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L’opzione per il sistema contributivo: donne in pensione a 57 anni con la legge Maroni

Il 2014 è l’ultimo anno per accedere alla pensione a 57 anni o 58, più 3 mesi di speranza di vita, esercitando l’opzione per il calcolo con il sistema contributivo. Si tratta dell’opzione donna della legge Maroni, esercitabile dalle lavoratrici in possesso di un’anzianità di contributi versati di almeno 35 anni. Rispetto al sistema retributivo la perdita sull’importo della pensione è del 20-25% ma la pensione può arrivare in anticipo di qualche anno. La decorrenza deve scattare entro il 31 dicembre 2015, vediamo tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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pensione anticipata con opzione per il sistema contributivo

Con la riforma delle pensioni del 2011 per molti italiani l’accesso alla pensione si è allontanato decisamente, così come per molti giovani lavoratori, che hanno avuto accesso al lavoro dopo il 1996, l’importo pensionistico, che si percepirà alla fine di una vita lavorativa, è destinato ad essere esiguo. Alcune lavoratrici dipendenti o autonome, con un’anzianità contributiva di 35 anni, e che raggiungono un’età di 57 o 58 anni entro il 2014, possono ottenere l’accesso pensionistico anticipato evitando di rientrare nei nuovi requisiti pensionistici della nuova pensione di vecchiaia o anticipata. E’ possibile andare in pensione a 57 i 58 anni optando per il sistema di calcolo con il sistema contributivo, e sfruttando quanto previsto dalla legge Maroni, che in questo caso resta in vigore anche dopo la riforma Fornero.

Si tratta di una vera e propria ultima chiamata per le lavoratrici donne che vogliono anticipare il pensionamento a 57 o 58 anni rispetto ai 63 anni e 9 mesi o 66 anni e 3 mesi previsti dalla nuova normativa. L’anno 2014 rappresenta l’ultima occasione per avvalersi dell’opzione per il sistema contributivo prevista a suo tempo dalla riforma Maroni nel 2004, vediamo perché.

La riforma delle pensioni Maroni del 2014 prevede che le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un’età di 57 anni e 3 mesi, se sono lavoratrici dipendenti, ovvero di 58 anni e 3 mesi, se sono lavoratrici autonome, possono ancora  accedere alla ex pensione di anzianità (ora pensione anticipata), a condizione che scelgano l’opzione per il sistema contributivo, ossia che autorizzano e scelgono l’accesso alla pensione con un calcolo dell’importo pensionistico con le regole del sistema contributivo (meno favorevole) rispetto al sistema retributivo (più favorevole) o misto.

L’opzione è possibile a condizione che la decorrenza della pensione si colloca entro il 31 dicembre 2015. I tre mesi in più (57 anni o 58 anni… e 3 mesi) sono dovuti all’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, introdotta dalla riforma delle pensioni del 2011.

L’opzione per il sistema contributivo prevista dalla Legge Maroni del 2004 (art. 1, comma 9 della Legge n. 243 del 2004) è rimasta operativa anche dopo il 1 gennaio 2012, data in cui parte il nuovo sistema pensionistico previsto dalla Riforma delle pensioni del 2011, che ha sostanzialmente elevato l’età anagrafica (66 anni) prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia, nonché eliminato la pensione di anzianità (con le quote) in favore della pensione anticipata, per la quale sono necessari oltre 42 anni di contributi accreditati. I requisiti per le nuove pensioni sono molto più elevati rispetto al vecchio sistema pensionistico, quindi per molte donne può convenire aderire all’opzione per il sistema contributivo nonostante la perdita importante sull’importo pensionistico.

Il sistema retributivo, misto e contributivo. Il calcolo con il sistema retributivo è previsto per coloro che hanno un’anzianità contributiva superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Il calcolo con il sistema misto, cioè in parte retributivo ed in parte contributivo, è previsto per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi accreditati alla data del 31 dicembre 1995. Il calcolo di pensione interamente con il sistema contributivo è previsto per coloro che hanno un’anzianità successiva al 1 gennaio 1996.

La sostanziale differenza tra il sistema retributivo ed il sistema contributivo è nell’ordine del 20-25% di perdita sull’importo pensionistico. Ma con l’innalzamento dei requisiti pensionistici dopo il 2011 è importante valutare bene essendo possibile, secondo l’opzione, lasciare il lavoro a 57 anni o 58 anni di età, più i tre mesi di speranza di vita, invece dei 63 anni e 9 mesi del settore privato o i 66 anni e 3 mesi del settore pubblico. La perdita sull’importo potrebbe essere compensata dall’anticipo dell’accesso alle pensione fino a 9 anni.

Il metodo retributivo è basato su tre elementi: il numero degli anni di contributi versati, la media delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo di attività (e qui c’è un innalzamento dell’importo pensionistico) e l’aliquota di rendimento, ossia la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare l’importo della pensione. La quota retributiva della pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione. Ne consegue che con 25 anni di contributi si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e con 40 anni di contributi all’80% circa. E i 40 anni sono la massima anzianità presa in considerazione dal sistema di calcolo della pensione con il metodo retributivo.

Le quote del sistema retribuivo sono due, la quota A calcolata sull’anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1992, calcolata sulla media retributiva dell’ultimo quinquennio, e la quota B sull’anzianità dal 1 gennaio 1993 in poi, determinata sulla base degli stipendi degli ultimi 10 anni (quelli più alti).

Il metodo contributivo, quello per il quale si opta, è un sistema di calcolo collegato alla contribuzione effettivamente versata nell’arco della vita lavorativa. Quindi l’importo pensionistico non è legato agli stipendi dell’ultimo periodo, come avviene nel sistema retributivo (ossia le retribuzioni più alte della carriera lavorativa). Il metodo di calcolo prevede che il capitale versato (il 33% del proprio stipendio) nella propria vita lavorativa, produca un montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti di contributi effettuati, al quale si calcola un coefficiente di trasformazione che cresce con l’aumentare dell’età. Il coefficiente per chi ha 57 anni e 3 mesi è del 4,332% mente per chi ha 58 anni e 3 mesi è di 4,446%. Tale coefficiente applicato sul montante determina l’importo pensionistico col sistema contributivo.

C’è tempo fino al 2014 per esercitare l’opzione. Che la decorrenza della pensione debba collocarsi entro il 31 dicembre 2015, è una condizione importante. Ne consegue che il 2014 è l’ultimo anno per esercitare tale opzione per effetto dell’applicazione della finestra mobile. Infatti, gli scenari sono i seguenti:

  • I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti (57 anni e 3 mesi di età e almeno 35 anni di contributi versati) entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell’anno successivo. Quindi i requisiti maturati dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 portano la decorrenza della pensione dal 1 gennaio 2015;
  • I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti entro il secondo semestre dell’anno, quindi dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell’anno successivo, ossia la decorrenza è dal 1 luglio 2015.

E quest’ultima rappresenta l’ultima occasione in quanto oltre, la decorrenza scatta dal 1 gennaio 2016 (es. chi matura i requisiti nel primo semestre del 2015), quindi oltre il limite posto alla validità dell’opzione del sistema contributivo prevista dalla riforma delle pensioni Maroni, che aveva appunto previsto in via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, la possibilità di opzione per il contributivo da parte delle donne lavoratrici in possesso del doppio requisito di 57 o 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi versati.

Analogo discorso per le lavoratici autonome per le quali gli scenari sono i seguenti:

  • I lavoratori autonomi che conseguono i requisiti entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell’anno successivo. Quindi chi matura i requisiti (di almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età + 3 mesi) tra il 1 gennaio 2014 e il 30 giugno 2014 avrà la pensione con decorrenza dal 1 luglio 2015.

Si tratta dell’ultima occasione che hanno le lavoratrici autonome per optare per il sistema contributivo e l’accesso alla pensione con i requisiti della riforma delle pensioni Maroni, in quanto coloro che maturano i requisiti richiesti entro il secondo semestre dell’anno 2014 (quindi dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014) possono accedere alla pensione, alla decorrenza, a partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo, quindi dal 1 gennaio 2016. E pertanto fuori tempo massimo, essendo il limite sperimentale alla data del 31 dicembre 2015.

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