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La collaborazione del medico competente deve essere attiva

L’obbligatoria collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi deve essere intesa “in maniera attiva” in virtù di un ruolo di “maggiore rilevanza” nel sistema di organizzazione della prevenzione del medico competente. Dalla visita agli ambienti di lavoro, alle informazioni ricevute dal datore di lavoro, vediamo tutte le attività che il medico competente deve eseguire concretamente per rispettare gli obblighi previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
A cura di Antonio Barbato
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valutazione dei rischi

La commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro ha chiarito in un interpello il significato dell’attività di collaborazione del medico competente in materia di sicurezza, interpretando l’art. 25 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, il D. Lgs. n. 81 del 2008. L’obbligo di collaborazione richiamato nell’articolo va inteso “in maniera attiva”, ossia il medico competente ha un ruolo di “maggiore rilevanza nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale”, e deve partecipare e collaborare alla valutazione dei rischi aziendale, anche se il compito non è delegabile da parte del datore di lavoro.

L’interpello è il n. 5 del 2014 ed è stato proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E’ stato chiesta un’interpretazione ministeriale riguardo gli obblighi del medico competente elencati dall’art. 25 e più precisamente la lettera a) e la lettera m), che riportiamo: “Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

L’interpretazione è sul significato della collaborazione di cui al punto a) e sul significato di partecipazione di cui al punto m), ossia concretamente come devono essere interpretati.

L’ampliamento del ruolo del medico competente nel D. Lgs. n. 81/2008. Il Ministero del Lavoro ha premesso che l’attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall’art. 17 del D. Lgs. n. 626 del 1994, ma limitata “sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della sicurezza e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”, è stata ampliata dal D. Lgs. n. 81 del 2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che,  nell’art. 25 di cui sopra, la estende anche:

  • alla programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
  • all’attività di formazione e  informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
  • ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. 

La sanzione penale sugli obblighi di collaborazione. Il Ministero ricorda nell’interpello che l’art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 106 del 2009, che ha modificato l’art. 58 del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha introdotto la seguente sanzione: “Il medico competente è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi”.

La Commissione quindi sottolinea che il legislatore negli interventi in materia di sicurezza con l’introduzione del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, ha voluto “far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente”.

La sentenza della Cassazione. Nell’interpello il Ministero richiama la sentenza n. 1856 del 15 gennaio 2013 della Corte di Cassazione, la quale precisa che al medico competente “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al medico competente, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008″.

Quali sono gli obblighi di collaborazione del medico competente. Continua la Commissione nell’interpello: “Pertanto “anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro.

Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:

  • visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
  • sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008”. 

Il parere finale della Commissione. A conclusione dell’interpello, la Commissione ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

Medico competente nominato dopo la valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza”.

L’obbligo del datore di lavoro. La Commissione conclude dicendo che il datore di lavoro “deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi”. Per maggiori informazioni, ecco gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza.

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