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Indennità di mobilità: l’importo massimo spettante per l’anno 2016

L’Inps ha comunicato gli importi massimi dell’indennità di mobilità spettante ai lavoratori per gli anni 2016, 2015, 2014 e 2013, che dipendono dalla retribuzione percepita. Vediamo quanto spetta al lavoratore in mobilità come importo mensile e il sistema di calcolo della prestazione.
A cura di Antonio Barbato
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importo mensile indennità di mobilità

Con una circolare emessa all’inizio di ogni anno, l’Inps comunica l’importo massimo dell’indennità di mobilità spettante ai titolari della prestazione a sostegno del reddito. Viene quindi definito quale è l’importo mensile dell’indennità di mobilità che può spettare al lavoratore in base alla sua retribuzione. Vediamo per il 2016 ed anno per anno quali sono gli importi comunicati nelle varie circolari dell’ente previdenziale.

Gli importi vengono aumentati ogni anno. A stabilire la rivalutazione degli importi anno dopo anno è l’art. 1, comma 27 della Legge n. 247 del 2007, che ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti dei cosiddetti “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione Naspi (ex ASPI e Mini Aspi), relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cassa Integrazione), gli importi massimi dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, sono quelli che seguono.

Indennità di mobilità: importi massimi per l’anno 2016. Ecco le cifre, che dipendono dalla retribuzione:

  • 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
  • 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.102,24 euro.

Indennità di mobilità: importi massimi per l’anno 2015. Ecco le cifre, che dipendono dalla retribuzione:

  • 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
  • 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.102,24 euro.

Indennità di mobilità: importi massimi per l’anno 2014. Per l’anno 2014, gli importi mensili massimi erogati dall’Inps (circolare n. 12 del 29 gennaio 2014) sono:

  • 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro;
  • 1.165,58 euro lordi e 1.095,51 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.098,04 euro.

Indennità di mobilità: importi massimi per l’anno 2013. Gli importi mensili massimi erogati dall’Inps (circolare n. 14 del 30 gennaio 2013) sono:

  • 959,22 euro lordi e 903,20 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro;
  • 1.152,90 euro lordi e 1.085,57 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.075,21 euro.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Come si calcola l’indennità di mobilità. Quelli comunicati sopra sono gli importi massimi spettanti anno dopo anno. Il calcolo dell’indennità viene effettuato nel seguente modo: spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.

Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.

L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro. 

Nella base di calcolo dell'indennità, di cui all'art. 7 della Legge 223/1991, sono inclusi:

  • gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968);
  • "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975);
  • "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (art. 8, L. n. 1115 cit.).

Anche nel mese di febbraio di ogni anno il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico di mobilità nella misura dell'intero massimale, anche se febbraio è di 28 o 29 giorni di calendario.

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