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Invalidità civile: sospensione d’ufficio per gli assenti alla visita straordinaria

L’Inps comunica che dal mese di novembre 2013 sospenderà i pagamenti delle prestazioni di invalidità civile a coloro che sono risultati assenti alle convocazioni alla visita straordinaria, per i quali la raccomandata risulta consegnata, con compiuta giacenza o respinta al mittente. Con un messaggio avverte i titolari, anche di cecità e sordità civile, i portatori di handicap e disabilità, affinché si attivino per una nuova convocazione a visita. Ecco tutte le informazioni sulla procedura.
A cura di Antonio Barbato
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L’Inps con un messaggio del 21 ottobre 2013 ha comunicato di aver disposto la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV (invalidità civile) i cui titolari sono risultati assenti alla verifica straordinaria INVER a partire dal mese di novembre 2013. La sospensione riguarda gli assenti a visita per i quali risulta consegnata la raccomandata di convocazione o risulta la compiuta giacenza della lettera, o tale comunicazione è stata respinta al mittente. In tutti questi casi, è disposta, la sospensione che resta valida fino a quando l’interessato non provvede ad effettuare la visita. Previste procedure straordinarie per coloro che hanno la prestazione sospesa.

L’inasprimento dei controlli dell’Inps ha origine nel Decreto Legge n. 78 del 2010, che ha disposto, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di visite straordinarie Inps nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”. Quindi i titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. All’apice di tali controlli, l’Inps è intervenuta con il messaggio del 21 ottobre col quale comunica che si attiva con le sospensioni delle erogazioni economiche, quindi incide sul reddito dei titolari della prestazione di INVCIV.

Il messaggio Inps n. 16879 del 21/10/2013: “Con decorrenza novembre 2013 è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER). La sospensione, effettuata con ricostituzione lavorata dal centro, come previsto al punto 5.1 della circolare n. 76 del 22 giugno 2010,  riguarda le posizioni, dei soggetti assenti a visita (con visita programmata fino al 31 luglio 2013) per le quali l’esito Postel è stato: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”.

Le liste degli assenti alla visita di controllo straordinaria, comunica l’Inps, sono state preventivamente inviate alle Direzioni Regionali per l’aggiornamento della procedura INVER, con la registrazione da parte delle Strutture competenti di eventuali operazioni effettuate manualmente. Sono stati esclusi dalla sospensione i nominativi, segnalati dalle Sedi, per i quali è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare. 

Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera, inviata tramite la procedura INVER, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS competente per fissare una nuova visita. Trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione, dice l’Inps, dovrà essere stabilita con priorità assoluta. Quindi l’interessato deve ottenere una data di convocazione a breve, tenuto conto della prestazione sospesa da parte dell’Inps a partire dal mese di novembre. Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all’esito della visita.

Si potrà procedere al ripristino immediato del pagamento, su segnalazione dei responsabili UOC/UOS medico legali, esclusivamente nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da:

  • degenza in strutture sanitarie protette;
  • ricovero in strutture ospedaliere;
  • ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);
  • condizioni di intrasportabilità. 

L’ente previdenziale comunica anche, a cura delle strutture territoriali saranno informate, delle sospensioni e dell’iter per le nuove visite, le associazioni di categoria ENS, ANMIC e UIC, affinché tali associazioni possano collaborare nella comunicazione agli interessati delle iniziative dell’Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per una nuova convocazione a visita.

Quali sono le prestazioni di invalidità civile. Il sito Inps cita la Costituzione, la quale “garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo”. In questa ottica, per gli invalidi civili sono previste delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, sono le seguenti:

Le provvidenze economiche previste per i sordi sono la pensione e l’indennità di comunicazione. Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono la pensione e l’indennità di accompagnamento.  Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali ”ventesimisti” sono la pensione e l'indennità speciale. 

Assenza a visita senza comunicazioni preventive

La circolare n. 76 del 22 giugno 2010, citata dall’Inps, prevede che qualora risulti che il soggetto convocato sia assente alla visita e non sia pervenuta da parte sua alcuna comunicazione al CML, l’operatore dell’Area assicurato pensionato dovrà effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita, attraverso il ricorso alla applicazione informatica “Comunicazioni epistolari con l’utenza – Monitoraggio delle comunicazioni spedite all’utenza”, disponibile sulla pagina intranet, menù utilità. L’operatore dovrà controllare la corrispondenza tra l’indirizzo utilizzato per la spedizione della lettera di convocazione e quello risultante negli archivi dell’Istituto.

In caso di mancata ricezione, la procedura prevede che l’operatore effettui tutte le verifiche negli archivi dell’Inps e qualora siano riscontrate discordanze tra l’indirizzo presente nella lettera e quello rilevato dalla consultazione degli archivi, l’operatore dovrà procedere all’aggiornamento (dando priorità alle variazioni comunicate dai Comuni) se l’ultimo indirizzo temporalmente disponile è rilevato da altri archivi. Comunque dovrà apporre nella procedura INVER2010 una segnalazione di variazione di indirizzo. Sulla base delle segnalazioni di variazione la procedura INVER2010 determinerà il reinvio della lettera raccomandata di convocazione a visita.

Diversamente, se la raccomandata risulta regolarmente recapitata, anche per compiuta giacenza, l’operatore Inps attiva la procedura di sospensione della prestazione a decorrere dalla data della convocazione a visita. Quindi segnala come assente a visita l’interessato nella procedura INVER.

La sospensione della prestazione dopo 90 giorni dall’assenza. La prestazione, secondo quanto previsto dalla circolare del 2010, decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, viene revocata a partire dalla data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è sottoposto/presentato.

Come annullare la sospensione della prestazione di invalidità civile

Nell’arco temporale dei novanta giorni che intercorrono tra la data di sospensione, conseguente alla mancata presentazione alla visita presso la Commissione Medica, e quella prevista per la revoca della prestazione, il cittadino può presentare la documentazione sanitaria e/o chiedere di essere sottoposto a visita direttamente alla Commissione Medica.

La Commissione, sulla base dell’esame della documentazione presentata, potrà decidere se definire agli atti la pratica, senza necessità di procedere alla visita diretta; diversamente, convocherà a visita l’interessato, in una data ove possibile concordata. La prestazione resterà comunque sospesa fino all’esito della verifica.

In occasione delle visite dirette, ulteriori accertamenti specialistici possono essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio medico-legale; essi sono effettuati presso le strutture specialistiche interne dell’INPS o presso strutture esterne convenzionate.

Il verbale di accertamento sanitario deve essere definito in procedura entro 72 ore dallo svolgimento della visita. In caso di accertamenti specialistici il verbale deve, comunque, essere definito entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento della visita.

I provvedimenti che saranno adottati nel corso del procedimento di verifica verranno inviati con posta massiva agli interessati tramite le apposite funzionalità della procedura INVER.

Con l’utilizzo delle funzionalità della stessa procedura INVER, la Commissione Medica Superiore procede al monitoraggio di tutti i verbali ed è garante dell’omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale, anche attraverso l’effettuazione diretta delle visite nei casi per i quali lo ritiene necessario. La Commissione Medica Superiore assumerà inoltre tutte le iniziative idonee per la efficace realizzazione del piano.

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