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La riduzione dei contributi al 50% può spettare anche in caso di più contratti a termine

La riforma Fornero ha previsto degli incentivi alle assunzioni di donne e lavoratori over 50: La riduzione al 50% dei contributi per 12 o 18 mesi, anche per le trasformazioni. L’Inps con una circolare chiarisce con vari esempi tutti i casi in cui tra datore di lavoro e lavoratore vengono stipulati più contratti di lavoro, a termine e indeterminato. Vediamo in quali di questi spetta l’incentivo.
A cura di Antonio Barbato
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contratti a termine e incentivi assunzione

La riforma Fornero, legge n. 92 del 2012, ha previsto delle agevolazioni contributive per le assunzioni, a partire dal 1 gennaio 2013, di lavoratori over 50 e donne svantaggiate. E’ prevista una riduzione dei contributi Inps pari al 50% per 12 mesi se l’assunzione è con contratto a termine, e per 18 mesi se si tratta di un’assunzione o trasformazione di un contratto a tempo indeterminato. Determinante, per i lavoratori over 50, il possesso dello status di disoccupazione da più di 12 mesi. L’incentivo può spettare anche quando ci sono più assunzioni con contratto a termine tra le stesse parti, oppure un contratto a termine è seguito da una trasformazione a tempo indeterminato. Agevolata anche la proroga.

L’Inps in una circolare, la n. 111 del 24 luglio 2013, ha pubblicato tutte le istruzioni operative inerenti all’applicazione concreta di tali riduzioni di contributi in favore dei datori di lavoro. E tra i chiarimenti più importanti ci sono quelli relativi alla compatibilità degli incentivi, con quelli che sono i casi più frequenti nel mondo flessibile del lavoro italiano, ossia quando vengono stipulati tra le parti più di un contratto di lavoro, a tempo determinato e indeterminato. Vediamo tutti gli aspetti. 

L’Inps chiarisce subito che in applicazione del criterio generale di flessibilità, l’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell’ ex dipendente. In tal caso è necessario, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, che il lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta, se sussistono le altre condizioni di legge, per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente. L’Inps nella circolare fornisce alcuni esempi utili: 

Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 3 mesi. Dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi. Spetta l’incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il secondo rapporto), se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (non deve superare 8.000 euro di reddito), al momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. 

Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 3 mesi. Dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato. Spetta l’incentivo per i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l’incentivo per i residui 15 mesi, a decorrere dall’assunzione a tempo indeterminato, se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (sempre non superamento di 8.000 euro di reddito), al momento dell’assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi. 

Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 10 mesi. Dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi. Spetta l’incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l’incentivo per il secondo rapporto a termine, se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (sempre limite di 8.000 euro), alla cessazione del primo rapporto a termine il lavoratore ha iniziato a maturare da zero un nuovo stato di disoccupazione, e quindi, al momento della seconda assunzione a tempo determinato, non ha ancora maturato più di dodici mesi nel nuovo stato di disoccupazione.

Se, dopo la riassunzione agevolata a tempo determinato ed entro la scadenza dei dodici mesi di incentivo previsti complessivamente per i rapporti a termine, intervenga la trasformazione a tempo indeterminato, spetta anche il residuo incentivo connesso alla trasformazione (fino al limite massimo complessivo di 18 mesi). Il residuo incentivo non spetta, qualora il lavoratore abbia maturato, al momento della trasformazione, un diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. 

Limiti di cumulo. In applicazione dei limiti di cumulo desumibili dall’articolo 4, comma 13, della legge 92/2012 (Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato l'attività in favore dello  stesso  soggetto, a titolo di lavoro subordinato o  somministrato. Non  si  cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro), l’Inps chiarisce che spetta solo l’incentivo residuo per l’assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,  abbia già goduto dell’incentivo. La stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

L’incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se, nel frattempo, in applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 181 del 2001, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi. L’Inps fornisce alcuni esempi, vediamoli.

Il datore di lavoro assume a tempo pieno e determinato per 13 mesi un lavoratore, disoccupato da quattordici mesi. Spetta l’incentivo per 12 mesi. Alla scadenza il rapporto non viene trasformato a tempo indeterminato. Il lavoratore torna ad essere disoccupato e la sua anzianità di disoccupazione decorre nuovamente da zero. Dopo un anno e mezzo il lavoratore matura nuovamente l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. Se il datore di lavoro lo riassume a tempo determinato per almeno 12 mesi spetteranno nuovamente gli incentivi per 12 mesi.

Datore di lavoro assume a tempo determinato per 3 mesi un lavoratore, disoccupato da quattordici mesi. Spetta l’incentivo per 3 mesi. Dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore è ancora disoccupato da oltre dodici mesi. Se il lavoratore continua ad essere disoccupato e, dopo un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro lo riassume a tempo determinato per 12 mesi, spetterà l’incentivo per i residui 9 mesi.

Proroga contratto a termine e trasformazioni: quando spetta l’incentivo

In particolari situazioni l’incentivo può spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013.

Proroga contratti a tempo determinato non agevolati stipulati prima del 2013. L’Inps chiarisce che spetta l’incentivo, fino al limite massimo di 12 mesi, per le proroghe di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013. L’’incentivo spetta a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.  L’incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato.

Trasformazioni a tempo indeterminato prima del 2013: incentivo al 50% per 18 mesi. Spetta l’incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013. L’incentivo spetta a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. L’incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.

In tali speciali ipotesi l’incentivo spetta anche se il lavoratore non abbia compiuto cinquant’anni alla data dell’originaria assunzione; è necessario che abbia almeno cinquant’anni alla data della proroga o della trasformazione.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati a partire dal 2013. In particolari situazioni l’incentivo può altresì spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012. Infatti può avvenire che il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore, che abbia meno di cinquant’anni alla data dell’assunzione e abbia poi almeno cinquant’anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

In tal caso, per le proroghe spetta l’incentivo, fino al limite massimo di 12 mesi, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L’incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato.

Per le trasformazioni a tempo indeterminato spetta l’incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. L’incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.

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