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La formazione dei lavoratori sulla sicurezza, l’addestramento e l’obbligo informativo

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi: formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Necessaria la frequentazione di corsi di formazione di una durata minima che va dalle 8 alle 48 ore. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre obblighi in materia di prevenzione, per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, e per la redazione del DVR o DVRS (Documento di valutazione dei rischi, anche secondo le procedure standardizzate). I lavoratori, così come il datore di lavoro stesso, vanno formati, informati e addestrati. Analogo processo di apprendimento deve essere seguito anche da coloro che ricoprono ruoli chiave in materia di sicurezza come il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente, nonché i dirigenti ed i preposti.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all’art. 2 le varie definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell’art. 2 definiscono:

  • la formazione dei lavoratori: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;
  • L’informazione dei lavoratori: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
  • L’addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

La prima cosa da chiarire che tali attività formative e di addestramento, nonché di informazione, devono essere svolte durante l’orario di lavoro e quindi non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Vediamo ora le modalità di esecuzione dei lavori obblighi formativi, di addestramento e informativi. 

L’obbligo formativo: dalla formazione all’addestramento dei lavoratori

Rileggendo la definizione di formazione e addestramento dei lavoratori dell’art. 2 di cui sopra, si nota che il legislatore, in materia di salute e sicurezza, ha introdotto due nuove nozioni di formazione ed addestramento. Si tratta di quelle misure di prevenzione che poi vanno considerate per redigere il Documento di Valutazione dei rischi, anche secondo le procedure standardizzate.

Quindi con la formazione si trasferiscono, con un processo educativo, le “conoscenze e procedure” utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza, invece con l’addestramento si trasferisce al lavoratore le conoscenze riguardanti il corretto uso delle attrezzature, macchine, impianti aziendali.

Lavoratori destinatari della formazione e addestramento. Oltre ai lavoratori dipendenti, sono destinatari dell’obbligo di formazione anche i lavoratori a progetto (co.co.pro.), nonché i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), nonché i soci lavoratori e gli associati d’opera.

La formazione nella somministrazione di lavoro. Nella somministrazione, c’è un datore di lavoro diverso dall’effettivo utilizzatore del lavoratore, ossia il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione, mentre l’effettiva prestazione di lavoro viene effettuata presso un utilizzatore, nella cui sede lavorativa quindi c’è l’effettiva esposizione ai rischi. Sono quindi destinatari degli obblighi formativi, ma anche di addestramento e informazione, anche i lavoratori somministrati e l’obbligo ricade sul datore di lavoro utilizzatore, non sull’agenzia di somministrazione.

La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione. Il comma 2 dell’art. 37 richiede che, in materia di durata, contenuti minimi e modalità della formazioni, vi sia un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. Tale accordo è stato stipulato il 21 dicembre 2011.

Quando va fatta la formazione e l’addestramento. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In ogni caso deve essere aggiornata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e tenendo conto anche delle modifiche apportate dall’Accordo del 25 luglio 2012.

Oggetto della formazione in materia di sicurezza. A disciplinare tali aspetti, con criteri generali, è l’art. 37: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Nell’accordo Stato-Regioni è previsto per il lavoratore un percorso formativo in due moduli:

  • uno generale di durata di 4 ore, per tutti i settori Ateco (classificazione delle attività economiche), che tratta i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza indicati nel punto a) di cui sopra;
  • ed uno specifico con trattazione dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda e quelli specifici presenti nel luogo di lavoro, ossia quelli indicati nel punto b) di cui sopra. 

Per il modulo di formazione specifica, quindi il secondo di cui sopra, abbiamo la durata minima che è differenziata per codice Ateco:

  • almeno 4 ore per attività a rischio basso (come uffici, servizi, commercio, turismo, ecc.);
  • almeno 8 ore per attività a rischio medio (agricoltura, pesca, scuola e istruzione, trasporti, ecc.);
  • almeno 12 ore per attività a rischio elevato (edilizia e costruzioni, industria alimentare, manifatturiero, ecc.). 

Quindi la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore. 

Il modulo di formazione generale di 4 ore di durata può essere svolto anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni previste nell’allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici,  la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento. Tale formazione generale costituisce un credito permanente e viene effettuata una volta sola.

Mentre la formazione specifica (che va da 4 ore per attività a rischio basso, fino alle 12 ore per attività a rischio elevato) è soggetta ad un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Per quanto riguarda il livello dei rischi, e per capire l’attività economica svolta se rientra tra il rischio basso, medio o alto, in allegato all’accordo Stato-Regioni vi è la classificazione delle attività economiche nei tre livelli di rischi.

Le ore di formazione elencate in precedenza non comprendono l’addestramento, nei casi in cui è previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 all’art. 2, comma 1, lettera cc), ossia il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

In ogni caso vi deve essere una proporzionalità tra l’entità dello sforzo formativo e il livello di rischio dell’attività svolta, aldilà della classificazione Ateco. Ossia vi possono essere in diversi casi delle evidenti incoerenze tra la natura delle mansioni, i rischi ai quali è sottoposto normalmente il lavoratore per espletare tale mansione, e la classificazione Ateco con relativa classificazione nell’Accordo tra rischio basso, medio ed elevato. Bisogna in ogni caso considerare la necessaria formazione per il lavoratore, tenendo conto del possibile elevamento del rischio legato alle mansioni effettivamente svolte.

L’accordo Stato-Regioni impone anche che “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Obbligo di presenza ai corsi da parte del lavoratore. Il lavoratore deve essere presente almeno al 90% delle ore di formazione.

I regimi particolari previsti dall’Accordo integrativo del 25 luglio 2012. L’Accordo del 21 dicembre 2011 ha disciplinato la formazione prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Non disciplina invece la formazione aggiuntiva prevista in caso di attività particolari. L’Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che ha parzialmente modificato quello del 21 dicembre 2011, al fine di prevenire inutili duplicazioni impone a formazione aggiuntiva solo nei casi in cui esista un regime formativo particolare, ossia una norma che individua in modo puntuale e peculiare le caratteristiche in termini di durata, contenuti, ecc. dei corsi stessi. Nell’accordo sono richiamati alcuni casi come la formazione specifica in materia di montaggio e smontaggio dei ponteggi in edilizia, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto, ed altri casi.La formazione aggiuntiva dei dirigenti e dei preposti

La formazione aggiuntiva dei dirigenti e dei preposti

Un regime particolare in materia formativa nelle tematiche di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro è il percorso formativo per dirigenti e per i preposti (capo reparto, capo squadra, capo cantiere, ecc.). Per i preposti la durata minima dei moduli per la formazione aggiuntiva è di almeno 8 ore, per i dirigenti la durata minima sale a 16 ore ed è classificata su 4 moduli: giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Per entrambe le categorie la presenza ai corsi deve essere almeno del 90% e la formazione può essere fatta in modalità e-learning. Per un approfondimento vediamo la formazione dei dirigenti e dei preposti.

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale viene eletto secondo un regime differenziato in base alle dimensioni dell’azienda, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Recita il D. Lgs. n. 81 del 2008: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f)  individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a:

  • 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione del datore di lavoro col ruolo di RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente designato. Secondo la definizione del D. Lgs. n. 81 del 2008, trattasi di una “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. I requisiti professionali sono il possesso di un diploma e la frequentazione di specifici corsi di formazione. La durata dipende dalla classificazione Ateco, e soprattutto dal livello di rischio. Per il rischio basso il corso è di 16 ore, per il rischio medio la formazione è di 32 ore, per il rischio alto, la formazione è di 48 ore. I moduli da seguire sono sempre 4. Per maggiori informazioni vediamo la formazione del datore di lavoro DLRSPP.

L’obbligo informativo sui rischi per la salute e sicurezza

Partendo dalla definizione di informazione, ossia il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”, l’obbligo informativo è disciplinato dall’art. 36 del T.U. che prevede sia un obbligo di informazione di base che specifica.

Informazione ai lavoratori di base.  L’articolo, al comma 1, tratta prima l’informazione di base: “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (addetto al primo soccorso) e 46 (addetto alla prevenzione incendi);

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente”.

Informazione specifica ai lavoratori. Il comma 2 dell’art. 36 invece tratta l’informazione specifica. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Strumenti per eseguire l’obbligo informativo. Chiarito cosa il T.U. richiede ai datori di lavoro per l’ottemperare all’obbligo informativo in materia di sicurezza, è importante ora chiarire con che modalità tale obbligo debba essere compiuto. Il legislatore non disciplina le modalità, ossia quali strumenti informativi devono essere adottati. Il datore di lavoro ha la libera scelta in questo senso e quindi può fare ricorso ad esempio sia a guide, che manuali informativi, che supporti multimediali, ed ogni altro strumento che consenta però il raggiungimento dell’obiettivo dell’art. 36 comma 4.

Il contenuto deve essere facilmente comprensibile. Il comma 4, appunto, entra nel merito del contenuto dell’informazione obbligatoria data ai lavoratori ai fini della salute e sicurezza sul lavoro: “Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.

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