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Lavoratori esposti all’amianto: la domanda per i benefici previdenziali

I lavoratori che hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge possono presentare domanda all’Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali (periodo di lavoro considerato 1,5 volte ai fini pensionistici). La legge di Stabilità 2015 ha stabilito un termine di presentazione: il 31 gennaio. Ecco tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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benefici inps per lavoratori amianto

Dal 1° gennaio 2015, l’art. 1, comma 115, della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto per gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie  professionali,  gestita  dall'Inail, ossia lavoratori che siano stati esposti all’amianto durante l’attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda all’Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata.

Sono pertanto destinatari della norma i lavoratori esposti all’amianto e che siano:

  • assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ Inail;
  • dipendenti da aziende che hanno collocato  tutti  i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
  • soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
  • soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio  e la decorrenza della relativa pensione non può essere anteriore al 1° gennaio 2015. Il relativo modulo di domanda, AP98, è stato pubblicato nella sezione Moduli>Assicurato/Pensionato sul sito dell’Inps.

I benefici della Legge di Stabilità 2015

A prevedere i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto è l’articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ossia la Legge di Stabilità 2015.

L’ articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.

La normativa sui lavoratori esposti all’amianto. L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.

 

A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

L’ articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’ INAIL.

 

Modalità e termini e di presentazione delle domande. La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato – codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto").

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