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L’assegno ordinario di invalidità per i lavoratori dipendenti e autonomi

Per i lavoratori a cui viene riconosciuta una invalidità civile parziale di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (percentuale dal 67% al 99%) c’è la possibilità di richiedere all’Inps l’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto anche durante l’attività lavorativa. Necessario il requisito di cinque anni di contributi versati. Vediamo tutte le informazioni sull’accertamento del medico Inps, sulla presentazione della domanda, il calcolo dell’importo, le trattenute, le incumulabilità e l’integrazione al minimo.
A cura di Antonio Barbato
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invalidità civile parziale

Tra le tutele a favore dei lavoratori previste dall’ordinamento previdenziale italiano, c’è la tutela contro l’invalidità e l’inabilità al lavoro. Tali eventi riducono in maniera consistente la capacità di guadagno del lavoratore, creando uno stato di bisogno e disagio economico. La Costituzione tutela, all’art. 38, la tutela dell’invalidità e per tale motivo sono previste prestazioni economiche erogate dall’Inps per gli iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti (lavoratori dipendenti) e gli iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), che nel corso della loro vita lavorativa sono divenuti invalidi oltre il 66% o inabili (invalidi al 100%).

La legge n. 222 del 1984 disciplina le prestazioni di invalidità inabilità prevedendo due prestazioni: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. L’assegno ordinario di invalidità è un intervento previsto nel caso di invalidità parziale (quindi non al 100%): “Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto tifico o mentale a meno di un terzo (ossia oltre il 66%)”.

La legge disciplina anche il caso più grave di inabilità al lavoro (invalidità totale o al 100%) che è prevista nel caso di “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Quindi l’abbandono del mondo del lavoro da parte del lavoratore per infermità o difetto fisico o mentale. In quest’ultimo caso, il lavoratore ha accesso alla prestazione previdenziale Inps collegata, ossia la pensione di inabilità. Approfondiamo ora gli aspetti relativi all’assegno ordinario di invalidità.

SOMMARIO:

Requisiti e durata
Decorrenza e calcolo dell’importo
Integrazione al minimo
Domanda e documenti da presentare
Le trattenute e l’incumulabilità 

I requisiti per l'assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (IO) è una prestazione non reversibile, prevista per i lavoratori dipendenti privati ed i lavoratori autonomi legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.

A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità. Ne hanno diritto i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti, gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Iscritti ad alcuni fondi pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti richiesti per il diritto all’assegno. I lavoratori di cui sopra devono trovarsi in determinati situazioni per aver diritto all’assegno. Sono le seguenti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali, vale a dire cinque anni di contribuzione e assicurazione, di cui 156, ossia tre anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Quindi il tasso minimo di incapacità fisica o mentale che il lavoratore deve accertare è del 66% di invalidità. Coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa del 100% (invalidi civili totali) accedono, come già detto, alla pensione di inabilità o alle prestazioni legate alla invalidità civile.

Dal computo dei contributi settimanali nel quinquennio per la sussistenza del requisito sono esclusi i cosiddetti periodi neutri, ossia i periodi di malattia. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, anche in presenza delle condizioni di invalidità (con percentuale superiore al 66%), non è possibile richiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità. Se la maturazione dei requisiti avviene durante il corso della domanda diretta d ottenere la prestazione, l’assicurato riceverà l’assegno ma con decorrenza dalla data in cui matura i requisiti.

La riduzione della capacità di lavoro, che è requisito fondamentale per l’esistenza dello stato di invalidità pensionabile dell’assicurato, deve essere “in occupazioni confacenti alle attitudini”. Per tale valutazione è necessario un giudizio medico-legale. La valutazione non è solo di tipo biologico, o sulla capacità di lavoro astrattamente considerata, ma per la determinazione del grado di invalidità, c’è da valutare anche la possibilità di svolgere attività compatibili e realizzabili in concreto dal soggetto, ossia le possibilità di inserimento proficuo in occupazioni anche diverse da quelle svolte precedentemente, ma confacenti.

L’accertamento dell’infermità da parte del medico Inps. Essendo l’erogazione dell’assegno alla presenza di una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo, questa condizione fisica o mentale deve essere accertata dal medico dell’Inps, il quale deve confermare che l’infermità fisica o mentale, dalla quale ha origine la domanda di erogazione dell’assegno ordinario di invalidità, provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Se l’invalidità era presente prima del rapporto di lavoro. Può capitare che un lavoratore con invalidità insorta prima dell’inizio del rapporto assicurativo (lavoro e iscrizione all’Inps) abbia una ulteriore riduzione della capacità lavorativa nel corso del rapporto. Questo aggravamento delle condizioni fisiche o mentali, o anche la sopraggiunta di nuove infermità, che portano in aumento il grado percentuale di invalidità, comportano l’insorgenza del diritto all’assegno.

Durata: La validità triennale dell’assegno e la conferma definitiva. L’assegno ordinario di invalidità non è erogato all’invalido parziale in maniera definitiva, ma temporanea: vale fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del lavoratore beneficiario. A seguito della domanda il lavoratore viene sottoposto nuovamente a visita medico-legale. Dopo due conferme, quindi dopo 6 anni, l’assegno diventa definitivo.

L’attività lavorativa e la validità annuale. L’assegno ordinario di invalidità può essere percepito dall’invalido parziale anche durante lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tra i requisiti non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Ma in questo caso il titolare dell’assegno viene sottoposto a visita medico-legale ogni anno. 

La trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia. Al compimento dell’età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l’accesso alla pensione, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. E’ necessario che l’interessato cessi l’attività di lavoro dipendente. La trasformazione avviene dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Con la Riforma del lavoro Fornero per la trasformazione dell’assegno in pensione, saranno seguiti i nuovi criteri. Quindi sono necessari i requisiti per l’accesso alla nuova pensione di vecchiaia.

Assegno di invalidità e contribuzione figurativa. Il periodo di godimento dell’assegno ordinario di invalidità, se privo di contribuzione (sia contributi obbligatori, che contributi volontari, che contributi figurativi), è utile all’accertamento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità nonché alla pensione ai superstiti nonché alla trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia. Il lavoratore si vedrà attribuiti dei contributi figurativi per i periodi di percezione dell’assegno ordinario di invalidità. Tali contributi sono validi per il diritto ma non per la determinazione dell’importo spettante per la pensione di vecchiaia. Se l’assegno viene revocato per mancanza del requisito sanitario, ci sarà la cancellazione della contribuzione figurativa accreditata per il periodo.

In caso di passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità (quella concessa in presenza di un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e viceversa, il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato. I contributi volontari possono essere versati durante il periodo di godimento dell’assegno ordinario di invalidità. 

Decorrenza e calcolo dell'importo dell'assegno

La decorrenza dell’assegno. L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi. 

L’importo dell’assegno. L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Le novità dalla riforma lavoro sul calcolo dell’assegno ordinario di invalidità. Anche sul calcolo dell’assegno, a partire dagli assegni ordinari di invalidità concessi dal 1 gennaio 2012, il sistema è leggermente cambiato. Essendo stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per tutti a partire da tale data, la pensione è calcolata, per chi ricadeva nel sistema interamente retributivo (quindi in possesso di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, col sistema retributivo ma la pro quota delle anzianità contributive maturate a partire dal 2012. Quindi retributivo fino al 31/12/2011 e poi sistema di calcolo contributivo. Per coloro che rientrano nel sistema misto o contributivo non ci sono novità sul sistema di calcolo.

Assegno di invalidità e rendita Inail. L’assegno liquidato a decorrere dal 1 settembre 1995 non è cumulabile con la rendita Inail concessa per lo stesso evento di riduzione della capacità lavorativa. Qualora l’importo della pensione Inps sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l’eventuale eccedenza tra la rendita Inail e l’assegno ordinario di invalidità.

Il titolare dell’assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all’integrazione al trattamento minimo, all’assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

Integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità

Essendo l’assegno ordinario di invalidità calcolato con i sistemi di calcolo della pensione (retributivo, contributivo o misto) per tutto il periodo accreditato nell’estratto conto contributivo del lavoratore e fino alla data presentazione della domanda, non di rado capita che l’importo dell’assegno risultante (sarebbe l’importo della pensione spettante in quel momento) è di modesta entità o di misura inferiore alla pensione minima. Nel caso in cui l’importo dell’assegno calcolato risulti di importo basso può essere concessa l’integrazione al minimo. L’aumento non può essere superiore all’assegno sociale. Per maggiori informazioni, vediamo l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità.

La domanda da presentare e i documenti da allegare

La domanda per l’assegno ordinario di invalidità può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge (i quali prestano assistenza gratuita). La presentazione avviene per via telematica. Per quanto riguarda il modulo, è disponibile sul sito dell’Inps il modulo INV1 scaricabile. Alla domanda devono essere allegati:

  • autocertificazione dei dati personali o fotocopia documenti anagrafici;
  • la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante (mod. SS3);
  • Stato di famiglia (o autocertificazione);
  • Situazione reddituale (modello Cud) per l’accertamento del diritto all’integrazione al trattamento minimo, all’assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari, nonché per le eventuali riduzioni.

Ricorso contro domanda respinta. Se l’ente previdenziale respinge la domanda per l’assegno ordinario di invalidità, l’interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’Inps comunica la reiezione. Il ricorso deve avere allegati tutti i documenti che sono ritenuti necessari per dimostrare l’esistenza del diritto all’assegno. Può essere presentato agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda oppure può essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ possibile proporre il ricorso anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Le trattenute e l’incumulabilità dell’assegno con i redditi da lavoro

La riduzione dell’assegno per incumulabilità. L’assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1 settembre 1995 viene ridotto se il titolare possiede altri redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa. Il possesso di tali redditi comporta una riduzione dell’importo dell’assegno, nelle seguenti misure:

  • 25% di riduzione, se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio;
  • 50% di riduzione, se il reddito è è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.

Limiti di reddito per l’anno 2012. L’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2012 è pari a 6.246,89 euro (480,53 mensili per 13 mensilità), pertanto il reddito oltre il quale c’è la riduzione del 25% dell’assegno ordinario di invalidità è pari a 4 volte 6.246,89 euro, ossia 24.987,56 euro. La riduzione del 25% si applica fino ad euro 31.234,45. Oltre tale cifra la riduzione dell’assegno è del 50%.

La dichiarazione reddituale annuale. Al fine di consentire all’ente previdenziale l’esatta determinazione dell’eventuale riduzione da applicare, il titolare dell’assegno ordinario di invalidità è tenuto a presentare all’Inps una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno.

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