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La detassazione nel 730 2014: come ricalcolarla o recuperarla nel quadro C

La detassazione nel 730 2014 va indicata nel rigo C4 “somme per incremento della produttività” del quadro C, e bisogna compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni. Vediamo quando la compilazione è obbligatoria o facoltativa, quando le somme sono a tassazione ordinaria o va applicata l’imposta sostitutiva. Il ricalcolo dell’Irpef dipende dai dati indicati nel CUD 2014 nei punti da 251 a 255. Vediamo tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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la detassazione nel 730

Un’importante agevolazione fiscale per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro straordinario o notturno, ed altre ore di lavoro nell’anno legate ad incrementi di produttività, è la detassazione somme per incremento di produttività. Si tratta della possibilità, prorogata di anno in anno, di pagare un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e su un determinato ammontare di reddito, che è pari a 3.000 euro dal 2014, mentre nel 2013, oggetto di dichiarazione nel modello 730 2014, è pari a 2.500 euro. La detassazione è normalmente applicata dai datori di lavoro e certificata nel modello CUD, ma con il modello 730 è possibile correggere eventuali errori, optare per la tassazione ordinaria o recuperare la detassazione non applicata in busta paga dal datore di lavoro.

Come è indicata la detassazione nel CUD 2014. Nel modello CUD 2014, a pagina 2 del modello, c’è in alto una specifica sezione che si chiama “Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro”. I punti del CUD interessati sono i seguenti: punto 251 – “Totale redditi 2013”, punto 252 – “Totale ritenute operate”, punto 253 – “Ritenute sospese”, punto 254 – “Vedere istruzioni” e punto 255 – “Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir”. In tutti questi punti il datore di lavoro inserisce, e certifica ai fini fiscali, tutti gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d’imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013”.

Come vedremo, la compilazione corretta del modello CUD 2014 da parte del datore di lavoro incide sulla necessità di una compilazione obbligatoria o facoltativa da parte del lavoratore. Per capire se sono stati correttamente compilati i punti del CUD sopra descritti, vediamo la detassazione nel modello CUD 2014.

Ciò che il lavoratore trova indicato nel modello CUD 2014 nei vari punti sopra descritti, è utile anche per la compilazione del modello 730 2014, strumento attraverso il quale chi non ha ricevuto la detassazione può ottenerla attraverso il ricalcolo dell’Irpef dovuta e dell’eventuale imposta sostitutiva del 10% dovuta. Al contrario, chi può aver interesse ad optare per la tassazione ordinaria in luogo della detassazione può sempre utilizzare il modello 730 per tale scopo. Questi i casi facoltativi, ma poi ci sono quelli in cui il modello 730 nella sezione relativa alla detassazione, va compilato in maniera obbligatoria e sotto responsabilità del lavoratore.

Vediamo sia la modalità di compilazione del modello 730 nella parte relativa alle somme percepite per incrementi di produttività, quando è obbligatoria o facoltativa, e la migliore soluzione per il lavoratore contribuente.

Dove si indicano le somme della detassazione nel modello 730 2014. Nel modello 730 2014 a pagina 2 c’è il quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati. All’interno del quadro, nella sezione I dove vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (righi C1, C2 e C3), c’è l’apposita sezione relativa alle “Somme per incremento della produttività” e l’apposito rigo è il C4 nelle varie voci, vediamole.

Le istruzioni del modello 730 dicono che questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività.

Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o del CUD 2013) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 o del CUD 2013) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il rigo C4, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di due specifiche ipotesi, quella della compilazione obbligatoria e quella della compilazione facoltativa,  a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente che compila il modello 730.

Compilazione obbligatoria del punto C4

Ci sono delle specifiche condizioni al cui verificarsi la compilazione del rigo C4 è obbligatoria, quindi vanno dichiarate le somme per incremento della produttività nel modello 730 del 2014, al fine di evitare accertamenti da parte del Fisco che potrebbero portare a quel ricalcolo delle imposte che invece, dichiarando e compilando il rigo C4, il contribuente può provvedere a far ricalcolare da chi presta l’assistenza fiscale o comunque nel proprio modello 730, quindi evitando accertamenti e sanzioni. Le condizioni sono elencate nelle istruzioni del modello 730 e sono quelle riportate di seguito.

Due o più CUD nell’anno: avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di due o più CUD 2014, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2014 (“Totale redditi”) anche il punto 252 dei CUD 2014 (“Totale ritenute operate”) e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro.

In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro. E’ evidente che il contribuente potrà avere diritto alla detassazione straordinari, nel limite previsto per l’anno 2013 di 2.500 euro. Nel 2014 tale limite è stato elevato a 3.000 euro. Per maggiori informazioni sulle regole della detassazione negli anni 2014, 2013 e precedenti, vediamo la detassazione per incrementi di produttività.

Detassazione sbagliata dal datore di lavoro: calcolata su oltre 2.500 euro di reddito. Un altro caso in cui è obbligatorio ricalcolare la detassazione compilando il modello 730 onde evitare sanzioni che ricadono sul lavoratore è il seguente: avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2014 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 (“Totale redditi”) anche il punto 252 (“Totale ritenute operate”), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2014 risulta superiore a euro 2.500. In questo caso il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro 2.500.

E’ evidente anche in questo caso che è necessario un ricalcolo, assoggettando alla normale tassazione ordinaria Irpef le somme ricevute a titolo di incremento di produttività (quindi lavoro straordinario, notturno, festivo ecc.) oltre l’ammontare di 2.500 euro annui nel 2013.

Mancanza dei requisiti per la detassazione. Un altro caso prescinde da quanto reddito viene assoggettato ad imposta sostitutiva. Si tratta del caso in cui il lavoratore ha erroneamente ricevuto dal datore di lavoro in busta paga degli emolumenti a titolo di incremento di produttività (sempre lavoro straordinario, notturno, ecc.) con applicazione della detassazione, ma in un caso in cui mancavano i requisiti alla base. Quindi si tratta di “avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2014, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti”.

Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2012 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

Abbiamo visto i tre casi in cui è obbligatorio per il lavoratore contribuente compilare il rigo C4 e provvedere in questo modo a correggere il tiro sulla propria tassazione per l’anno 2013, quindi ricalcolare l’Irpef nel modo giusto sulla base della propria situazione come contribuente e sui redditi percepiti in tale anno.

Le istruzioni del modello 730 descrivono come compilare il rigo C4 nel caso di compilazione obbligatoria. Nella colonna 2 che riguarda le somme imposta sostitutiva bisogna indicare ciò che c’è scritto nel punto 251 del CUD 2014. Se sono più di uno va fatta la somma dei punti 251 dei vari CUD. Nel CUD o nei vari CUD dovrà risultare compilato anche il punto 252 che riguarda il totale ritenute operate, che sono indicate nella colonna 3 – Ritenute imposta sostitutiva. Anche in questo caso, se ci sono più CUD i punti 252 (sempre del CUD 2014) vanno sommati e indicati in colonna 3 del modello 730 2014 nel loro totale.

Analogo discorso nella colonna 5 – Tassazione ordinaria nel modello 730 2014. Va indicato l’importo del punto 255 del CUD 2014 “Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir”. Se i CUD sono più di uno va fatta la somma dei punti 255 e indicato il totale nella colonna 5.

La colonna 6 dovrà essere usata nel caso in cui il lavoratore è nella condizioni di mancanza dei requisiti e quindi non ha diritto alla detassazione. Spuntando la casella tassazione ordinaria, ottiene che venga applicata l’Irpef escludendo la detassazione su quel reddito.

Se invece il lavoratore si trova nei primi due casi di cui sopra, ossia due o più CUD in un anno o detassazione sbagliata, ossia che la detassazione va ricalcolata nel limite di 2.500 euro, va compilata la colonna 7 – “Tassazione sostitutiva”. Ovviamente le colonne 6 e 7 sono alternative e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle. 

Compilazione facoltativa del punto C4 – come recuperare la detassazione, o rinunciare

Se i casi di obbligatorietà di compilazione riguardano comportamenti errati da parte del datore di lavoro o del lavoratore, come il superamento del limite di reddito di 2.500 euro per la detassazione relativa all’anno 2013, oppure la mancanza di requisiti per avere proprio diritto alla detassazione, la compilazione facoltativa riguarda i casi in cui il contribuente può scegliere, secondo la propria convenienza, se rinunciare alla detassazione oppure, nel caso più frequente, applicare la detassazione quando il datore di lavoro non vi ha provveduto durante l’anno e nelle buste paga (e quindi non è certificata nel CUD 2014).

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo C4, possono quindi optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest’ultima meno vantaggiosa. I casi sono due, vediamoli.

Rinuncia alla detassazione per la tassazione ordinaria. Una delle scelte del contribuente può riguardare la rinuncia della detassazione, ossia rinunciare a pagare il 10% su 2.500 euro e includere i 2.500 euro nel proprio reddito complessivo, quindi avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2014 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto. Il perché di tale scelta può derivare da un più favorevole risparmio fiscale derivante dal sistema di calcolo dell’Irpef, tra detrazioni fiscali e oneri deducibili che potrebbero abbattere l’imposta Irpef in misura più favorevole rispetto al 10%. Quindi il contribuente potrebbe non pagare neanche quel 10%.

Detassazione non applicata dal datore e  recuperata tramite 730 2014: Un caso molto richiesto dai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto il proprio CUD senza aver ottenuto l’applicazione della detassazione per incrementi di produttività è quello di avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2014 compilati).

Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2012 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Quindi, se sono presenti i requisiti per l’applicazione della detassazione nell’anno 2013, quindi l’accordo aziendale e le altre condizioni, la mancata applicazione da parte del datore di lavoro può essere recuperata dal lavoratore stesso con la presentazione del modello 730. Dovrà compilare il rigo C4, avendone in questi due casi sopra descritti la facoltà (e non l’obbligo come abbiamo visto).

Come per la compilazione obbligatoria, di cui sopra, anche per quella facoltativa le colonne da 1 al 5 vanno compilate nello stesso modo sopra descritto, sia in presenza di un solo CUD 2014 che in presenza di più CUD 2014 i cui importi nei vari punti vanno sommati per l’indicazione nelle varie colonne del rigo C4 del quadro C del modello 730 2014.

La compilazione della colonna 6,  che va barrata, dove si opta per la tassazione ordinaria riguarda il primo caso descritto di compilazione facoltativa, quindi quando il contribuente ha interesse a rinunciare alla detassazione, mentre in maniera alternativa, i lavoratori che intendono applicare la detassazione quando il datore di lavoro non l’ha fatto, pur in presenza dei requisiti di legge, possono barrare la colonna 7 che riguarda la tassazione sostitutiva. In questo caso aderiscono, nel proprio 730, aldilà dell’operato del datore di lavoro certificato nel CUD 2014 ricevuto, alla detassazione per le somme legate ad incrementi di produttività e nel limite di 2.500 euro di reddito.

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