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Lavoratore svantaggiato e privo di impiego regolarmente retribuito: definizione e requisiti

Si tratta di uno status importante per ottenere un’assunzione a tempo indeterminato, per giovani, donne e lavoratore over 50. Ai fini dell’accesso ad alcuni incentivi e sgravi contributivi dell’Inps il lavoratore deve rientrare tra gli svantaggiati, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE). Il Ministero del Lavoro ha chiarito la definizione, anche della locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi”. Chiariamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratore svantaggiato definizione e requisiti

Lo status di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato comporta alcuni vantaggi nel mondo del lavoro: la possibilità di essere assunti grazie agli incentivi e sgravi contributivi che spettano ai datori di lavoro che assumono soggetti privi di impiego da almeno 6 mesi o 24 mesi. Questo status, come quello di disoccupato, riveste quindi particolare importanza ed infatti il Regolamento (CE) prima, ed il Ministero del lavoro poi, hanno disciplinato i requisiti necessari per rientrare in tale categoria di lavoratori.

Dalla riforma Fornero del 2012, che ha previsto degli incentivi per donne e over 50, al Decreto Lavoro del 2013, che ha previsto degli incentivi per le assunzioni di lavoratori giovani, il riferimento è sempre alla locuzione “privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, contenuta anche in una delle ipotesi previste dal Regolamento (CE) per lo status di lavoratore svantaggiato. E’ quindi necessario chiarire quali sono i lavoratori svantaggiati e chi viene considerato privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro. Approfondiamo questi aspetti.

Lavoratore svantaggiato secondo il Regolamento (CE). L’articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del Regolamento (CE) n. 800/2008 definisce lavoratore  svantaggiato "chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

L’art. 2 punto 19) definisce invece "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Ai fini della conservazione dello status di disoccupato e quindi di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato c’è da considerare che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa di natura subordinata di durata inferiore a sei mesi non perde lo stato di disoccupazione, che per tale periodo rimane sospeso.

Il recepimento della disposizione del Regolamento (CE), il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in un Decreto del 20 marzo 2013 ha previsto un unico articolo contenente l’individuazione dei lavoratori svantaggiati: “Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 e in conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n.  800/2008, sono lavoratori svantaggiati:

a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei  mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) "chi non possiede un diploma di scuola  media  superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo  della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

c) "chi è occupato in uno dei settori  economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di  almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori  economici  italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e   appartengono al genere sottorappresentato. 

Quale è il reddito annuale minimo escluso da imposizione. Il punto a), che include tra i lavoratori svantaggiati coloro che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, indica tra i casi anche quello del lavoratore che ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito che deve essere inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale. E’ decisivo quindi chiarire quale è questo limite ed a quali lavoratori si riferisce il punto a). Si tratta dei lavoratori nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione rientrano tra gli inoccupati, tra i disoccupati oppure tra coloro che pur essendo occupati, aldilà del contratto di lavoro stipulato, hanno prodotto un reddito non superiore a:

  • 8.000 euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione a progetto);
  • 4.800 euro lordi annui per i lavoratori autonomi.

Si tratta quindi dei vecchi requisiti per lo status di disoccupazione, ripristinati proprio con il Decreto Lavoro.

Rientrano tra coloro che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi anche gli occupati che indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, non abbiano percepito regolare retribuzione, ossia quando nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato di insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo.

La platea dei lavoratori interessati alle agevolazioni contributive Inps destinate ai lavoratori svantaggiati è vasta, soprattutto se si fa riferimento a coloro che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Coloro che lo sono da almeno 24 mesi invece rientrano nei lavoratori molto svantaggiati, i quali rientrano anche tra coloro che in base alla legge n. 407/90 possono ottenere lo sgravio contributivo del 50% o del 100%, per le regioni del Mezzogiorno. Quindi riveste particolare importanza chiarire bene questi aspetti. Lo fa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 34 del 25 luglio 2013.

Nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi. Il Ministero del lavoro: Viene quindi in rilevo, in primo luogo, la nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi. Al riguardo si ricorda che questo Ministero, in attuazione di un’altra norma che pure si riferiva a tale nozione – l’art. 20, comma 5-ter del D. Lgs. 276/2003 – con D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) ha avuto modo di precisare che tale locuzione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Il citato decreto ministeriale reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986).

Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

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