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Tredicesima mensilità: tutto sulla gratifica natalizia [GUIDA]

Ogni anno prima di Natale per i lavoratori dipendenti arriva una mensilità aggiuntiva: la tredicesima per gli impiegati o la gratifica natalizia per gli operai. Vediamo la guida completa, da come calcolare la tredicesima, anche in caso di part-time, contratto a termine, a quando viene pagata e la maturazione durante le assenze da lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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tredicesima in busta paga

Ogni anno in corrispondenza delle festività natalizie arriva quella che è per molti la somma di denaro in più che permette alla propria famiglia di passare delle buone feste: la tredicesima mensilità o la gratifica natalizia. Si tratta della più importante tra le mensilità aggiuntive, si tratta di una delle retribuzioni differite, come il TFR o la quattordicesima o le altre mensilità aggiuntive, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento.

Tredicesima: quando viene pagata? La gratifica natalizia viene concessa a favore di tutti i dipendenti, sia operai che impiegati, e viene erogata entro il termine stabilito dai contratti collettivi, che è appunto solitamente prima di Natale. Oltre ai lavoratori dipendenti, la tredicesima viene erogata dagli enti previdenziali anche ai pensionati. E in alcuni casi spetta un importo aggiuntivo.

Quando la tredicesima viene inserita nella busta paga ogni mese. Ci sono però delle eccezioni alla regola (retribuzione differita) che la tredicesima viene pagata in occasione del Natale. Nel lavoro intermittente (o lavoro a chiamata), nel lavoro a domicilio oppure quando viene stipulato un contratto aziendale (accordo di secondo livello) o un accordo tra le parti, la tredicesima può essere pagata anche ogni mese in busta paga, quindi tutti i mesi dell’anno con il singolo rateo inserito nel cedolino paga mensile.

Storia della tredicesima. La curiosità di molti è "la tredicesima chi l'ha inventata"? La risposta è che la tredicesima mensilità era in origine, quasi 80 anni fa, una retribuzione concessa per il Natale dal datore di lavoro ai propri dipendenti senza vincoli o obblighi. Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1937 fu introdotto l’obbligo di corrispondere agli impiegati dell’industria una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 mensilità annuali. Con l’Accordo interconfederale per l’industria del 1946 è stato estesa la gratifica natalizia anche agli operai.

L’erga omnes dell’accordo, ossia l’estensione della tredicesima a tutti i lavoratori subordinati, è arrivato poi col D.P.R. n. 1070 del 1960. Da allora quindi tredicesima per tutti i lavoratori dipendenti. Quindi la tredicesima mensilità è di fatto obbligatoria.

La tredicesima quindi spetta a tutti i lavoratori in servizio, ha scadenza annuale ed è pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto al momento del pagamento, cioè nel mese di dicembre. Per retribuzione globale di fatto consiste in tutti quegli elementi che il lavoratore percepisce con continuità nel tempo.

Affrontiamo in questo approfondimento quali sono questi elementi, il diverso sistema di calcolo della tredicesima per gli operai, per gli impiegati e per i pensionati, la maturazione della tredicesima ed il caso in cui ci sono delle assenze senza maturazione oppure il caso in cui il lavoratore viene assunto nel corso dell’anno.

SOMMARIO:
Calcolo della tredicesima
Maturazione e le assenze da lavoro
Pagamento
Mancato pagamento tredicesima e quattordicesima
Tredicesima a rate
Tassazione
Bonus 80 euro
Differenze tra operai, impiegati e pensionati
Cassa integrazione e tredicesima
Gratifica natalizia operai edili
Colf e badanti

Calcolo della tredicesima

Vediamo come si calcola la tredicesima in busta paga.

Obbligo della retribuzione globale di fatto. Come abbiamo detto, la tredicesima si calcola sulla base della retribuzione globale di fatto. E’ nell’accordo interconfederale del 1946 e poi successivamente con il DPR n. 1070 del 1960 che è stato imposto il calcolo della gratifica natalizia sulla base della retribuzione globale di fatto, quindi i contratti collettivi non possono derogare in pejus rispetto alla previsione della legge.

La tredicesima nel CCNL. Gli elementi che fanno parte della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima, infatti, sono generalmente indicati nei contratti collettivi. Si tratta di tutte quelle voci fisse indicate nella parte alta del cedolino e comprendono anche indennità o le somme percepite con continuità nel tempo (siano esse ad esempio indennità per lavoro notturno), indicate nel corpo centrale del cedolino stesso.

Voci contrattuali incluse. Le voci contrattuali prese a riferimento sono generalmente:

Non sono invece da considerarsi, a meno che non abbiano carattere di continuità, i compensi per lavoro straordinario o notturno o festivo, le indennità per ferie non godute, i premi annuali, i rimborsi spese.

E’ escluso dal calcolo della tredicesima l’assegno per il nucleo familiare. Tali assegni vengono invece corrisposti nella busta paga di dicembre.

I contratti collettivi possono legittimamente definire una base di computo meno ampia attraverso l’esclusione di taluni elementi retributivi a condizione che il trattamento derivante dall’applicazione delle clausole contrattuali, valutato nell’ambito dei singoli istituti, risulti complessivamente più favorevole ai lavoratori. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 12760 del 1 settembre 2003.

Tredicesima e lavoro straordinario o notturno. Sono comprese nel calcolo anche le voci generalmente variabili ma che sono corrisposte in via continuativa dal datore di lavoro o che hanno un carattere non occasionale. Quindi tutti i premi orari e mensili collegati alla produzione, la maggiorazione prevista il lavoro a turni o anche per lavoro straordinario, l’indennità di cassa o di maneggio denaro. Tutti questi elementi sono comunque indicati, in un apposito articolo, nei CCNL di riferimento come utili per il calcolo della tredicesima.

Per capire se i compensi percepiti durante l’anno per lavoro straordinario o notturno sono da comprendere nel calcolo della tredicesima, quindi, la discriminante è il carattere non occasionale dell’emolumento percepito. Detto in altre parole, se il lavoratore percepisce in maniera continuativa nel tempo, tutti i mesi per intenderci, delle retribuzioni per lavoro straordinario o notturno prestato nei confronti del datore di lavoro per effetto di un effettivo maggior orario di lavoro settimanale prestato, allora può sussistere il diritto a percepire il calcolo dei ratei di tredicesima compreso le retribuzioni con maggiorazione percepite per lavoro straordinario o notturno.

In tal senso sono intervenute una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Pertanto in alcuni casi nella tredicesima devono essere compitate anche l’indennità di lavoro notturno normalmente prestato secondo turni prestabiliti, così come le prestazioni per lavoro straordinario, se prestate in maniera fissa e continuativa. In questo caso, tali emolumenti rientrano nella retribuzione globale di fatto utile al calcolo della tredicesima.

Sempre la Corte di Cassazione di esprime in senso contrario quando stabilisce che “la maggiorazione per lavoro straordinario se manca una volontà precisa ed espressa (Cass. n. 13780/1999)”; per contro, la giurisprudenza di merito (Pret. Milano 24.4.1990) ritiene che il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l'erogazione sia obbligatoria, continuativa e predeterminata, debba essere computato nella tredicesima.

Tredicesima e aumenti contrattuali durante l’anno. Per il calcolo della tredicesima si fa riferimento alla retribuzione oraria e mensile del mese di dicembre, generalmente. In ogni caso va consultato il CCNL applicato al contratto di lavoro. La tredicesima matura per ratei, quindi se nel corso dell’anno ci sono stati degli aumenti degli elementi fissi e continuativi (ad esempio rinnovo del CCNL con aumento della paga base o anche riconoscimento di un superminimo individuale assorbibile da parte del datore di lavoro), i ratei per le mensilità con maggiorazione retributiva andranno computati a parte, tenendo conto degli aumenti contrattuali. Sempre che nel CCNL non sia indicato il mese di dicembre come parametro di riferimento. In mancanza, il parametro di riferimento è la retribuzione annua lorda effettiva percepita dal lavoratore (in sostanza la tredicesima è un dodicesimo della retribuzione annua, sommando i mesi in cui il lavoratore ha percepito una retribuzione maggiorata dall'aumento ai mesi in cui la retribuzione era erogata senza aumento contrattuale o superminimo). Nulla vieta al datore di lavoro di erogare la tredicesima secondo la retribuzione mensile od oraria di dicembre (quella già maggiorata) e quindi erogare 12 ratei su 12 di tredicesima maggiorati.

Tredicesima e paga oraria. Se nel calcolo della tredicesima il parametro di riferimento è la paga oraria (è il caso degli operai), per il conteggio della mensilità aggiuntiva (gratifica natalizia), occorre verificare a livello di contratto collettivo per quale coefficiente debba essere moltiplicata la quota oraria di retribuzione; in generale i contratti collettivi prescrivono di considerare il coefficiente orario contrattuale. Quindi il lavoratore per verificare se la tredicesima è calcolata in maniera giusta deve verificare l’articolo del proprio CCNL che tratta la tredicesima e anche l’articolo che indica il coefficiente orario.

Tredicesima e anzianità di servizio. Ci sono alcuni CCNL che prevedono dei calcoli in base all’anzianità di servizio. Per esempio, il Ccnl grafica ed editoria aziende industriali prevede per gli operai una gratifica rapportata a 173 ore di retribuzione, per anzianità fino a cinque anni e per gli apprendisti, e pari a 200 ore, per anzianità superiori, nonché per gli operai e gli apprendisti assunti prima del 30 maggio 2011. Per gli impiegati la tredicesima è rapportata a 26/26 della retribuzione mensile, per anzianità fino a cinque anni, e pari a 30/26 della stessa retribuzione mensile per anzianità superiori, nonché per gli impiegati assunti prima del 30 maggio 2011.

Tredicesima e contratto part-time. Nel caso di un contratto di lavoro part-time, la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato è proporzionato all’orario di lavoro del lavoratore part-time. Cioè se un lavoratore svolge un part-time di 20 ore su 40, quindi un part-time al 50%, il rateo di tredicesima maturato sarà di importo ridotto al 50% rispetto allo stesso tipo di lavoratore, ma con un contratto full-time di 40 ore.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro part-time in un contratto full-time durante l’anno, i ratei di tredicesima dovranno essere calcolati in modo distinto. Per i mesi dell’anno in cui il lavoratore svolgeva un lavoro part-time, il rateo sarà ridotto proporzionalmente sulla base dell’orario di lavoro svolto. A partire dai mese dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione dell’orario di lavoro in un full-time, ci sarà la maturazione piena, al 100%, del rateo di tredicesima.

Ad esempio nel settore dalla scuola privata può capitare che un docente lavori per alcuni mesi per un numero di ore ed altre mensilità con un orario di lavoro superiore. In questo caso la tredicesima calcolata con riferimento al valore medio dell’orario di lavoro osservato nell’anno.

Tredicesima nell’apprendistato. L’apprendista è un lavoratore titolare di un contratto di lavoro subordinato, con la peculiarità della possibilità di legge, nel contratto di apprendistato, di essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto al livello contrattuale di destinazione. Pertanto l’apprendista durante il periodo di apprendistato può percepire una retribuzione mensile inferiore rispetto al suo livello di destinazione. In ogni caso l’apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità, che quindi anche nel suo caso viene erogata a dicembre e fa parte della retribuzione globale di fatto spettante, secondo CCNL ed anche ai sensi dell’art. 36 della Costituzione in materia di proporzionalità della retribuzione.

Tredicesima nel tirocinio o stage. Da qualche anno i tirocinanti o stagisti hanno diritto al pagamento di una indennità (300 o 400 euro, dipende dalle regioni) durante il periodo di tirocinio formativo o stage. Ma non essendo il loro un rapporto di lavoro, non hanno diritto alla tredicesima mensilità, né alla tredicesima indennità per il tirocinio o stage espletato

Maturazione della tredicesima durante le assenze da lavoro

Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio. La tredicesima mensilità quindi matura durante il rapporto di lavoro in tanti ratei quanti sono i mesi di lavoro nell’anno. Il periodo di riferimento per il calcolo dei 12 ratei spettanti è dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nella quattordicesima mensilità invece, l’ulteriore mensilità aggiuntiva prevista da alcuni CCNL e che viene pagata nel mese di luglio, la maturazione invece va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’assunzione o la cessazione del rapporto nel corso dell’anno. L’ammontare della tredicesima è rapportata all’anzianità di servizio maturata nell’anno, quindi nel caso ci sia stato l’inizio del rapporto di lavoro (l’assunzione) oppure la fine del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) nel corso dell’anno la tredicesima va rapportata all’effettivo servizio prestato. In pratica devono essere liquidati tanti dodicesimi (1/12) della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Secondo un criterio generalmente utilizzato dai contratti collettivi, salvo diversa previsione nei CCNL stessi, l’anzianità utile per il calcolo della tredicesima si ottiene considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni (quindi almeno 16 giorni) come un mese intero, come avviene nel caso del calcolo dell’altra retribuzione differita, il trattamento di fine rapporto (TFR).

Esempio di computo della tredicesima. Il caso di due lavoratori, uno assunto il 15 aprile e l’altro il 18 aprile. Nella prima ipotesi sono superati i 15 giorni di servizio (dal 15 al 30 aprile), nel secondo caso invece no (dal 18 al 30 aprile). Il primo lavoratore matura la tredicesima anche per il mese di aprile, mentre il secondo lavoratore maturerà la tredicesima a partire dal mese di maggio, Quindi a dicembre il primo lavoratore percepirà 9 ratei su 12 di tredicesima, mentre il secondo lavoratore percepirà 8 ratei su 12.

Alcune assenze da lavoro non incidono sul calcolo della tredicesima, che quindi continua a maturare anche durante l’assenza e la mancata prestazione lavorativa. Altre assenze invece possono incidere sull’importo della gratifica natalizia.

Quali sono i periodi inclusi nel computo. Ai fini del calcolo della tredicesima, oltre al periodo di effettivo lavoro prestato, sono normalmente computate nel calcolo, quindi consentono di maturare la tredicesima, le seguenti assenze:

  • Le ferie, permessi e riposi annui;
  • Le festività nazionali e infrasettimanali;
  • Le assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di computo;
  • I congedi per maternità e paternità (ex astensione obbligatoria), riposi giornalieri per allattamento e il congedo matrimoniale.

Periodi esclusi dal computo della tredicesima. Sono invece esclusi dal computo per il calcolo della tredicesima mensilità:

  • i congedi parentali e quelli per la malattia del bambino;
  • i periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
  • i permessi non retribuiti, le assenze ingiustificate e le assenze per sciopero;
  • permessi per malattia del bambino fino a tre anni, sospensione del lavoro per provvedimento disciplinare, servizio militare di leva.

In ogni caso bisogna sempre controllare il CCNL che potrebbe includere alcune di queste assenze nel calcolo della tredicesima.

Tredicesima, periodo di prova e indennità di preavviso. La tredicesima mensilità matura anche durante il periodo di prova, cioè il periodo che segue l’inizio del contratto di lavoro entro il quale le parti possono recedere dal contratto. Analogamente i ratei di tredicesima maturano anche durante il periodo di preavviso, cioè il periodo concesso dal datore di lavoro al lavoratore, o dal lavoratore al datore di lavoro, in caso rispettivamente di licenziamento o di dimissioni.

Quando, invece, le assenze derivino da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico.

Qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal CCNL ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro.

Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della tredicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l’importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l’assenza.

Tredicesima e trattamento di fine rapporto (TFR). Salvo diversa previsione contrattuale, la tredicesima è computabile anche nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Pertanto va sommata nell’imponibile ai fini del calcolo della retribuzione differita che il lavoratore percepirà al termine del contratto di lavoro. Quindi la tredicesima rientra nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), in quanto facente parte della normale retribuzione spettante al lavoratore o retribuzione globale di fatto.

Pagamento della tredicesima

Non è possibile stabilire quale è il giorno di pagamento della tredicesima. Alla domanda “la tredicesima quando si ha o deve essere pagata?” rispondiamo così: Come abbiamo già accennato, il pagamento della tredicesima deve avvenire secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di riferimento.

La tredicesima quando? I contratti collettivi di lavoro nazionali e/o di secondo livello (territoriali e/o aziendali), infatti, disciplinano i vari aspetti che caratterizzano la tredicesima mensilità, in particolare:

  • il termine per il pagamento;
  • la misura della mensilità aggiuntiva;
  • le modalità da osservare per il riproporzionamento della tredicesima a fronte di ipotesi riduzione della prestazione lavorativa oppure di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento.

Generalmente la tredicesima è corrisposta, per la sua stessa natura di gratifica natalizia, nei giorni precedenti il 25 dicembre, appunto prima di Natale. Se il rapporto di lavoro cessa durante l’anno, ovviamente, il diritto al pagamento della tredicesima scatta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alle quote maturate a tale data.

La tredicesima in busta paga (nel libro unico). La scelta più comune è quella dell’elaborazione di un cedolino paga separato sul quale sono evidenziati gli importi calcolati al lordo, che come vedremo si differenziano come sistema di calcolo per gli operai, gli impiegati (ed i pensionati). Dalla retribuzione lorda (globale di fatto o superiore) poi viene calcolato il netto in busta. Una seconda possibilità è che il datore di lavoro calcoli la tredicesima inserendola nel cedolino di dicembre, calcolando poi sul tutto anche le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

Molti lavoratori si chiedono “la tredicesima a quanto corrisponde?”. Va detto che è sempre consigliabile consultare il proprio contratto collettivo di settore per leggere l’articolo del CCNL relativo alla tredicesima e l’eventuale quattordicesima. In linea generale la tredicesima è pari ad una mensilità in più (stipendio intero), quindi ad un dodicesimo dello stipendio lordo annuale spettante. Quindi in gergo si dice che a dicembre il lavoratore prende a titolo di tredicesima un doppio stipendio (tredicesima o gratifica natalizia + stipendio del mese di dicembre).

Pagamento tredicesima dopo il licenziamento. Il lavoratore al termine del rapporto di lavoro, anche se avviene durante l’anno solare, ha diritto al pagamento dei ratei di tredicesima maturati nell’ultimo stipendio. Quindi dopo il licenziamento nella busta paga emessa al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inserire i ratei di tredicesima mensilità, così come eventuali ratei di quattordicesima, così come anche le indennità sostitutive per ferie non godute, permessi non goduti e ROL non goduti. Nel calcolo della tredicesima è sempre da considerarsi la retribuzione globale di fatto, quindi gli elementi fissi e continuativi percepiti durante il rapporto di lavoro (paga base, contingenza, superminimo, ecc.). La tredicesima mensilità spetta, ovviamente, anche in caso di licenziamento per giusta causa.

Tredicesima e dimissioni. Analogo discorso per il diritto al pagamento della tredicesima mensilità in caso di dimissioni del lavoratore. Quest’ultimo, alla data di conclusione del rapporto di lavoro, ha comunque maturato la retribuzione ivi compresi i ratei di tredicesima, che vanno quindi erogati.

Mancato pagamento tredicesima e quattordicesima: cosa fare

Se la tredicesima e quattordicesima non sono state pagate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro e non sono incluse nella busta paga elaborata a conclusione del rapporto di lavoro, il lavoratore può compiere un azione preliminare al ricorso ad un avvocato: inviare una lettera di messa in mora del datore nella quale viene richiesto il pagamento della tredicesima (e dell’eventuale quattordicesima), ivi compreso la richiesta di rielaborare la busta paga emessa al termine del rapporto di lavoro. Analoga iniziativa di rivendicazione delle spettanze va fatta anche se il lavoratore non è in possesso dell’ultima busta paga. Ovviamente se il lavoratore stesso non riceve il pagamento della retribuzione e quindi della tredicesima.

Se la tredicesima mensilità e la quattordicesima, così come gli altri elementi retributivi, risulta inserita in busta paga correttamente, ma c’è un mancato pagamento della tredicesima stessa, il lavoratore, tramite un avvocato del lavoro, può puntare ad ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo, visto che è in possesso di una prova documentale (la busta paga) che attesti il proprio credito nei confronti del datore di lavoro.

La tredicesima a rate: possibile con accordo formalizzato

Molti datori di lavoro, in accordo con i lavoratori, preferiscono erogare il rateo di tredicesima ogni mese a rate inserendo un dodicesimo della gratifica natalizia in tutte le buste paga dell’anno. In questo caso l’erogazione della tredicesima avviene a rate o in dodici ratei annuali. Questa tipologia di pagamento della tredicesima deroga rispetto ai CCNL che prevedono la maturazione dei ratei durante l’anno, ma anche e soprattutto l’erogazione nel mese di dicembre. La tredicesima rateizzata, così come anche la quattordicesima a rate, è una modalità di pagamento consentita ma solo dietro accordo formalizzato, ossia la stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore.

A parere dello scrivente, essendo il termine previsto dal CCNL per il pagamento della tredicesima o gratifica natalizia, il mese di dicembre (giorni precedenti il Natale), la tredicesima a rate, pur se pagata mensilmente, va pagata entro tale mese di dicembre. Nel senso che a dicembre di ogni anno deve essere erogato il dodicesimo rateo di tredicesima nella mensilità di dicembre stessa. In sostanza, la tredicesima dell’anno 2015 ad esempio può essere erogata tutta intera nel mese di dicembre 2015 oppure a rate da gennaio 2015 a dicembre 2015, ma non posticipata da gennaio 2016 a dicembre 2016, mesi nei quali va erogata, eventualmente a rate, la tredicesima relativa all’anno 2016.

Tassazione della tredicesima

Imposte e contributi nella tredicesima. Il netto in busta paga della tredicesima, la somma spettante al lavoratore non è pari alla retribuzione globale di fatto o alla retribuzione prevista dai CCNL. Così come per le altre mensilità, anche nella tredicesima c’è il calcolo delle imposte (Irpef) da pagare e dei contributi all’ente previdenziale (es. Inps) da versare per la quota a carico del lavoratore.

Quindi la gratifica natalizia è assoggettata alle ritenute Irpef ed ai contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente, pari generalmente al 9,19%. Nella busta paga della tredicesima il lavoratore troverà una tassazione più elevata in quanto nel calcolo dell’Irpef sulla tredicesima non è possibile tener conto delle detrazioni fiscali per familiari a carico (figli e moglie/marito a carico) né della detrazione per lavoro dipendente, in quanto le detrazioni sono ripartite per 12 mesi e quindi saranno considerate nella busta paga di dicembre e non in quella della tredicesima.

Ovviamente se il lavoratore riceve una busta paga unica comprensiva della mensilità di dicembre + tredicesima, il lavoratore troverà l’Irpef calcolata sul reddito del mese di dicembre più la tredicesima e troverà quindi l’applicazione delle detrazioni.

Sulla tredicesima mensilità non vengono trattenute l’addizionale regionale e quella comunale all’IRPEF, che sono trattenute in unica soluzione, o più diffusamente, dal mese di gennaio al mese di novembre.

Bonus di 80 euro e tredicesima

Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia ma nella busta paga consegnata dal datore di lavoro a titolo di tredicesima il lavoratore non troverà l’erogazione del bonus di 80 euro. La motivazione sta nel fatto che, analogamente al meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali, il bonus di 80 euro spetta in riferimento ai giorni di detrazioni per lavoro dipendente.

Pertanto riguardo alla doppia mensilità percepita dal lavoratore a dicembre (stipendio di dicembre + tredicesima) il lavoratore troverà il bonus di 80 euro soltanto in una busta paga, ossia in quella di dicembre e non in quella della tredicesima. In sostanza al lavoratore a dicembre spettano 960 euro diviso 365 per 31 giorni = 81,53 euro erogati nella busta paga di dicembre e non in quella della tredicesima.

Differenze nella tredicesima tra operai, impiegati e pensionati

Così come per il calcolo della retribuzione spettante per le normali mensilità da gennaio a dicembre, anche per la tredicesima mensilità ci sono diverse modalità di calcolo della retribuzione tra operai ed impiegati.

Tredicesima degli operai. Per gli operai la gratifica natalizia si calcola prendendo a riferimento le ore di lavoro. Per gli operai pagati per ogni mese di lavoro la tredicesima è pari al normale stipendio percepito a fine mese. La gratifica natalizia in questo caso è pari a 173 ore di lavoro, nella maggior parte dei casi. Mentre per gli operai pagati a settimana o ogni quindici giorni la tredicesima è pari all’importo spettante per le ore di lavoro indicate nel contratto di lavoro.

Nel settore dell’edilizia la gratifica natalizia viene erogata entro il 20 dicembre direttamente dalle Casse Edili. L’impresa edile presso la quale l’operaio lavora accantonata mensilmente la quota di tredicesima spettante agli operai e la versa alla Cassa Edile, che poi provvederà al pagamento.

Tredicesima degli impiegati. In questo caso, essendo lavoratori pagati a giorni, anche la mensilità aggiuntiva della tredicesima si calcola prendendo a riferimento i giorni. Normalmente la tredicesima per gli impiegati è pari al normale stipendio mensile calcolato generalmente su 26 giorni. Nel caso di assenze senza maturazione della tredicesima di cui abbiamo già parlato, se il divisore giornaliero contrattualmente previsto nel CCNL di riferimento è 26 giorni, dovrà essere ridotto l’importo della tredicesima di 1/312 per ogni giorno di assenza, dove 312 è la moltiplicazione di 26 giorni per 12 mesi che appunto consente di determinare la quota giornaliera di tredicesima.

Tredicesima dei pensionati. Alla domanda “la tredicesima c’è nella pensione?” la risposta è sì. Oltre ai lavoratori dipendenti, siano essi assunti con contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale, o altri tipi di contratto, la tredicesima è percepita anche dai pensionati, sia Inps che Inpdap che altri enti previdenziali. Per i pensionati la tredicesima viene corrisposta insieme alla rata di pagamento del mese di dicembre ed è uguale alla rata dell’ultimo mese dell’anno. Quindi rata doppia per i pensionati.

Anche nel caso dei pensionati, è prevista la corresponsione di tanti ratei di tredicesima per quanti mesi da pensionato sono stati trascorsi nell’arco dell’anno. Quindi per l’ex lavoratore andato in pensione nell’anno, saranno pagati i ratei di tredicesima per i soli mesi a partire da quello in cui è andato in pensione.

Niente tredicesima per gli invalidi civili. A differenza dei pensionati, gli invalidi civili titolari di assegni di accompagnamento non percepiscono la tredicesima. O per meglio dire la prestazione erogata dall’ente previdenziale, l’indennità di accompagnamento, è pagata per 12 mensilità nell’anno e non per 13 mensilità.

Tredicesima del pensionato deceduto nell’anno. Nel caso di morte del pensionato durante l’anno, gli eredi del pensionato (figli, nipoti o gli eredi in base al testamento), hanno diritto a percepire dall’ente previdenziale (Inps o altro istituto) la quota di tredicesima maturata e non riscossa dal defunto. Per ottenere il pagamento è necessario effettuare una richiesta all’ente previdenziale che erogava la pensione. La richiesta va sottoscritta da tutti gli eredi e deve indicare a quale titolo si è acquistata la qualità di erede, se per testamento o successione legittima.

Cassa integrazione guadagni e tredicesima

I lavoratori che durante l’anno hanno subito i trattamenti di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità, nonostante la riduzione o l’azzeramento delle ore di lavoro prestate in azienda.

Tredicesima a carico INPS. L’Inps corrisponde l’indennità per la cassa integrazione, il trattamento che è nella misura dell’80% della retribuzione globale di fatto. Tale trattamento comprende anche la quota di retribuzione relativa alla mensilità aggiuntiva, quindi la tredicesima. Quindi l’azienda è esonerata dal pagamento della tredicesima per tutte le ore di Cassa integrazione guadagni (CIG) dell’anno.

La trattenuta dell’azienda e l’integrazione. L’azienda, tenuto conto che l’Inps ha erogato anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima, applicherà al dipendente una trattenuta sull’ammontare intero della tredicesima. La trattenuta è pari alle ore di CIG nell’anno, quindi 1/12 del divisore orario per ogni ora di cassa integrazione. In pratica, ci sarà nel cedolino paga il calcolo della tredicesima totale spettante e poi una trattenuta per tutte le ore di CIG.

Ma c’è una eccezione al verificarsi della quale l’azienda non trattiene ma integra la quota di tredicesima erogata dall’Inps. E’ il caso in cui l’indennità complessivamente corrisposta dall’Inps è inferiore al massimale stabilito per i trattamenti di CIG. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad integrare la quota di tredicesima erogata dall’Inps fino ad arrivare all’importo di tredicesima che per contratto era previsto per il lavoratore. Tale integrazione deve essere comunque effettuata nei limiti del massimale per la CIG.

Tredicesima e CIG a zero ore. In caso di cassa integrazione con sospensione a zero ore, i ratei maturano a carico dell’Inps. Se l’ammontare dell’integrazione salariale è inferiore al massimale della CIG, il rateo matura a carico dell’Inps fino al raggiungimento del massimale.

Tredicesima e contratto di solidarietà. Il lavoratore potrebbe avere in corso una riduzione dell’attività lavorativa espletata per una delle cause previste per la cassa integrazione straordinaria, ossia il contratto di solidarietà difensivo. In questo caso, così come nel caso del contratto di solidarietà espansivo, bisogna distinguere i ratei maturati prima dell’adozione dell’orario di lavoro ridotto a seguito del contratto di solidarietà ed i ratei maturati nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà stesso. Bisogna calcolare una quota di spettanza a carico del datore di lavoro corrispondente alle ore di prestazione e di assenza tutelata, ed una quota di spettanza dell’Inps riferita alle ore di lavoro non prestate per effetto della riduzione dell’orario di lavoro concordata nel contratto di solidarietà.

Tredicesima e contratto di solidarietà espansivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 42 del 3.10.2008, ha ritenuto che la tredicesima e la quattordicesima mensilità – corrisposte al lavoratore con cadenza periodica in conseguenza dello svolgimento del rapporto di lavoro e, pertanto, caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione al pari della paga base e dell’indennità di contingenza – rappresentano una voce retributiva che fa parte della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il calcolo del contributo a favore del datore di lavoro che applica il contratto di solidarietà espansivo.

Tredicesima durante mobilità. Quando il lavoratore percepisce l’indennità di mobilità non c’è il diritto alla percezione della tredicesima mensilità in quanto gli importi massimali e minimali stabiliti annualmente a titolo di prestazione erogata dall’Inps sono già comprensivi della mensilità aggiuntiva, quindi della tredicesima.

Altre mensilità aggiuntive: la quattordicesima

In alcuni settori il contratto collettivo prevede la corresponsione di una ulteriore mensilità: la quattordicesima. Viene erogata nel mese di luglio ed ha un sistema di calcolo similare alla tredicesima. Quindi matura per ratei in base al numero di mesi lavorati nell’anno, quindi è rapportata al periodo di servizio del lavoratore maturato nei dodici mesi che intercorrono dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione. Per quanto riguarda gli elementi retributivi che sono a base di calcolo della quattordicesima è necessario consultare il CCNL.

E’ bene precisare il rapporto tra la tredicesima e la quattordicesima mensilità e l’art. 36 della Costituzione italiana che riguarda la proporzionalità della retribuzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa).

La Corte di Cassazione in una sentenza del 2008 ha precisato che “nell’individuare la retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 della Costituzione ad un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere a questi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipo della contrattazione collettiva o individuale”. Ciò vuol dire che la tredicesima o gratifica natalizia è una mensilità aggiuntiva che spetta a tutti i lavoratori in quanto rientrante nella retribuzione spettante costituzionalmente per l’attività lavorativa prestata, mentre la quattordicesima non spetta di diritto al lavoratore, ma solo se è prevista dal CCNL di settore.

La gratifica natalizia per gli operai edili

La gratifica natalizia nel settore dell’Edilizia è erogata dalla Cassa Edile. L’impres edile infatti accantona presso la Cassa edile una percentuale a titolo di ferie e gratifica natalizia per ogni operaio e calcolata sulla base delle ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché tutte le festività (1° gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 aprile Anniversario Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro, 15 agosto Assunzione, 1° novembre Ognissanti, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 dicembre Santo Natale, 26 dicembre Santo Stefano, Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere).

Gli elementi della retribuzione sui quali si calcola l’accantonamento alla Cassa Edile che poi dà diritto alla gratifica natalizia agli operai sono seguenti:

  • paga base di fatto;
  • indennità di contingenza;
  • indennità territoriale di settore;
  • utile medio o effettivo di cottimo e premi di produzione o cottimi impropri;
  • E.D.R. (elemento distinto della retribuzione);
  • E.E.T. (elemento economico territoriale).

Gli importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge.

Il pagamento della gratifica natalizia viene disposto a luglio per il semestre che va da ottobre a marzo ed a dicembre per il semestre che va da aprile a settembre. La Cassa edile dispone dei bonifici in favore dei lavoratori nei confronti dei quali le imprese hanno regolarmente eseguito gli accantonamenti ed i versamenti.

Tredicesima colf e badanti

La gratifica natalizia spetta anche nel lavoro domestico. La tredicesima spetta anche alle colf e badanti, aldilà dell’orario di lavoro. Quindi senza distinzione tra quelle che lavorano a tempo pieno (full-time) presso un'unica famiglia e quelle che lavorano ad ore (part-time) presso più famiglie.

Il CCNL del lavoro domestico all’art. 38 prevede l’erogazione della tredicesima mensilità “In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio”. E inoltre “Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro”. Infine “La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti”.

Alla lavoratrice domestica (colf e badanti) va quindi erogato una doppia mensilità a dicembre, metà a titolo di stipendio corrente di dicembre e l’altra metà a titolo di gratifica natalizia.

Tredicesima colf a ore. Nel caso in cui il lavoratore svolga lavoro domestico per alcune ore settimanali e quindi riceve una paga settimanale allora la gratifica natalizia andrà calcolata moltiplicando la retribuzione settimanale erogata per 52 settimane dell’anno e dividendo il risultato per 12. Si ottiene così la tredicesima da erogare.

Se la lavoratrice è pagata ad ore, allora conviene calcolare la tredicesima moltiplicando la paga oraria erogata per il numero di ore lavorate nella settimana, per poi moltiplicare il risultato per 52 (settimane) e dividerlo per 12 (mesi).

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