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La maxi sanzione per lavoro nero

La maxi sanzione per lavoro nero è stata aumentata del 30% dal Decreto Destinazione Italia. Il Collegato lavoro aveva già modificato la sanzione amministrativa per lavoro sommerso, che dal 2014 va da 1.950 a 15.600 euro, più 195 euro di maggiorazione giornaliera per ogni lavoratore. Previste alcune riduzioni, collegate alla regolarizzazione, anche a seguito di diffida obbligatoria, o pagamento entro 60 giorni. Ma ci sono casi in cui il datore di lavoro può evitare le sanzioni per lavoro nero. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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sanzione amministrativa per lavoro irregolare sommerso

AGGIORNAMENTO 13-11-2014 – Il contrasto al lavoro irregolare ha portato il Governo nel 2010, con il Collegato lavoro, ossia la legge n. 183 del 2010, ad apportare importanti modifiche alla normativa relativa alla maxi-sanzione prevista per il lavoro sommerso. Con il Decreto Destinazione Italia ossia, la Legge n. 9 del 2014 che ha convertito il D. L. n. 145 del 2013, le sanzioni per lavoro nero sono state aumentate del 30%. La sanzione può arrivare anche a 15.600 euro per ogni lavoratore. Non solo la modifica al regime sanzionatorio, è stata riformulata la norma anche riguardo l’ambito di applicazione, i soggetti titolari del potere di contestazione dell'illecito e le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione. Applicabile la diffida obbligatoria alla maxisanzione.

Il Decreto Destinazione Italia ha previsto una maggiorazione del 30% di tutte le sanzioni amministrative per l’occupazione di lavoratori in nero, quindi le sanzioni previste dal Collegato Lavoro vanno incrementate, ma a partire dall’entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia. La maxi sanzione per lavoro nero quindi cambia a partire dal 22 febbraio 2014 in via definitiva, ma anche dal 24 dicembre 2013. E’ stata abolita anche la sanzione minima che era possibile pagare a seguito di pagamento secondo diffida degli ispettori, prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004.

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 5 del 2014 così riepiloga la situazione per quanto riguarda le sanzioni per lavoro nero:

  • In relazione alle violazioni commesse prima del 24 dicembre 2014, si applica la maxi sanzione prevista dal Collegato lavoro, sia per gli importi sanzionatori, sia per quanto concerne l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004;
  • Per le violazioni dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso, si applicano le sanzioni del Collegato Lavoro aumentate del 30%, resta applicabile la diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2014;
  • Dal 22 febbraio 2014 in poi si applicano le sanzioni previste dal Collegato Lavoro aumentate del 30%, senza che possa essere più applicata la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2014.

La data di violazione quale è. E’ importante per capire quale tipo di sanzione viene applicata. Il Ministero precisa: “Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta”. Quindi conta la data in cui è finito il periodo a nero. E pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro in nero iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato dopo il 22 febbraio 2014, si applicherà il regime sanzionatorio più elevato previsto dal Decreto Destinazione Italia in quanto la violazione cessa dopo il 22 febbraio 2014.

Vediamo ora gli importi delle maxi sanzioni per lavoro nero.

La vecchia maxi sanzione da 1.500 euro a 12.000 euro fino al 23 dicembre 2013

La maxi-sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro prevista dal Collegato Lavoro va applicata alle violazioni consumate (data in cui finisce il periodo a nero) entro il 23 dicembre 2013 compreso.

L’art. 4 della legge n. 183 del 2010, il cosiddetto Collegato Lavoro, ha riformulato l’art. 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002, che appunto disciplina la maxi-sanzione. La formulazione è la seguente: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

La nuova maxi sanzione da 1.950 a 15.600 euro dal 22 febbraio 2014

Nel periodo che va dal 24 dicembre 2014 in poi, compreso il periodo transitorio fino al 21 febbraio, e comunque dal 22 febbraio 2014 (sempre data in cui finisce il periodo a nero accertato dagli Ispettori), gli importi stabiliti dal Collegato Lavoro vanno aumentati del 30% per effetto del Decreto Destinazione Italia. Pertanto le sanzioni minime e massime edittale di cui sopra diventano da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore a nero, maggiorate di 195 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Abolita l’applicabilità della diffida obbligatoria con sanzione minima

Una delle modifiche più importanti apportate dal Collegato Lavoro alla normativa relativa alla maxisanzione per lavoro sommerso è quella relativa all’applicabilità della diffida obbligatoria da parte degli ispettori nel corso dell’ispezione nella quale vengono rilevate presenze di lavoratori a nero, che portano appunto alla maxi sanzione. Il datore di lavoro ha 30 giorni per eseguire le operazioni di regolarizzazione indicate nel verbale ispettivo e poi ulteriori 15 giorni per magare la sanzione ridotta. Per maggiori informazioni vediamo la diffida obbligatoria e la maxisanzione per lavoro nero.

Il Decreto Destinazione Italia ha anche reso non applicabile questa procedura di diffida di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 124 del 2004, che consentiva agli ispettori di diffidare a regolarizzare e ai datori di lavoro di pagare sanzioni minime e ridotte. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse fino al 21 febbraio 2014.

L’art. 13 del D. Lgs. 124/2014 parlava di Accesso ispettivo e potere di diffida. In sostanza l’ispettore del lavoro nel corso dell’accesso presso i luoghi di lavoro, una volta “constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo  rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative” provvedeva  “a diffidare il trasgressore  e   l'eventuale  obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida,  il trasgressore o l'eventuale  obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo  della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”.

In materia di maxi sanzione per lavoro sommerso ciò significa che sulle violazioni commesse entro il 23 dicembre 2013 compreso (data ultima in cui si applica la maxi sanzione prevista dal Collegato Lavoro), la sanzione applicata è la minima di 1.500 euro per ogni lavoratore e la maggiorazione giornaliera diventa di un quarto, ossia 37,50 euro per ogni giornata di lavoro.  La procedura di diffida è consentita per le violazioni fino al 21 febbraio 2014, ma nel periodo dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 la sanzione minima passa a 19.50 euro, mentre la maggiorazione giornaliera passa a 48,75 euro.

Dal 22 febbraio 2014 questa procedura non è più possibile, quindi il datore di lavoro deve pagare da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore, e 195 euro per ogni giornata di lavoro a nero e per ogni lavoratore a nero.

Sanzione ridotta in caso di pagamento entro 60 giorni

La normativa prevede l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 16 della Legge n. 689 del 1981, che recita: Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo  della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.  Il datore di lavoro quindi può entro 60 giorni adempiere e ottenere una riduzione delle sanzioni. Anche per questa tipologia di sanzione è arrivato l’aumento del 30%.

Per le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013, la sanzione diventa di 3.000 euro per ogni lavoratore a nero, più 50 euro di maggiorazione giornaliera per ogni giornata di lavoro a nero e per ogni lavoratore a nero. Mentre per le violazioni (data in cui finisce il periodo di lavoro a nero) commesse dal 24 dicembre 2013 in poi, la sanzione in misura ridotta è di 3.900 euro per ogni lavoratore, più 65 euro al giorno per ogni giornata di lavoro a nero e per ogni lavoratore.

La riduzione della maxi sanzione se il lavoratore è stato poi inquadrato

La maxi sanzione si riduce nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. In linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni, trattasi quindi di una ipotesi sanzionatoria attenuata, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto di lavoro solo successivamente rispetto all'effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente "in nero", pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione. Quindi la sanzione scende se c’è un periodo di lavoro a nero e un successivo periodo di lavoro con inquadramento del lavoratore. Ma anche in questo caso il Decreto Destinazione Italia ha aumentato del 30% la sanzione, quindi anche in questo caso la data in cui finisce il periodo a nero è importante per stabilire quale è l’importo della sanzione.

La maxi sanzione ridotta fino al 23 dicembre 2013. E’ quella prevista dal Collegato Lavoro. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo al periodo a nero accertato dagli Ispettori del lavoro.

La maxi sanzione ridotta dal 24 dicembre 2013. E’ quella prevista dal Decreto Destinazione Italia, con aumento del 30%. Quindi l’importo della sanzione passa da euro 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 39 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, sempre nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo al periodo a nero accertato dagli Ispettori del lavoro.

Anche quando il lavoratore era prima a nero e poi inquadrato ci sono le possibilità di pagare la sanzione a seguito di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004 oppure la sanzione ridotta per il pagamento entro 60 giorni di cui all’art. 16 della Legge n. 689 del 1981. Si tratta delle due ipotesi sanzionatorie ridotte di cui abbiamo parlato in precedenza.

La sanzione ridotta a seguito di diffida dell’ispettore. L’ispettore può diffidare, come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004 per le violazioni fino alla data del 21 febbraio 2014. In questo caso il datore di lavoro paga una sanzione ridotta. La sanzione per i lavoratori prima a nero e poi inquadrati, nel caso in cui il datore di lavoro paga a seguito di diffida, diventa:

  • Per le violazioni entro il 23 dicembre 2013, di 1.000 euro per ogni lavoratore, con maggiorazione di 7,5 euro per ogni giornata a nero;
  • Per le violazioni dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, di 1.300 euro per ogni lavoratore, con maggiorazione di 9,75 euro per ogni giornata a nero;
  • Per le violazioni consumate dopo il 22 febbraio 2014, la sanzione non è più applicabile (il datore di lavoro dovrà pagare la misura ordinaria, ossia da 1.300 euro a 10.400 euro per ogni lavoratore, più 39 euro per ogni giornata a nero.

Misura ridotta della sanzione in caso di pagamento entro 60 giorni. La sanzione ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 1981, quando il datore di lavoro paga entro 60 giorni dalla contestazione immediata, è prevista anche nel caso del lavoratore a nero successivamente inquadrato. Anche in questo caso la sanzione viene ridotta, e diventa:

  • Per le violazioni entro il 23 dicembre 2013, di 2.000 euro per ogni lavoratore, con maggiorazione di 10 euro per ogni giornata a nero;
  • Per le violazioni dal 24 dicembre 2013 in poi, di 2.600 euro per ogni lavoratore, con maggiorazione di 13 euro per ogni giornata a nero. 

Le sanzioni civili previdenziali per il mancato versamento dei contributi

Vediamo ora le sanzioni di natura previdenziale e collegate al mancato versamento dei contributi.

Sanzioni civili previdenziali: La maggiorazione delle sanzioni per omissione contributiva. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore  irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Le sanzioni civili per l’evasione contributiva consistono in una maggiorazione dei contributi non versati del 30% all’anno, fino ad un massimo del 60%. Quindi gli aumenti portano tali percentuali al 45% e al 90%.

Le sanzioni civili trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell'accertamento ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato.

La volontà di non occultare il rapporto esclude le sanzioni. Le sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente assolti, si  evidenzi  comunque  la  volontà  di  non  occultare  il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

La circolare n. 38 del 2010 del Ministero del Lavoro conferma che la maxisanzione ha natura di misura sanzionatoria aggiuntiva, in quanto la stessa non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico del lavoro e cosi via).

Il presupposto di individuazione del lavoro nero. Viene confermato che il presupposto è costituito dall’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 9 bis, сomma 2, del D.L. n. 510/1996, come convertito dalla L. n. 608/1996 e da ultimo sostituito dall'articolo unico, comma 1180, della Legge Finanziaria 2007. Si tratta della comunicazione unilav, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego. Tale mancanza costituisce indice rilevatore dell’impiego di lavoratori “in nero”.

Essendo la maxisanzione applicata con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione al Centro per l'impiego, per le altre tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l'impiego (ad es. lavoro accessorio), il requisito della subordinazione è dato per accertato, e quindi troverà applicazione la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto.  In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata:

  • la comunicazione di cui all'art. 23 del D.P.R. 1124/1965 per le figure di cui all'art 4, comma 1 n. 6 e 7, dello stesso Decreto (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costruita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale);
  • la comunicazione all'INPS/INAIL connessa alla attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio. 

Come il datore di lavoro può evitare la maxisanzione

Il datore di lavoro può rimediare alla presenza di lavoratori irregolari nella sede di lavoro prima che vi sia un accesso ispettivo da parte degli ispettori del lavoro o degli altri enti autorizzati ad irrogare la maxi-sanzione. E’ la stessa circolare n. 38 del 2010 a prevedere la regolarizzazione spontanea dei rapporti di lavoro, con il relativo versamento dei contributi.

E’ prevista anche la possibilità di evitare la sanzione se il datore di lavoro dimostra l’esistenza delle comunicazioni uniemens all’Inps, che dimostrano la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Per tutte le informazioni vedremo come il datore di lavoro può evitare la maxisanzione.

Quando si applica la maxi-sanzione e le esclusioni

Il Ministero del lavoro specifica quali sono i casi particolari in cui si applica la maxisanzione per lavoro nero, e quali sono i casi in cui l’irrogazione della sanzione da parte del personale ispettivo è comunque esclusa. Vediamoli.

Esclusi i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (contratti a progetto). La nuova formulazione dell’art. 3 indica specificamente che la sanzione si applica per i rapporti di lavoro subordinato, quindi non è consentita l’applicazione della maxi-sanzione fino a 12.000 euro in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, come ad es. collaborazioni coordinate e continuative, in qualunque modalità, anche a progetto, associati in partecipazione con apporto di lavoro, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (ferma restando la sanzionabilità della omessa comunicazione). Tutto ciò è confermato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 38 del 2010.

Il Ministero precisa nella circolare che in caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo, non comporta l'applicazione della maxisanzione in quanto, trattandosi di errato inquadramento della fattispecie lavorativa, difetta il presupposto identificativo del lavoro sommerso.

La maxi-sanzione non si applica nel settore pubblico. La norma limita espressamente il campo di applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero. E’ infatti destinata ai lavoratori subordinati, non regolari, alle dipendenze di datori di lavoro privati. C’è quindi l’esclusione dei datori di lavoro pubblici.

Non essendo poi citata l’impresa tra le destinatarie della norma, come datori di lavoro sono intesi anche i non imprenditori, quindi le associazioni e gli studi professionali.

Esclusione del lavoro domestico dalla maxi sanzione. Attesa la particolarità del rapporto di lavoro domestico, con il coinvolgimento delle famiglie italiane come datore di lavoro, indipendentemente dall’entità della prestazione di lavoro a nero, la maxisanzione non si applica nel lavoro domestico. Le famiglie rischiano però le sanzioni previste per i singoli adempimenti obbligatori non effettuati. Il Ministero nella circolare n. 38 del 2010 ha però precisato che  l'esonero dalla applicazione della maxisanzione riguarda soltanto i prestatori di lavoro addetti con continuità al funzionamento della vita familiare (ossia colf e badanti).

Lavoratori extracomunitari clandestini. Riguardo ai lavoratori extracomunitari clandestini, o comunque privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, occupati irregolarmente, il delitto di occupazione di manodopera clandestina con la maxisanzione, ipotesi sanzionatoria aggiuntiva che punisce non la condotta penalmente rilevante, ma la fattispecie dell'occupazione di lavoratori non regolarizzabili.

Impiego a nero di lavoratori minori. E’ applicabile la maxisanzione anche nelle ipotesi di impiego di minori, bambini e adolescenti, che siano privi dei requisiti legalmente stabiliti per l'ammissione al lavoro in qualsiasi forma ai sensi della Legge n. 977 del 1967.

La sanzione si applica anche alle agenzie di somministrazione. Anche se la norma fa esplicito riferimento alla comunicazione preventiva d'instaurazione del rapporto di lavoro non si può ritenere che le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro, le quali comunicano l'assunzione dei lavoratori in somministrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo, siano sottratte alla applicazione della maxisanzione. La regolare occupazione del lavoratore somministrato, in missione presso l'utilizzatore, va dimostrata con l'esibizione del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti o della comunicazione di invio in somministrazione.

Le istituzioni scolastiche private (le quali comunicano i rapporti di lavoro entro i dieci giorni successivi alla instaurazione) rientrano nell'ambito di applicazione della maxisanzione se occupano irregolarmente personale, qualora non possano attestare la regolarità della occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nella organizzazione didattica o funzionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, della L. n. 183/2010 consente ai datori di lavoro del settore turistico che non siano in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, di integrare la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pertanto la maxisanzione potrà essere irrogata soltanto in caso di personale impiegato senza la preventiva comunicazione semplificata, dalla quale risultino "la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro".

Infine, circa le assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, che fanno eccezione alla comunicazione preventiva obbligatoria, secondo quanto chiarito da questo Ministero con le note n. 440 del 4 gennaio 2007 e n. 4746 del 14 febbraio 2007, nei casi in cui il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, in quanto l'evento era imprevedibile, rendendo improcrastinabile l'assunzione e impossibile la previsione di essa, la oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori da assumere deve essere valutata attentamente in base alle concrete circostanze del caso, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 20/2008, annotando nel verbale di primo accesso ispettivo le giustificazioni addotte circa la mancata comunicazione preventiva ed evidenziando se sussisteva "una oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente il numero e i nominativi dei lavoratori occupati" ai fini dell'esonero dalla maxisanzione. 

Gli enti che applicano le sanzioni: non solo la Direzione provinciale del lavoro

All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti  in materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorità  competente  a ricevere il rapporto ai sensi  dell'articolo  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Rispetto alla precedente formulazione normativa, ulteriore elemento di novità concerne l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxi-sanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, GUARDIA DI FINANZA etc.).

Questi enti procedono alla contestazione/notificazione della maxisanzione mediante verbale unico di accertamento e notificazione e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientrami nelle rispettive e specifiche competenze. Per le violazioni amministrative di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, gli altri enti, i loro organi di vigilanza, inviano le relative segnalazioni alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, le quali provvederanno ai conseguenti adempimenti ed alle notificazioni degli illeciti, sempre mediante il verbale unico di accertamento e notificazione, previa verifica della correttezza e fondatezza degli accertamenti.

Gli enti diversi dalla DPL sono chiamati a ricevere e verificare la documentazione attestante il pagamento delle somme irrogate a titolo di maxi-sanzione. In caso di mancato pagamento delle richiamate sanzioni, gli organi di vigilanza degli altri enti sono tenuti a redigere e ad inviare al Direttore della DPL, territorialmente competente, un rapporto circostanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. n. 689/1981 contenente anche apposite osservazioni in caso di presentazione di eventuali scritti difensivi.

A tale rapporto va allegata tutta la documentazione probatoria utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante le attività investigative, alle controdeduzioni degli interessati etc. In tali casi, infatti, la Direzione provinciale del lavoro è deputata alla verifica tanto della correttezza procedimentale quanto della fondatezza degli accertamenti svolti, ai fini dell'emanazione dei conseguenti provvedimenti di ingiunzione o di archiviazione.

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