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L’IVA per le cooperative 2016: dall’esenzione alla nuova aliquota del 5%

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’aliquota IVA per alcune delle cooperative. Passa al 5% l’aliquota IVA per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, a partire dal 1 gennaio 2016. L’IVA resta al 22 per cento per le prestazioni rese da cooperative non sociali e non ONLUS.Contestualmente abrogata la possibilità di optare per il regime di esenzione di cui all’art. 10 del decreto IVA, previsto dall’art. 1, comma 331, legge n. 296/2006. Vediamo come si è espressa l’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
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iva cooperative legge di stabilità

Con Circolare n. 31/E del 15 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai commi 960, 962 e 963 della legge di Stabilità 2016 per quanto riguarda le prestazioni di cooperative sociali e loro consorzi. L’IVA per cooperative 2016 passa dal 4% al 5% a partire dal 1 gennaio 2016.

Il comma 960 della legge di Stabilità 2016 decreta innanzitutto che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34”.

Nello specifico, la parte II-bis della Tabella A del d.P.R. 622/72, stabilisce che “siano soggette alla nuova aliquota del 5 per cento determinate prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi a favore di specifiche categorie di soggetti”.

Alla normativa attuale, che sarà ripresa successivamente, si è arrivati dopo numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli anni.

Vediamo qual era la situazione fino al 31 dicembre 2015. Essenzialmente si può dire che il regime IVA applicato negli anni immediatamente prima della Legge di Stabilità 2016 e cioè per il periodo compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 alle prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali rese in forma cooperativistica per soggetti svantaggiati si può così riassumere (fonte Agenzia delle Entrate):

  • per le prestazioni rese dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, sia direttamente ai soggetti fruitori finali, sia in virtù di appalti o convenzioni con soggetti terzi, si rendeva applicabile: il regime di imponibilità con l’aliquota del 4 per cento di cui al ripristinato n. 41-bis) o, in alternativa, – previa opzione di tali cooperative, in quanto ONLUS “di diritto” – i regimi di esenzione dal tributo rispettivamente previsti dai nn. da 18) a 21) e 27-ter), dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seconda della tipologia di prestazione in concreto resa;
  • per le prestazioni delle cooperative generiche divenute ONLUS a seguito dell’iscrizione prevista per tali organizzazioni, e per quelle rese dagli altri soggetti specificamente elencati nel citato n. 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, si applicava: il regime di esenzione di cui ai nn. da 18) a 21), e 27-ter), dell’articolo 10 dello stesso d.P.R. n. 633, se rese direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati, oppure l’aliquota ordinaria, se rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;
  • per le prestazioni rese dalle cooperative “generiche” non ONLUS, nonché per quelle rese da soggetti diversi da quelli indicati nel più volte citato n. 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, infine, si rendeva in ogni caso applicabile l’aliquota ordinaria.

Cosa cambia dal 1 gennaio 2016. La disciplina attuale, ampiamente trattata nella circolare 31/E e prevista dalla legge di Stabilità 2016 al comma 960, lettera c), introduce la nuova parte II-bis della Tab. A, allegata al d.P.R. 633/72, prevedendo che siano assoggettate ad aliquota IVA del 5%le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”.

Distinguiamo l’ambito soggettivo e quello oggettivo di tale disposizione. A livello soggettivo, l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento trova applicazione qualora le prestazioni siano rese “da cooperative sociali e loro consorzi.” 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione di tale norma, riprendendo quanto detto nella circolare 31/E a cui si fa riferimento, le prestazioni citate al n. 1 della parte II-bis del decreto sono:

  • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
  • le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
  • le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

A chi devo essere rivolte tali prestazioni. Un altro aspetto molto importante da tener presente è quello dei destinatari di tali prestazioni, questi sono quelli indicati al n. 27-ter) art. 10, primo comma, d.P.R. 633/72 e cioè: “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.

Inoltre c’è da dire che l’aliquota al 5 per cento è applicabile sia che le prestazioni siano effettuate dalle cooperative sociali direttamente agli utenti, sia che vengano eseguite mediante contratti di appalto, concessioni e convenzioni.

Un’ulteriore cambiamento introdotto dalla legge di stabilità 2016 è quello previsto al comma 962. Tale comma sopprime quanto stabilito dall’art. 1, comma 331 della legge 296 del 2006 che consentiva, tra l’altro, alle cooperative sociali e loro consorzi (in quanto considerate da tale disposizione automaticamente ONLUS) di optare per le disposizioni dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs. N. 460 del 1997 e quindi di beneficiare del regime fiscale più favorevole tra quello delle ONLUS e quello in vigore.

La nuova disciplina prevede quindi che venga applicata per le prestazioni di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) del primo comma art. 10 d.P.R. 633/72 rese ai soggetti elencati al n. 27-ter) dalle cooperative (direttamente o svolte con contratti di ogni genere):

  • l’IVA al 5 per cento per le prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi;
  • esenzione d’imposta per le prestazioni rese da cooperative non sociali ma qualificate come ONLUS;
  • l’IVA al 22 per cento per le prestazioni rese da cooperative non sociali e non ONLUS che non rientrino nelle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) art. 10 d.P.R. 633/72.

Tale nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015 (comma 963 legge di stabilità 2016) mentre per le operazioni compiute sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre e ancora in essere è possibile applicare l’aliquota del 4 per cento o il regime di esenzione. Per i rinnovi e le proroghe intervenuti dopo il 31 dicembre, anche se riferiti a contratti conclusisi prima si applica la nuova disciplina anche ai contratti aventi come controparte soggetti privati che provvedono direttamente alla corresponsione di rette. Qualora sussistano due contratti contestuali di cui uno generale stipulato con l’ente prima del 31 dicembre 2015 e l’altro stipulato con un’utenza privata successivamente a tale data, si applica la disciplina del 4 per cento o quella dell’esenzione fino a scadenza del contratto principale stipulato con l’ente committente.

Infine, la circolare n.31/E dell’Agenzia delle entrate specifica che “nell’ipotesi di concessioni di lavori pubblici – stipulate tra Comuni o altri enti pubblici e cooperative sociali ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di asili o residenze sanitarie assistenziali – nelle quali siano previsti dei posti convenzionati (riservati all’ente pubblico committente) e non (ossia liberamente attribuibili), si osserva che anche la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace, sostanzialmente, alla disciplina dettata dall’accordo originario intercorso con l’ente concedente (nell’ambito del quale sono generalmente 11 previsti elementi quali il numero di posti convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc.), contribuendo a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario determinato nell’anzidetto accordo. Anche in tal caso, pertanto, al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l’ente committente, si applicherà il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime IVA (5 per cento), nell’ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data”.

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