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Invalidità civile: prestazioni erogate anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno

L’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità, l’indennità di frequenza vanno erogate da parte dell’Inps anche ai cittadini stranieri extracomunitari senza Carta di soggiorno, Permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ha chiarito l’Inps in un messaggio, in esecuzione di alcune sentenze della Corte Costituzionale.
A cura di Antonio Barbato
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cittadini extracomunitari

Con il messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013 l’Inps ha dato esecuzione ad alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri:  Spettano ai cittadini stranieri extracomunitari sia l’indennità di accompagnamento, che la pensione di inabilità, che l’assegno mensile di invalidità, che l’indennità di frequenza, anche se questi non hanno la Carta di soggiorno. 

La Corte Costituzionale è più volte intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno, Permesso di soggiorno CE di lungo periodo, la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste all’Inps.

L’art. 80 comma 19 della legge n. 388 del 2000 recita: “Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni”.

L’Inps nel messaggio: “In particolare, il comma in questione, è stato censurato, quindi non è necessaria la concessione del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, con riferimento alle seguenti prestazioni dell’Inps:

Ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia, ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.

Escluse le sentenze passate in giudicato. Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.

Con questo messaggio l’Inps ribadisce quanto previsto dalle sentenze. Inoltre l’Inps comunica che sul suo sito web, nella sezione informazioni>la pensione>pensioni e prestazioni invalidi civili, è stato inserito che le prestazioni spettano ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (D. lgs. n. 30/2007) e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.  

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