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Lavori usuranti: come andare in pensione anticipata nel 2017 [GUIDA]

I dipendenti privati e pubblici che svolgono lavori usuranti, faticosi e pesanti, compreso i conducenti di autobus pubblici e i lavoratori notturni, possono andare in pensione anticipata ad un’età da 61 a 64 anni. L’Inps ha comunicato i requisiti da possedere: da 35 anni di contributi versati ad un numero da 64 a 78 giornate annue di lavoro notturno. La domanda va presentata entro il 1 marzo 2017 o entro il 1 maggio 2017 per coloro che perfezionano i requisiti rispettivamente entro il 2017 o dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Ecco tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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domanda lavori usuranti

L’Inps ha comunicato i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per la pensione anticipata per lavori usuranti. Si tratta della possibilità concessa ai lavoratori addetti a lavori pesanti, particolarmente usuranti, lavori notturni, ecc. di poter anticipare l’accesso alla pensione ad un’età inferiore rispetto all’ordinaria pensione di vecchiaia o anticipata. E’ necessario per tutti avere almeno 35 anni di contributi versati e per i lavoratori notturni un determinato numero di notti lavorate all’anno negli ultimi anni.

La domanda va presentata:

  • entro il 1 marzo 2017 per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2017;
  • ed entro il 1 maggio 2017 per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Per poter accedere alla possibilità di richiedere l’accesso alla pensione anticipata per lavori usuranti, faticosi e pesanti, è necessario svolgere un’attività lavorativa rientrante nell’apposito elenco dei lavori usuranti.

I beneficiari

Prima di dettagliare i requisiti, vediamo, secondo la legge, quali sono i lavoratori ritenuti addetti a lavori particolarmente faticosi o usuranti. E soprattutto quali sono le importanti novità per chi matura i requisiti nell’anno 2017 e nell’anno 2018 in termini di diritto alla percezione del primo assegno di pensione.

I destinatari della normativa sulla pensione anticipata per lavori usuranti possono essere i seguenti (art. 1, D.Lgs. n. 67/2011 ):

  • addetti a mansioni particolarmente usuranti quali per es. i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto ecc.;
  • lavoratori notturni adibiti a turni di notte per almeno 6 ore ogni giorno e per un minimo di 64 giorni all'anno;
  • lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
  • addetti alla linea di catena che svolgono l'attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le novità per il 2017 e per il 2018

La Legge di Stabilità 2017, o per meglio dire la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha introdotto alcune importanti novità riguardanti i requisiti e la decorrenza della pensione anticipata per lavori faticosi ed usuranti.

I requisiti dal 2017. Come per gli altri anni, per accedere alla pensione è necessario raggiungere una quota pari ad:

  • almeno 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi). La quota deve essere perfezionata con 61 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per i lavoratori autonomi) e una anzianità contributiva di 35 anni;
  • Poi inoltre bisogna avere come requisito lo svolgimento della mansione usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Tra le novità dal 2017, c’è quella della cancellazione del vincolo che la mansione usurante dovesse essere svolta anche nell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici.

A partire dall’anno 2017 ci sono poi ulteriori due importanti novità per i lavoratori che rientrano nei requisiti, che vedremo nel dettaglio.

Dal 2017 niente finestre mobili in attesa della pensione. La Legge di Bilancio ha accorciato i tempi per l’incasso della pensione, per l’accesso alla prestazione erogata dall’Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2017 sono state disapplicate le finestre mobili di 12/18 mesi, cioè il differimento tra la data di perfezionamento dei requisiti e la riscossione del primo assegno pensionistico.

Niente adeguamenti alla speranza di vita. Inoltre dal 2019 e fino al 2026 la speranza di vita non sarà più aggiornata, pertanto i requisiti richiesti fino al 2026 saranno gli stessi di oggi.

Scadenza domanda per il 2017 e per il 2018

La Legge di Stabilità 2017, o per meglio dire la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha introdotto alcune importanti novità riguardanti i requisiti. Ma soprattutto ha introdotto una doppia scadenza per la presentazione della domanda all’Inps.

Tale legge, all’articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

Scadenza presentazione domanda per pensione anticipata lavori usuranti. In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il:

  • 1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;
  • 1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Domanda in ritardo: cosa succede

La domanda presentata in ritardo comporta il differimento della decorrenza della pensione. L’Inps infatti nel messaggio rammenta che, come previsto dal comma 4 del citato articolo 2, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Modulo di presentazione della domanda

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Inps utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.

Dal 2017 in pensione per lavori usuranti senza la finestra mobile

L’Inps ha anche stabilito che con successiva circolare saranno diramate le istruzioni operative per l’applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2017, gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sull’accesso alla pensione anticipata per coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Per questa categoria di lavoratori, così come per  lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” e per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, nel caso in cui maturino i requisiti nel 2017 e nel 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

I requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014.

Requisiti previsti nell’anno 2016. Nell’anno 2016 i requisiti di cui sopra per i lavoratori su indicati, erano sostanzialmente gli stessi: “un’’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Requisiti previsti nell’anno 2015. Nell’anno 2015 i requisiti di cui sopra per i lavoratori su indicati, erano inferiori perché non era scattato l'incremento della speranza di vita (che dal 2017 non scatterà più): “un’’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Lavoratori notturni e a turni

I requisiti di cui sopra, quindi quota 97,6 e quota 98,6 nell’anno 2016, nell'anno 2017 e anche nell'anno 2018 (ed i requisiti diversi degli anni precedenti) riguardano anche i lavoratori a turni, se occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno. Quindi per detta categoria di lavoratori, nel caso di almeno 78 giornate lavorate di notte all’anno, sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra, quindi un’età minima di 61 anni e 7 mesi (o 62 anni e 7 mesi) e almeno 35 anni di contributi versati e accreditati nel proprio estratto conto contributivo. I requisiti sempre da possedere nell’anno 2017 (o 2018, così come nel 2016) e nei 10 anni precedenti.

I requisiti per l’anno 2017 e 2018 (così come nel 2016) cambiano invece per coloro che hanno meno di 78 giornate annue di lavoro notturno, vediamo i requisiti.

Per i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

Requisiti per l’anno 2015. Per i lavoratori notturni e a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3;

  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3

Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori notturni e a turni appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2017 e 2018, così come nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Requisiti per l’anno 2015. Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori notturni e a turni appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. Anche per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra. Quindi sempre 61 anni e 7 mesi (o 62 anni e 7 mesi) più almeno 35 anni di contributi da versare.

Precisazioni relative ai lavoratori notturni. L’Inps nel messaggio chiarisce in merito al conteggio delle giornate di lavoro: “Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (quindi autisti autobus);
  • lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
  • lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Lavori usuranti 2017 e 2018, il requisito dell’attività usurante per almeno 7 anni o metà vita lavorativa

Secondo quando stabilito dall’Inps, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:

  • ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 o 2018;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2017 in poi.

Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:

  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31/12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
  • se il richiedente svolge attività lavorativa al 31/12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31/12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
  • si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.

Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:

  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Tale periodo:

  • si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);
  • può non essere continuativo.

Regime delle decorrenze o finestra mobile

Dal 2017, per effetto delle modifiche della legge di Bilancio 2017, non scatterà più il regime delle decorrenze, che invece è previsto per coloro che hanno maturato i requisiti nel 2016 o negli anni precedenti.

La finestra mobile per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016. Se il lavoratore hai i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavori faticosi e usuranti, e quindi ottiene una risposta positiva da parte dell’Inps, per l’incasso della prima mensilità di pensione è necessario attendere la finestra mobile, in quanto si applica a tale tipo di accesso pensionistico il regime delle decorrenze. Il messaggio dell’Inps chiarisce quanti sono i mesi da attendere per ricevere l’accredito della prima mensilità di pensione.

Ecco quando incassa la pensione. La prima decorrenza utile è fissata:

  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Come presentare la domanda all'Inps

Il termine entro il quale vanno presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, da parte dei soggetti che nel corso del 2017 perfezionano i requisiti prescritti dalla legge, è il 1 marzo 2017.

Mentre coloro che perfezionano i requisiti nel corso del 2018 devono presentare la domanda entro il 1 maggio 2017.

La domanda (qui l'apposito modulo) può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto.
Le domande degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • Contact Center integrato, al n. 803164, per chiamate gratuite da numeri fissi, o al n. 06164164, per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente;
  • Patronati.

La domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge, condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve:

a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;

b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;

c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.

Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli codice AP45).

A coloro che presenteranno domanda entro il 1° marzo 2016, senza ancora aver perfezionato i requisiti prescritti, ma nelle condizioni di poterli maturare entro il 31 dicembre 2016, l’Inps, entro il 30 ottobre 2016, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

La certificazione del datore di lavoro per lavori usuranti.  Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere alla D.C. Pensioni – Area Normativa e Contenzioso Amministrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e dei Fondi Speciali e normativa delle gestioni esclusive dell’AGO (via posta ordinaria o via PEC dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando il seguente oggetto: D.lgs. 67/2011 – Gestione dipendenti pubblici), la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge. Si fa presente, inoltre, che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati giuridici ed economici degli interessati secondo le modalità previste dall’Istituto.

Domanda presentata in ritardo oltre il 1 marzo: cosa succede. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
  • tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Decorrenza del provvedimento di accoglimento. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2017 o 2018.

Per i trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio fino al 31 dicembre 2016 la prima decorrenza utile era fissata:

  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

La presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, come già detto, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.

Documenti necessari

La domanda deve essere presentata all’Inps presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti.

Quali sono i documenti necessari. Il lavoratore deve fornire anche degli allegati che siano degli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda.

Il Decreto Legislativo n. 67 del 2011 indica anche l’elenco dei documenti da presentare, che sono i seguenti:

  • prospetto di paga (ossia le buste paga);
  • libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
  • libretto di lavoro;
  • contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
  • ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; documentazione medico-sanitaria;
  • comunicazioni annuali del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio sull’esecuzione in azienda di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
  • carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida;
  • documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • comunicazioni di assunzione preventiva;
  • dichiarazione di assunzione (la lettera di assunzione consegnata dal datore di lavoro) ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
  • altra documentazione equipollente.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. Va precisato che la richiesta di applicazione del beneficio per i lavoratori usuranti, da effettuarsi entro il 1 marzo di ogni anno, non è la domanda di pensionamento, che va presentata a parte.

La risposta dell’Inps alla domanda arriva entro il 30 ottobre

Come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2017:

a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale;

c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2016.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Affrontata una panoramica completa sulla normativa sull’accesso alla pensione anticipata per lavori usuranti nell’anno 2016 e nell’anno 2015, vediamo ora quali erano i requisiti negli anni precedenti.

Requisiti per l’anno 2014

Con un messaggio del 19 febbraio 2014, l’Inps ha pubblicato i requisiti e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla pensione con le quote previste nei singoli casi e sulla base del riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (lavori usuranti), come il lavoro notturno da 64 ad oltre 78 giornate annue. La scadenza per la presentazione della domanda è il 1 marzo 2014 per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Si tratta dei lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

I requisiti di 61 anni e 3 mesi e la quota di 97,3 per i lavoratori dipendenti, così come i requisiti di 62 anni e 3 mesi e la quota di 98,3 per i lavoratori autonomi sono requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010. Il periodo di maturazione deve essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.

Lavoratori notturni. I requisiti di cui sopra, quindi quota 97,3 e quota 98,3 riguardano anche i lavoratori a turni, se occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno. Quindi per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra.

Per i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.

Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.

Anche in questi ultimi due casi il periodo di maturazione deve essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 ed i requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. Anche per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra.

Beneficio per gli iscritti alla Gestione Pubblica. I lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in materia di lavori usuranti, che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2014, possono conseguire, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/2007. Per l’anno 2014 i requisiti sono di 61 anni e tre mesi (requisito anagrafico minimo richiesto) con quota 97 e tre mesi (anzianità contributiva minima richiesta di 35 anni interamente raggiunti).

Il comma 6-bis introdotto dal D.L. n. 201/2011 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

  • sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
  • sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Quindi i requisiti per lavori notturni sono i seguenti nell’anno 2014:

  • da 64 a 71 notti i requisiti sono di 63 anni e tre mesi di età con quota 99 e 3 mesi;
  • da 72 a 77 notti i requisiti sono di 62 anni e tre mesi di età con quota 98 e 3 mesi;
  • da 78 notti i requisiti sono di 61 anni e tre mesi di età con quota 97 e 3 mesi;

In tutti e tre i casi l’anzianità contributiva richiesta è di 35 anni interamente raggiunti.

Requisiti per l’anno 2013

Con il messaggio n. 876 del 15 gennaio 2013 l’Inps ha pubblicato quelle che sono le istruzioni per la “Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1°marzo 2013 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Decreto legislativo n.67 del 2011, come modificato dalla legge n.214 del 2011”.

Ecco le istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2013, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2013.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, la maturazione di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3;
  • se lavoratori autonomi, la maturazione di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Adeguamento alla speranza di vita. La quota è data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva ed anche nel caso dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011.

Lavoratori notturni occupati per un numero di giorni pari o superiore a 78 giornate. Il messaggio dell’Inps precisa che per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, pertanto, sempre con adeguamento alla speranza di vita sono necessari  il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, la maturazione di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3;
  • se lavoratori autonomi, la maturazione di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, la maturazione di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3;
  • se lavoratori autonomi, la maturazione di un’età anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3;

Anche in questo caso c’è l’adeguamento alla speranza di vita. La quota è data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva ed anche nel caso dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i requisiti sono adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011.

Lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • Se lavoratori dipendenti, la maturazione di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.

Anche in questo caso, requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, pertanto, sempre con adeguamento alla speranza di vita sono necessari  il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, la maturazione di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3;
  • se lavoratori autonomi, la maturazione di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Nel 2013 erano confermati il regime delle decorrenze (12 o 18 mesi), nonché la normativa sulla presentazione della domanda in ritardo.

Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS. Le domande di accesso al beneficio in argomento devono essere presentate dagli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS secondo le modalità stabilite da quest’ultime. Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2013, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, l’Istituto, entro il 30 ottobre 2013, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Requisiti per l’anno 2012

Con il messaggio n . 3435 del 28 febbraio 2012, l’Inps ha pubblicato le istruzioni per la “Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011”.

La legge n. 201 del 2011 ha apportato modifiche a quanto stabilito dal D. Lgs. 67 del 2011 in materia di  accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tra le novità normative introdotte dal succitato comma 17 dell’art. 24, si evidenzia la modifica della durata del periodo transitorio previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Il quadriennio 2008-2012 è stato infatti sostituito dal triennio 2008- 2011. Inoltre il medesimo comma 17 ha modificato, a partire dall’anno 2012, i requisiti di accesso al beneficio, che sono stati illustrati dal messagio Inps n. 3435.

Ecco le indicazioni per la trattazione delle domande presentate entro il 1° marzo del 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. I lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico se in possesso di un requisito minimo di 35 anni di contributi versati e le seguenti età anagrafiche e quote:

  • per i lavoratori dipendenti un’età anagrafica minima di 60 anni ed una quota di 96;
  • per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di 61 anni ed una quota di 97.

La quota è la somma dell’età anagrafica più l’anzianità contributiva che, come abbiamo visto, deve essere di minimo di 35 anni. 

Lavoratori a turni, lavoratori notturni per 78 o più giornate annue. Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 1), prevede il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all’anno. I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.

Lavoratori a turni, lavoratori notturni per meno di 78 giornate annue. Il comma 17 dell’art. 24 ha introdotto all’art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6 bis, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:

  • due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
  • un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Lavoratori notturni per un numero pari o superiore a 78 giornate lavorative annue. Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti quindi maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico se in possesso di un requisito minimo di 35 anni di contributi versati e le seguenti età anagrafiche e quote:

  • per i lavoratori dipendenti un’età anagrafica minima di 60 anni ed una quota di 96;
  • per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di 61 anni ed una quota di 97.

Lavoratori notturni per un numero di giornate lavorative da 64 a 71 annue. Il requisito contributivo è sempre di almeno 35 anni di contributi versati mentre l’età anagrafica e le quote sono le seguenti:

  • per i lavoratori dipendenti un’età anagrafica minima di 62 anni ed una quota di 98;
  • per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di 63 anni ed una quota di 99.

Lavoratori notturni per un numero di giornate lavorative da 72 a 77 annue. Il requisito contributivo è sempre di almeno 35 anni di contributi versati mentre l’età anagrafica e le quote sono le seguenti:

  • per i lavoratori dipendenti un’età anagrafica minima di 61 anni ed una quota di 97;
  • per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di 62 anni ed una quota di 98.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. In questo caso, trattandosi dei lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B della legge n. 247 del 2007, come i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti. Quindi maturano maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico se in possesso di un requisito minimo di 35 anni di contributi versati e le seguenti età anagrafiche e quote:

  • per i lavoratori dipendenti un’età anagrafica minima di 60 anni ed una quota di 96;
  • per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di 61 anni ed una quota di 97.

Il regime delle decorrenze: l’applicazione delle finestre mobili per l’incasso della pensione  sempre lo stesso ossia che ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili, pertanto la prima decorrenza utile (incasso della prima rata della pensione) è fissata:

  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Procedimento accertativo e comunicazioni dell’ente previdenziale come sopra descritto.

Periodo transitorio dal 2008 al 2011

Per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 (poi 31 dicembre 2011, per le modifiche della riforma pensioni del Governo Monti) la norma prevede dei requisiti transitori per i lavoratori addetti ai lavori usuranti. In pratica una modulazione della quota anticipata che consente l’accesso alla pensione di anzianità. Conseguono il diritto al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei seguenti requisiti:

  • per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A nella foto (57 anni per i lavoratori dipendenti, invece di 58);
  • per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di (57 anni di età, invece di 59);
  • per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B (57 anni di età); per gli anni 2011 e 2012 (2012 poi escluso dalla riforma Monti), un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B (57 anni di età, anziché 60).

Lavoratori a turni per meno di 78 notti all’anno. Per i lavoratori a turni che prestano le attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 (numero di giorni che consentono l’accesso al pensionamento anticipato) e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica (che sarebbe di 3 anni) non può superare:

  • un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
  • due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Quindi per il periodo dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009, per i lavoratori a turno di notte l’anticipo dell’età anagrafica da 58 anni a 57 anni non si applica, se il numero di notti lavorate nell’anno è inferiore a 78 giornate. Per il periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009, l’età anagrafica minima è di 58 anni se le notti lavorate sono da 64 a 71 giornate. Negli anni 2010, l’età anagrafica minima è di 58 anni se le notti lavorate sono da 64 a 71 giornate, mentre è di 57 anni (e beneficio pieno) se le notti sono da 72 a 77 giornate. Per l’anno 2011, l’età anagrafica minima per l’accesso al pensionamento anticipato è di 59 anni se le notti lavorate sono da 64 a 71 giornate, mentre è di 58 anni se le notti lavorate sono da 72 a 77 giornate.

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