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Prosecuzione volontaria dell’iscrizione all’Assicurazione sociale vita

Il personale ex inpdap ex enpdep può optare per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione sociale vita anche durante la pensione. Tale prestazione erogata dall’Inps garantisce un’indennità economica in caso di morte, anche dei familiari a carico. Necessario il pagamento di contributi pari allo 0,12% trattenuto direttamente sulla rata di pensione di settembre o da versare con modello F24. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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assicurazione vita dopo la pensione

Il personale iscritto all’Assicurazione sociale vita, l’indennità economica garantita dall’Inps in caso di morte degli iscritti e propri familiari a carico, per un periodo di almeno cinque anni che cessa dal servizio con diritto a pensione può continuare volontariamente l’iscrizione, presentando apposita domanda entro il termine tassativo di un mese dalla data del collocamento a riposo. Il contributo è calcolato sull’ammontare complessivo dei trattamenti diretti di cui il pensionato è titolare.

I pensionati ex Inpdap ed ex Enpdep possono quindi proseguire con l’iscrizione all’assicurazione sociale vita per garantirsi la prestazione previdenziale, erogata ora dall’Inps, in caso di decesso proprio o dei propri familiari a carico.

A decorrere dal 2013 il pagamento del contributo avviene mediante trattenuta annuale effettuata dall’Inps sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo.

La domanda di liquidazione e le modalità di calcolo seguono le stesse indicazioni riportate nell’ipotesi di iscrizione in attività di servizio.

L’indennità è commisurata alla rata mensile che si ricava dal trattamento pensionistico annuo lordo.

Quanto si trattengono sulla pensione. Per i pensionati iscritti in prosecuzione volontaria la base imponibile è costituita dall’ammontare lordo complessivo della pensione diretta (ovvero delle pensioni dirette, in caso di plurititolarità), e il contributo è pari allo 0,12%.

La facoltà della prosecuzione volontaria può essere esercitata anche dal personale iscritto che, essendo cessato dal servizio, diventa titolare di assegno di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di solidarietà del settore bancario ed assicurativo ovvero nei casi di erogazioni di assegni o indennità di accompagnamento alla pensione previste da specifiche disposizioni di legge. Anche per detto personale la domanda deve essere presentata entro un mese dalla cessazione dal servizio e sono richiesti almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio.

Sulla rata di settembre possono essere inoltre operati conguagli dovuti alla liquidazione di nuove pensioni o di tardive comunicazioni da parte degli enti al casellario dei trattamenti pensionistici, non risultanti al momento del calcolo del contributo. In caso di decesso dell’iscritto anteriore al mese di settembre, il contributo è prelevato sull’importo della prestazione erogata ai beneficiari.

Chi versa la contribuzione tramite modello F24. Come detto la prosecuzione volontaria viene garantita su domanda e attraverso una trattenuta sulla pensione erogata dall’Inps. Eccezione a questa regola della trattenuta direttamente sulla pensione, e più precisamente sulla rata di settembre, è stata necessariamente prevista per i titolari di pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’Inps (e dall’ex Inpdap) e per i lavoratori cessati dal servizio, non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito. Questi infatti dovranno effettuare il versamento del contributo mediante modello F24, utilizzando il codice causale P810, previsto per i lavoratori attivi.

Il versamento del contributo deve avvenire, invece, mediante compilazione del modello F24 (la modalità in uso per tutti i prosecutori volontari fino al 2012), valorizzando il codice causale P810 (previsto per i lavoratori attivi) per le seguenti categorie:

  • titolari di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’Inps;
  • titolari di prestazioni di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogate dai fondi di solidarietà di settore;
  • titolari di assegni o indennità di accompagnamento alla pensioni per effetto di disposizioni di legge.

La scadenza del versamento del contributo (che mantiene periodicità annuale), per chi utilizza il modello F24, resta fissata al 30 settembre. Pertanto, il mancato versamento del contributo entro il 20 ottobre comporta la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione. 

Per i lavoratori cessati dal servizio del settore creditizio e bancario ovvero già dipendenti da altri enti iscritti alla gestione Enpdep, titolari di assegni di sostegno al reddito o indennità di accompagnamento al pensionamento, la base imponibile è costituita, invece, dalla retribuzione annua percepita in attività di servizio.

Modalità di presentazione della domanda per la prosecuzione volontaria. Il richiedente la prosecuzione volontaria dell’assicurazione, prima di versare o comunque per vedersi trattenuto sulla pensione la contribuzione a tale titolo, deve presentare la domanda in modalità online secondo le indicazioni di cui alla circolare Inps n. 42 del 2013, tramite codice PIN personale. La domanda può essere presentata anche tramite patronato o rivolgendosi al servizio di contact center.

Nel caso di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse in corso d’anno in un tempo che non consente l’applicazione della trattenuta nel mese di settembre, l’Inps provvederà alla regolarizzazione sulla rata di pensione in pagamento nel mese di settembre dell’anno successivo effettuando il conguaglio con quanto dovuto anche per l’anno di autorizzazione.

Recesso e decadenza dall’assicurazione per i prosecutori volontari. A decorrere dal 2013, gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione all’Assicurazione e che intendono recedere, rinunciando alla prestazione, devono inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale Inps gestione dipendenti pubblici, di competenza. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre ed ha effetto a decorrere dall’anno successivo.

Il mancato versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 20 ottobre), da parte dei prosecutori che continuano ad effettuare il pagamento mediante il modello F24, comporta la decadenza dall’assicurazione e, pertanto, la perdita del diritto alla prestazione. La decadenza dall’assicurazione, pertanto, può riguardare solo coloro che continuano a versare con il modello F24 e non anche coloro per i quali il contributo viene trattenuto direttamente dall’Istituto sulla pensione.

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