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Invalidi civili minori di età: tutto sull’indennità di accompagnamento

L’Inps eroga l’indennità di accompagnamento anche ai minori di 18 anni riconosciuti invalidi civili al 100%. I requisiti per l’assegno mensile sono: l’impossibilità di deambulare o l’incapacità di compiere atti quotidiani di vita. Vediamo cosa succede al momento del compimento della maggiore età e tutte le informazioni sull’importo e la domanda.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di accompagnamento per minori

Lo Stato italiano interviene a tutela degli invalidi civili attraverso l’erogazione di alcune prestazioni previdenziali di tipo assistenziale. Quando l’invalido civile è un minore di 18 anni di età l’Inps eroga specifiche indennità: La legge n. 289 del 1990 prevede infatti per gli invalidi civili al 100% minori di 18 anni due tipologie di provvidenze economiche: l’indennità di accompagnamento, e in alternativa l’indennità mensile di frequenza, entrambe erogata dall’Inps per conto dello Stato.

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di una persona o che hanno bisogno di assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. Tali soggetti, per ottenere l’indennità, che consente loro di avvalersi dell’assistenza di una persona (accompagnatore) non devono essere ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. In caso contrario si perde il diritto.

L’indennità mensile di frequenza viene riconosciuta invece ai minori dichiarati invalidi che frequentano le scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, o frequentano in maniera continua o periodica dei centri ambulatori.

Per l’indennità di accompagnamento ai minori i requisiti sono gli stessi per la concessione dell’indennità ai soggetti maggiori di 18 anni. A norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988, l'indennità di accompagnamento è concessa:

  • ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale 100% per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

E’ importante sottolineare che l’invalidità al 100% non è sufficiente, è necessario che venga accertata dalla Commissione Medica dell’Inps anche l’impossibilità deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere atti quotidiani di vita senza una assistenza continua. Si tratta di fatto degli stessi requisiti previsti per gli invalidi maggiori di età. Per maggior informazioni su cosa significa per la legge, e per i parametri dell’Inps, l’impossibilità di deambulare nonché l’incapacità di compiere atti quotidiani di vita, vediamo l’approfondimento la deambulazione e gli atti quotidiani di vita.

L’importo mensile spettante per il 2012 è di 492,97 euro. E tale erogazione non è soggetta limitazioni in base al reddito. La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e l’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

Il compimento dei 18 anni di età. Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione, neanche l’indennità di accompagnamento, quella per i maggiori di 18 anni. Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda per la concessione dell’indennità di accompagnamento i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.

Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno. Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la potestà concessoria.

Qualora l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all’Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex nunc (da quel momento in poi).

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia, con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età, alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.

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