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L’accompagno della pensione di inabilità: L’assegno per l’assistenza personale e continuativa

I titolari di pensione di inabilità possono chiedere anche l’accompagno, ossia l’assegno mensile di assistenza personale e continuativa. Spetta a colro che sono nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sono in grado di compiere da soli atti di vita quotidiana. Dai requisiti, alla domanda, all’importo spettante, vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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accompagnamento pensione di inabilità

Tra le prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps c’è la pensione di inabilità, riconosciuta ai lavoratori dichiarati invalidi civili 100% a seguito di visita di accertamento, ai quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Accanto alla pensione di inabilità, in alcuni casi l’Inps può riconoscere ai titolari di pensione di inabilità anche un’altra prestazione ossia un assegno mensile di assistenza personale e continuativa (o "accompagno").

Accompagnamento erogato insieme alla pensione di inabilità. Si tratta di una ulteriore prestazione previdenziale destinata ai titolari di pensione di inabilità che si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, cioè non sia autosufficiente e abbia bisogno di assistenza continua per compiere i normali atti di vita quotidiana come l’alimentazione, l’igiene personale, la vestizione, ecc.

L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L'assegno per l'assistenza (o accompagno) cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

L'assegno è invece incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa (trattasi quest’ultima di prestazione diversa da quella erogata dall’Inps). Mentre viene ridotto per coloro che per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni. 

L’assegno per assistenza personale non spetta durante i seguenti eventi:

  • periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
  • periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

Importo dell’assegno di accompagno. L’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità è pari:

  • per il 2010 a 475,99 euro mensili (dal 1 luglio);
  • per il 2009 a 472,45 euro mensili (dal 1 luglio);
  • per il 2008 a 457,67 euro mensili (dal 1 gennaio);
  • per il 2007 a 430,63 euro mensili (dal 1 luglio);
  • per il 2006 a 422,19 euro mensili.

L'importo dell'assegno di accompagnamento è identico a quello previsto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (invalidi del lavoro). Viene erogato per 12 mensilità. Non è reversibile.

La domanda di assegno ordinario di invalidità e dell’accompagno (possibile presentarle insieme) va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Al momento della visita medica disposta dall'Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore. 

Il ricorso in caso di diniego Inps. Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

La decorrenza. La pensione di inabilità e l’assegno per assistenza personale decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, oppure dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività, oppure dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

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