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La detrazione sull’affitto: ecco come risparmiare sull’Irpef con l’abitazione principale

Agli inquilini spetta una detrazione Irpef per i canoni di affitto pagati per i contratti di locazione regolarmente registrati. Spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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canone locazione

I contribuenti che percepiscono dei redditi nell’anno devono pagare le imposte sui redditi (Irpef). La determinazione dell’imposta da pagare tiene conto anche di particolari situazioni di reddito o di alcuni oneri o spese sostenute nel corso dell’anno per le quali spettano delle detrazioni fiscali, che riducono l’Irpef da pagare. Trattiamo in questo caso le detrazioni spettanti per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione da parte degli inquilini per la propria abitazione principale, trattiamo anche il caso dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

La detrazione d’imposta per canoni di locazione è destinata agli inquilini che pagano l’affitto per la propria abitazione principale, pertanto uno dei requisiti è che l’immobile sia abitazione principale. Un ulteriore requisito è riferito alla redditività del contribuente, infatti l’inquilino deve essere lavoratore dipendente e non percepire altri redditi.

L’inquilino deve avere un contratto di locazione regolarmente registrato ed i dati identificativi devono essere descritti nella domanda di richiesta. Nel modello 730 va indicato inoltre il numero di giorni in cui l’immobile è stato destinato ad abitazione principale e per i quali spetta la detrazione. Va indicata inoltre la percentuale di detrazione spettante (es. nel caso di due contribuenti cointestatari del contratto di locazione, la percentuale sarà del 50%).

Le detrazioni per canoni di locazione, ivi compreso quelle relative ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi nel modello 730 per ogni tipologia di detrazione, la condizione è che i giorni totali indicati nelle detrazioni non superano i 365 giorni.

Se le detrazioni risultano superiori all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni fiscali relative a particolari tipologie di reddito, la quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, Caf o professionista abilitato) nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

La misura della detrazione a diminuzione dell'imposta Irpef è differente in base al tipo di contratto di locazione ed all’età del contribuente, infatti abbiamo tre tipologie di locazioni agevolate.

Contratti di locazione a canone libero

Rientrano in questa categoria i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), pertanto a canone libero di durata minima 4 anni + 4  anni di rinnovo automatico.

La misura della detrazione fiscale è la seguente:

  • euro 300 se il reddito complessivo del contribuente inquilino non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il reddito complessivo del contribuente inquilino è superiore ad euro 15.493,71 ma non ad euro 30.987,41;

Contratti di locazione cd. convenzionali

Rientrano in questa categoria i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431).

La misura della detrazione fiscale è la seguente:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo del contribuente inquilino non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo del contribuente inquilino è superiore ad euro 15.493,71 ma non ad euro 30.987,41;

Contratti di locazione agevolata per età fra i 20 e i  30 anni

Rientrano in questa categoria i  contribuenti che hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431). In questo caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La misura della detrazione fiscale è di euro 991,60 se il reddito complessivo del contribuente inquilino non supera euro 15.493,71. E la detrazione spetta per tre anni.

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Per particolari situazioni lavorative, è possibile che un lavoratore abbia la necessità di trasferire la propria residenza per motivi di lavoro. Nel caso in cui il nuovo comune presso il quale si trasferisce la residenza, che può essere sia il comune dove si presta il lavoro o un comune limitrofo, è distante almeno 100 km dal precedente, il Fisco concede al lavoratore contribuente la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per i canoni di locazione sostenuti per l’affitto di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale. L'ulteriore condizione posta è che il comune dove il lavoratore trasferisce la residenza sia fuori dalla propria regione.

La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza pertanto se ad esempio la propria residenza è stata trasferita nel 2010, la detrazione spetterà nel 2010, nel 2011 e nel 2012.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sono esclusi invece i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti (esempio, i lavoratori con contratto a progetto). Il contribuente che cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello in cui perde il lavoro.

La misura della detrazione è la seguente:

  • euro 991,60 se il reddito complessivo del lavoratore dipendente inquilino non supera euro 15.493,71;
  • euro 495,80 se il reddito complessivo del lavoratore dipendente inquilino è superiore ad euro 15.493,71 ma non ad euro 30.987,41;

Il beneficio spetta anche ai neoassunti,  cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato.

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