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Pensione di vecchiaia: flessibile e adeguata alla speranza di vita

La riforma Monti ha modificato anche l’età di accesso alla pensione di vecchiaia: 66 anni subito per gli uomini, per le donne entro il 2018, 67 dal 2021. Necessario un requisito contributivo per alcuni. E ci saranno adeguamenti basati sulla speranza di vita. Introdotta la flessibilità fino a 70 anni.
A cura di Antonio Barbato
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andare in pensione

Per effetto della riforma Monti – Fornero sulle pensioni, dal 2012 il sistema pensionistico cambia radicalmente. Il Decreto Legge n. 201 del 2011 ha abolito la pensione di anzianità, ha modificato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Una serie di novità molto importanti che hanno generato non poche polemiche. Il nuovo sistema pensionistico, a parte le altre forme di pensionamento come gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità, si basa su due tipologie di pensione: la nuova pensione di vecchiaia e la nuova pensione anticipata.

Cancellata la pensione di anzianità. Era una delle modalità per accedere alla pensione in maniera anticipata rispetto ai requisiti previsti dalla pensione di vecchiaia, che è quella alla quale si accede per raggiunti limiti di età. E’ stato cancellata sia la pensione di anzianità a cui si aveva accesso automatico con 40 anni di contributi, sia il sistema delle quote con le quali si andava in pensione anticipata, rispetto ai 65 anni per gli uomini (e 60 per le donne, raggiungendo la somma tra età anagrafica e anni di contributi versati.

Ex sistema delle quote per anno 2012. Chi non poteva vantare i 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione di anzianità (indipendentemente dall’età anagrafica), poteva accedere alla pensione di anzianità raggiungendo quota 96 con un’età non inferiore a 60 anni (quota 97 e almeno 61 anni per i lavoratori autonomi). In pratica età di 60 anni e 36 anni di contributi versati oppure età di 61 anni e 35 anni di contributi versati. Tale quota 96 sarebbe diventata quota 97 con un’età di almeno 61 anni ( quota 98 e 62 anni di età per i lavoratori autonomi) in maniera definitiva dal gennaio del 2013 in poi. Tale sistema è stato abolito, quindi addio alla pensione a 60-61 anni con 35-36 anni di contributi versati.

42 anni di contributi dal 2012, altrimenti pensione di vecchiaia. Dal 2012 per andare in pensione anticipata non sarà più valido l’incrocio, o la somma, tra l’età anagrafica ed i contributi versati ma conteranno solo quest’ultimi. Ci vorranno almeno 42 anni di contributi, è questo il nuovo requisito previsto per la pensione anticipata.

L’alternativa alla pensione anticipata, dal 2012 è solo la pensione di vecchiaia. Cioè, se non si vantano 42 anni di contributi versati nella vita lavorativa, bisognerà aver raggiunto l’età anagrafica prevista appunto dalla nuova pensione di vecchiaia. Approfondiamo questa tipologia di accesso alla pensione.

SOMMARIO:
Pensione di vecchiaia
Requisiti e speranza di vita
Le eccezioni per le donne
67 anni dal 2021
Requisito contributivo
Flessibilità fino a 70 anni

La pensione di vecchiaia con età flessibile

66 anni di età. Dal 1 gennaio 2012 sono stati modificati i requisiti di età anagrafica per l’accesso alla pensione. Tutti i dipendenti pubblici, sia donne che uomini, dovranno maturare almeno 66 anni, così come i lavoratori autonomi ed i dipendenti del settore privato. E ci saranno gli adeguamenti sulla base delle speranze di vita. Sono queste le novità sulla pensione di vecchiaia. Oltre al requisito di età sarà necessario avere un minimo di contribuzione di 20 anni.

Ex pensione di vecchiaia fino al 2011. Anche nella vecchia pensione di vecchiaia c’era il requisito minimo di 20 anni di contributi versati. A cambiare è l’età anagrafica, che è stata innalzata. Fino al 31 dicembre 2011 i requisiti di età erano i seguenti:

  • 60 anni di età per le donne dipendenti del settore privato (requisito fino al 31 dicembre 2011);
  • 61 anni di età per le donne dipendenti del settore pubblico (requisito fino al 31 dicembre 2011);
  • 60 anni di età per le donne lavoratrici autonome (requisito fino al 31 dicembre 2011);
  • 65 anni di età per gli uomini, sia che siano dipendenti del settore pubblico e del settore privato, sia che siano lavoratori autonomi (requisito fino al 31 dicembre 2011).

Quindi tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno raggiunto questi limiti di età nel 2011, avendo all’attivo almeno 20 anni di contributi, possono accedere alla pensione di vecchiaia. A questi requisiti bisognava poi aggiungere l’attesa per le finestre di accesso alla pensione, quindi comunque passava un anno prima di ottenere il pagamento della prima rata di pensione.

La nuova pensione di vecchiaia anno 2012. Il discorso si complica per coloro che devono accedere alla pensione dal 2012 in poi, anche se per alcuni non cambia nulla. Per effetto della riforma sulle pensioni, come abbiamo anticipato, ci sono i seguenti nuovi requisiti di età, la cui flessibilità in aumento è dovuta all’adeguamento alla speranza di vita:

  • 66 anni per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico;
  • 66 anni per i lavoratori autonomi;
  • 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome;
  • 62 anni per  le lavoratrici del settore privato;

I vantaggi dell’abolizione della finestra mobile. Si tratta dei requisiti per chi potrà avere accesso alla pensione al compimento dell’età nel 2012. Di fatto per i lavoratori dipendenti (uomini), le lavoratrici (donne) del settore pubblico, non cambierà praticamente nulla. Nel senso che il nuovo requisito a conti fatti corrisponde al precedente, cioè se nel 2011 si andava in pensione al raggiungimento dei 65 anni di età, l’anno “guadagnato” si perdeva nell’attesa della finestra per ottenere la pensione, che ora è stata abolita. La finestra mobile di pensionamento era l’attesa per la decorrenza della rata di pensione per i lavoratori che avevano maturato il diritto a pensione, che poteva essere dai 12 ai 18 mesi prima di incassare effettivamente la prima rata del trattamento pensionistico. Dal 1 gennaio 2012, la pensione decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto. In pratica, si incassa dal mese dopo la prima rata di pensione.

Tutti i requisiti di età adeguati alla speranza di vita

Abbiamo già elencato quali sono i requisiti di età per l’anno 2012, ma una delle importanti novità della riforma è che dall’anno successivo, ossia il 2013, tali limiti di età subiranno degli aumenti dovuti all’adeguamento alla speranza di vita. Quindi è necessario elencare per ogni tipologia di lavoratore quali sono i requisiti dal 2012 fino al 2018 ed oltre, per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Tutti gli uomini lavoratori (dipendenti privato e pubblico, autonomi) e donne dipendenti del settore pubblico.  Per questa categoria di lavoratori se fino al 31 dicembre 2011 il requisito di età era di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne, dal 2012 in poi i nuovi requisiti saranno i seguenti:

  • Anno 2012, il compimento di 66 anni di età;
  • Dall’anno 2013 in poi, il compimento di 66 anni e 3 mesi di età.

Adeguamento alla speranza di vita. In pratica, dall’anno 2013 non ci sarà più una età anagrafica fissa o definitiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Tutti i requisiti, anche quelli relativi alla pensione anticipata (con almeno 42 anni di contributi, che salgono appunto), saranno adeguati alla speranza di vita, in maniera costante. Nel 2013 l’incremento è di 3 mesi per tutti i lavoratori, lo ha stabilito il Ministero dell’Economia con un decreto il 6 dicembre 2011.

Donne dipendenti del settore privato. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato sono previsti requisiti di età agevolati rispetto ai 66 anni dei lavoratori elencati in precedenza. Ma questa condizione di vantaggio durerà solo fino al 2018. Se fino al 31 dicembre 2011 il requisito era il compimento di 60 anni di età, i nuovi requisiti dal 2012 in poi sono i seguenti:

  • Anno 2012, il compimento di 62 anni di età;
  • Anno 2013, il compimento di 62 anni e 3 mesi di età (adeguamento speranza di vita);
  • Anno 2014 e anno 2015, il compimento di 63 anni e 9 mesi di età;
  • Anno 2016 e anno 2017, il compimento di 65 anni e 3 mesi di età;
  • Dall’anno 2018 in poi, il compimento di 66 anni e 3 mesi di età.

Quindi per le donne dipendenti del settore privato ci sarà, con 5 anni di ritardo, l’equiparazione dei requisiti anagrafici già previsti per le donne del settore pubblico (le quali, a parità di mansioni, sono quindi penalizzate) e per gli uomini i qualsiasi settore.

Donne lavoratrici autonome. Per le lavoratrici autonome con pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e forme sostitutive della medesima, come la Gestione separata, ci sono anche in questo caso dei requisiti di età agevolata rispetto ai 66 anni degli altri lavoratori. Anche in questo caso fino al 2018. Se fino al 31 dicembre 2011 il requisito era il compimento di 60 anni di età, i nuovi requisiti dal 2012 in poi sono i seguenti:

  • Anno 2012, il compimento di 63 anni e 6 mesi di età;
  • Anno 2013, il compimento di 63 anni e 9 mesi di età (adeguamento speranza di vita di 3 mesi);
  • Anno 2014 e anno 2015, il compimento di 64 anni e 9 mesi di età;
  • Anno 2016 e anno 2017, il compimento di 65 anni e 9 mesi di età;
  • Dall’anno 2018 in poi, il compimento di 66 anni e 3 mesi di età.

Anche in questo caso, le donne che lavorano in proprio hanno 5 anni di agevolazioni rispetto alle donne dipendenti del settore pubblico, ma rispetto alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato, ci sono 6 mesi in più di requisito anagrafico negli anni dal 2012 al 2017, fino all’equiparazione dal 1 gennaio 2018.

Le eccezioni: Le donne nate nel 1952 in pensione a 64 anni

Il Decreto Legge n. 201 del 2011 contiene alcune eccezioni temporanee per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Inps. In sede di conversione del Decreto Monti è arrivato infatti un salvagente nei confronti delle donne nate nel 1952. Per queste lavoratrici la pensione potrà arrivare con un ritardo di 4 anni invece di 6 anni, come era stato previsto originariamente dalla Manovra Monti.

Per le lavoratrici dipendenti del solo settore privato che entro il 31 dicembre del 2012 maturano un’anzianità contributiva di 20 anni e che alla stessa data abbiano almeno 60 anni di età, l’accesso alla pensione è fissato a 64 anni anziché a 66 anni. E’ una vita di uscita che appunto interessa le donne nate nel 1952 e che compiono 60 anni nel 2012. Condizione indispensabile è essere occupati al lavoro alla data del 31/12/2011.

Quota 96 dei lavoratori dipendenti. Anche se esula dall’applicazione della normativa sulla pensione di vecchiaia, si segnala che analoga misura, cioè la pensione anticipata al compimento di 64 anni di età, è stata approvata anche nei confronti dei lavoratori del settore privato che nel 2012 raggiungono almeno 35 anni di contributi e la quota di 96 del vecchio sistema delle quote della pensione di anzianità, quindi come mix tra età anagrafica e anni di contributi. Ebbene, chi matura quota 96 nel 2012, non rientra nell’applicazione della nuova pensione di vecchiaia o anticipata, ma matura l’accesso alla pensione, pur ricevendo la pensione al compimento di 64 anni di età (circa 3-4 anni di ritardo e non i 6 previsti dalla nuova normativa). Per maggiori informazioni vediamo le eccezioni alla pensione anticipata.

Pensione di vecchiaia a 67 anni di età dal 2021

Snocciolati tutti i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia dal 2012 al 2018, non finiscono qui le novità in materia di accesso alla pensione per raggiunti limiti di età. Bisogna andare oltre, soprattutto per dare la certezza del diritto ai tanti lavoratori che, non avendo una vita lavorativa stabile, non possono ambire certamente ad accumulare i 42 anni di contributi effettivi richiesti per l’accesso alla pensione alternativa alla pensione di vecchiaia, cioè la nuova pensione anticipata. Per la quasi totalità dei lavoratori l’obiettivo raggiungibile sono i 20 anni di contributi, che sono il minimo per la vecchiaia e quindi riveste notevole importanza, per coloro che hanno meno di 50 anni, quali sono gli scenari oltre il 2018.

67 anni di età dal 2021. Dall’anno 2019 (tra soli 8 anni), la manovra Monti sulle pensioni prevede che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, per i lavoratori che, possedendo i requisiti (quindi 20 anni di contributi), maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021.

E qualora per effetto degli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, l’età minima di 67 anni non fosse assicurata, i requisiti stessi adeguati alla speranza di vita saranno incrementati ulteriormente con lo stesso decreto che stabilisce gli aumenti entro il 31 dicembre 2019, con la finalità di garantire ai lavoratori in possesso dei requisiti, e che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento nel 2021, l’età minima di 67 anni. Quindi dal 2021, il Governo vuole che l’età sia di 67 anni, aldilà degli aumenti della speranza di vita.

Il requisito contributivo

Oltre ai requisiti anagrafici previsti anno dopo anno, il lavoratore che matura l’età dovrà possedere anche l’altro requisito: 20 anni di anzianità contributiva alla spalle, come abbiamo già detto. Ma oltre questi due requisiti (età e 20 di contributi) c’è per alcuni un ulteriore requisito per accedere al trattamento di pensione di vecchiaia. Si tratta del requisito contributivo.

Il requisito contributivo è posto a carico dei soggetti che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1 gennaio 1996. Si tratta dei soggetti che appartengono interamente al sistema contributivo, il sistema di calcolo basato sui contributi versati. Questo sistema contributivo si differenzia dal sistema retributivo, che è il sistema applicato a coloro che possono vantare una contribuzione prima del 1996 di almeno 18 anni (altrimenti c’è il sistema misto) e si basa sulle retribuzioni percepite dal lavoratore. Tutti gli altri assicurati, cioè i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1995, non hanno il limite di accesso del requisito contributivo.

Pensione almeno 1,5 volte l’assegno sociale. La condizione ulteriore prevista dalla norma per l’accesso alla pensione di vecchiaia è che l’importo della pensione deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, che viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Tradotto in termini numerici e concreti, visto che nell’anno 2011 ad esempio l’importo dell’assegno sociale è stato di 417,30 euro, l’importo della pensione dovrà essere minimo di 625,95 euro. Se ciò non dovesse raggiunto, il lavoratore dovrà aspettare il compimento di 70 anni di età, fino a 4 anni in più (se si matura il requisito anagrafico a 66 anni).

Tenuto conto del calcolo della pensione basato sui contributi versati, tale requisito riveste particolare importanza per l’accesso alla pensione a 66-67 anni secondo l’anno in cui si matura l’età anagrafica. E’ molto probabile che il lavoratore che vanta poco più di 20 anni di contributi effettivi abbia una pensione maturata piuttosto bassa e quindi è possibile che per effetto del calcolo con il sistema interamente contributivo, la pensione sia di importo inferiore ai circa 630 euro dell’assegno sociale moltiplicato per 1,5.

A 70 anni in pensione senza requisito contributivo. Al raggiungimento di 70 anni di età tutti lavoratori che hanno una contribuzione di almeno 5 anni effettivi (quindi non più 20 anni), hanno diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia. Quindi si prescinde dal requisito contributivo del trattamento di pensione  1,5 volte l’assegno sociale. In questo caso l’assegno di pensione sarà calcolato col metodo contributivo.

Flessibilità, incentivi e tutele per  chi lavora fino a 70 anni

Una delle novità del Decreto Monti che riforma le pensioni, è il sistema che premia la flessibilità attraverso un meccanismo di incentivi a favore di chi ritarda l’accesso alla pensione di vecchiaia, rispetto all’età minima prestabilita di legge e fino a 70 anni.

Secondo quanto previsto dalla manovra sulle pensioni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene considerato un requisito di fatto minimo. Nel senso che se nel 2012 sei un uomo lavoratore dipendente e compi 66 anni, hai diritto alla pensione di vecchiaia. Ma il sistema pensionistico ti premia se ritardi l’accesso e puoi farlo fino a 70 anni, con gli adeguamenti alla speranza di vita. L’accesso al pensionamento diventa praticamente flessibile. Il limite a 70 anni, infatti, è elevato a 70 anni e 3 mesi dal 1 gennaio 2013 per effetto del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011 che ha stabilito la prima variazione della speranza di vita, pari a 3 mesi in più.

Il coefficiente di trasformazione. Chi prosegue l’attività lavorativa avrà dei vantaggi sul calcolo della pensione legati all’applicazione di un coefficiente di trasformazione di misura più conveniente. Il coefficiente di trasformazione è il tasso percentuale applicato al montante contributivo nel sistema di calcolo contributivo. In pratica, chi resterà più a lungo a lavoro avrà un assegno di pensione più consistente, sia perché avrà dei mesi e anni in più di contributi versati, sia perché ci sarà un vantaggio sul tasso applicato, il coefficiente di trasformazione appunto.

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori fino a 70 anni. In aiuto ai lavoratori che decidono di prolungare la propria vita lavorativa attiva, o per meglio dire, per incentivare ulteriormente i lavoratori a posticipare l’accesso alla pensione consentendo un risparmio all’ente previdenziale, la manovra ha anche elevato fino a 70 anni le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Si tratta della tutela reale e della tutela obbligatoria. L’art. 18 della legge 300 del 1970 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente, ossia senza giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). In questo caso si parla di tutela reale e si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti. O per i licenziamenti illeciti, come il licenziamento discriminatorio. Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, la tutela applicata è la tutela obbligatoria. Con questa tutela, ottenuta la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il dipendente entro 3 giorni oppure in alternativa, corrispondere una indennità risarcitoria al dipendente. Per maggiori informazioni, vedremo l’approfondimento sul diritto al posto fino a 70 anni.

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