) relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi precedenti i due mesi la data presunta del parto.

Il periodo di riferimento normalmente interessa 2 anni solari, nella maggior parte dei casi. Interessa solo 1 anno solare nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo ovvero quando l’ingresso in famiglia del minore, adottato o affidato, avvenga nel mese di gennaio. Esso va posto in relazione anche alla presenza dell’ anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi. Essa, vi ricordiamo, coincide con i 12 mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi. Coincide con i mesi di anzianità assicurativa nel caso in cui l’anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi.

Minimale e massimale di reddito. I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi, quindi il reddito sul quale si calcolano i contributi da versare alla Gestione separata, sempre nei limiti annui del minimale e del massimale previsto dall’Inps (nel 2011 il reddito minimo era pari a 14.552 euro, mentre il massimale di reddito era pari a 93.622 euro).

Pertanto nel caso di conseguimento di un reddito annuo superiore al massimale l’indennità di maternità deve essere calcolata senza tener conto dei redditi eccedenti il massimale. Per il calcolo dei mesi per i quali deve essere diviso il reddito, in caso di attività libero professionale, vanno considerati i mesi solari  interi. Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale, sia per l’attività libero professionale sia per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa) devono essere considerati i giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi interi a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore).

Domanda e modalità di pagamento

La domanda per ricevere l’indennità di maternità, attraverso un modello predisposto dall’Inps reperibile sul sito dell’ente, va presentata alla sede Inps di residenza prima dell’inizio dell’astensione dall'attività lavorativa e comunque entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile.

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla lavoratrice e dal committente o dall’associante in partecipazione o dalla libera professionista attestante l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. 

Come abbiamo visto, tranne nel caso di adozione o affidamento, la domanda dovrà inoltre essere completa del certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del sevizio sanitario nazionale (SSN) o dall'azienda ospedaliera (in busta chiusa) attestante la data presunta del parto, da presentare prima dell’inizio del congedo con auto certificazione attestante le generalità del richiedente, del neonato, del rapporto di parentela o certificato di stato di famiglia dal quale risulti la paternità e la maternità.

Medici autorizzati al rilascio del certificato medico di gravidanza. Sono compresi nella categoria dei medici del Servizio sanitario nazionale i medici curanti di medicina generale convenzionati, pertanto i certificati medici indicanti la data presunta del parto, redatti dai medici curanti, devono considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dai medici di struttura pubblica.

Nel caso di certificazione di gravidanza rilasciata da medici diversi (medici privati o non convenzionati, medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale) è facoltà del committente o dell’Inps accettare i certificati stessi ovvero richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

Sono strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale le aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68, istituti sanitari privati qualificati presidi ASL, enti di ricerca).

Domanda presentata senza certificato medico di gravidanza. Qualora la domanda non sia corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto, vi ricordiamo che il periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato prendendo a riferimento la data effettiva del parto (due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa = 5 mesi e 1 giorno). 

Documenti nel caso di adozione o affidamento. Nel caso di adozione o affidamento nazionale alla domanda va allegata la copia del provvedimento di adozione o affidamento e la copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Nel caso di adozione affidamento internazionale va allegato il certificato dell’Ente autorizzato (Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) da cui risulti l’adozione o l’affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i genitori adottivi o coniugi affidatari.

Domanda per il congedo di paternità. In questo caso il lavoratore padre avente diritto deve presentare, a seconda dei vari casi, il certificato di morte della madre, la certificazione medica attestante la grave infermità della madre, la copia del provvedimento formale di abbandono del figlio da parte della madre o la copia del provvedimento formale di affidamento del figlio al solo padre richiedente. 

Lavoratrici a progetto e collaboratori coordinati e continuativi. In questo caso, avvalendosi di un committente sostituto d’imposta, la sede Inps  preposta al pagamento effettuerà la verifica del requisito contributivo direttamente, attraverso l'accesso alle procedure EMENS parasubordinati ed Estratto Conto parasubordinati .Tali procedure consentono di visualizzare i dati relativi all'attività lavorativa svolta dal collaboratore ,nonché l'effettivo versamento dei contributi. 

Liberi professionisti. In questo caso trattandosi di lavoratori autonomi, di professionisti senza cassa, è necessario presentare in allegato alla domanda all’Inps copia delle denunce dei redditi relative agli ultimi 2 anni precedenti il parto o l’ingresso del bambino in famiglia e la copia dei versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi agli ultimi 2 anni precedenti il parto o l’ingresso del bambino in famiglia. 

Le modalità di pagamento. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, a differenza del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti che ricevono il pagamento in alcuni casi per il tramite del datore di lavoro, nel caso delle lavoratrici parasubordinate, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps con:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore tramite un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel con Posta Prioritaria.

Lavoratrice senza i tre mesi di contributi o ex iscritta alla Gestione separata

Può capitare che la lavoratrice madre parasubordinata non versi più i contributi alla Gestione separata. Qualora al momento dell’evento indennizzabile, cioè l’inizio del periodo di astensione obbligatoria che dà diritto alla percezione dell’indennità di maternità (due mesi prima della data del parto o data di ingresso del minore per adozione o affidamento), la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma abbia comunque maturato il requisito contributivo minimo (tre mesi accreditati nei 12 mesi precedenti i due mesi dalla data presunta del parto), ha diritto alla percezione dell’indennità di maternità purché non abbia titolo, come lavoratrice subordinata o autonoma, a prestazioni di maternità di importo superiore.

In caso contrario ha diritto, a richiesta dell’interessata, al trattamento differenziale a carico della Gestione separata quando l’importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore.

Lavoratrice senza tre mesi di contributi. La lavoratrice madre parasubordinata iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, ma non in possesso del requisito delle 3 mensilità ha diritto all’indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se la stessa, prima dell’iscrizione come parasubordinata, sia stata lavoratrice dipendente e possa far valere i requisiti per il prolungamento del diritto all’indennità di maternità previsti per tale categoria ossia:

  • rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;
  • inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione, di assenza dal lavoro senza retribuzione, di disoccupazione.

Computo dei 60 giorni. Assume particolare rilevanza nei casi di sospensione, di assenza da lavoro senza retribuzione e di disoccupazione, il computo dei 60 giorni. L’Inps comunica che nel computo non si tiene conto dei seguenti giorni:

  • delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti gestori;
  • del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;
  • del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;
  • dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;
  • godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione);
  • 26 contributi settimanali nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità per la lavoratrice che all’inizio del congedo stesso non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione e che non siano trascorsi 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all’inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Cassa Integrazione Guadagni);
  • godimento dell’indennità di Mobilità all’inizio del congedo di maternità (ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di Mobilità).

Lavoratrice con doppia iscrizione. La lavoratrice madre parasubordinata contestualmente iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), anche come dipendente o autonoma ha diritto solo come lavoratrice dipendente o autonoma. La lavoratrice madre contestualmente iscritta ad una doppia attività (parasubordinata da un lato e dipendente o autonoma dall’altro) ed in precedenza alla sola gestione separata col requisito delle 3 mensilità, ha diritto, su richiesta, a beneficiare, qualora il trattamento economico di maternità come dipendente o autonoma sia inferiore, alla corresponsione della differenza come parasubordinata.

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