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Lavoro a chiamata negli stabilimenti balneari: ok per bagnini addetti ai servizi di salvataggio

Consentito il ricorso al contratto di lavoro intermittente per il personale negli stabilimenti balneari. Con l’interpello n. 13 del 2013, il Ministero del lavoro ha assimilato i bagnini e gli addetti ai servizi di salvataggio al personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, indicato in una tabella di un Regio Decreto del 1923 contenente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo per le quali è possibile stipulare il contratto di lavoro a chiamata.
A cura di Antonio Barbato
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contratto a chiamata per bagnini dei stabilimenti balneari

E’ arrivata una importante apertura del Ministero del lavoro riguardo la stipula di contratti di lavoro a chiamata negli stabilimenti balneari italiani. E’ possibile assumere dei bagnini per prestazioni di carattere discontinuo attraverso il ricorso al contratto di lavoro intermittente. Gli stabilimenti possono quindi assumere dei bagnini, anche solo per qualche giorno, per sopperire alle esigenze di incremento di attività, come ad esempio nei weekend del periodo estivo, quando le spiagge italiane sono invase dai bagnanti, i quali hanno diritto a ricevere il servizio di salvataggio.

Con un importante interpello, il n. 13 del 27 marzo 2013, il quale il Ministero ha chiarito se è possibile impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Regio Decreto, quello del 1923, che attribuisce il carattere di discontinuità alle prestazioni di lavoro indicate in tabella ad esso allegata. Carattere di discontinuità che autorizza il ricorso al lavoro intermittente, anche dopo la riforma Fornero in vigore dal mese di luglio 2012.

La riforma del lavoro ha limitato l’utilizzo del lavoro a chiamata, come chiariremo in seguito, e da questo parere ministeriale dipendeva il ricorso al lavoro intermittente negli stabilimenti balneari, essendo stato abolito il ricorso a tale contratto di lavoro nei periodi predeterminati (weekend, periodi estivi, ecc).

Sull’equiparazione del personale addetto agli stabilimenti dei bagni e acque minerali a quello degli stabilimenti balneari dei mari italiani, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero del lavoro con l’interpello n. 13 del 2013 ha risposto quanto di seguito riportato.

La risposta all’interpello del Ministero del Lavoro: “Ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 92/2012, l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa:

  • alla contrattazione collettiva (CCNL);
  • oppure, secondo quanto previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, in assenza della disciplina contrattuale, la tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Il Regio Decreto citato elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente ai sensi dell’art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003 (Riforma Biagi).

È proprio a tale ambito che occorre ricorrere per la categoria del personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti con mansioni di assistenza ai bagnanti, stante il mancato intervento della contrattazione collettiva di settore, per comprendere se è possibile applicare l’istituto del contratto intermittente.

Ciò premesso, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.

Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica.

In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali, nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923, nel primo caso e delle località balneari nel secondo.

Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali”.

Quindi gli stabilimenti balneari, sempre per esigenze a carattere discontinuo, possono assumere dei lavoratori bagnini assistenti bagnanti nei propri stabilimenti. Gli stabilimenti sulle spiagge italiane sono quindi equiparati, almeno per quanto riguarda questo aspetto, agli stabilimenti dei bagni e acque minerali. Lavoro a chiamata quindi possibile.

E’ chiaro che l’eventuale esigenza di una prestazione di lavoro svolta con continuità (esempio: la necessità di fornire l’assistenza ai bagnanti per tutto il mese di luglio ed agosto), comporta la necessità di un ricorso ad altre forme contrattuali, come ad esempio il contratto a termine, venendo meno il carattere discontinuo a saltuario requisito tipico del contratto a chiamata. E’ chiaro, altresì, che l’esigenza di aumentare il servizio bagnini nei weekend del periodo estivo consente il ricorso al lavoro a chiamata anche dopo la riforma Fornero, dopo le precisazioni ministeriali dell’interpello n. 13 del 2013.

Le modifiche della riforma Fornero al contratto di lavoro intermittente

La riforma Fornero, legge. 92 del 2012 in vigore dal 18 luglio del 2012 ha modificato in maniera importante la disciplina del lavoro intermittente. Il ricorso al contratto a chiamata è stato in alcuni casi limitato, ivi compreso per gli stabilimenti balneari, prima di questo chiarimento ministeriale.

Fino  al 17 luglio 2012 era consentito l’utilizzo della chiamata dei lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai CCNL, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (es. i weekend, le ferie estive, le vacanze di Pasqua e di Natale), oppure, infine, nei confronti dei disoccupati con meno di 25 anni o più di 45 anni di età, anche pensionati.

Con la riforma, dal 18 luglio 2012, è stato eliminato il ricorso all’utilizzo al lavoro a chiamata durante periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quindi i weekend, le ferie estive, ecc. Quindi, secondo quanto  previsto dalla riforma, non sarebbe stato più giustificabile il ricorso al lavoro a chiamata nei confronti dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari, i quali svolgono appunto la propria attività secondo periodi predeterminati (vacanze estive).

I periodi predeterminati, però possono essere individuati nuovamente dalla contrattazione collettiva (CCNL), che ha quindi il potere, attribuito dalla legge n. 92 del 2012, di reintrodurre quanto vietato (o per meglio dire abolito) dalla riforma Fornero stessa, ossia i periodi (predeterminati) in cui, secondo le esigenze di settore, è consentito il ricorso al lavoro a chiamata.

La riforma ha anche limitato le fasce d’età del ricorso al lavoro intermittente nei confronti dei lavoratori disoccupati. Ora è possibile con soggetti con meno di 24 anni di età e più di 55 anni (prima il limite era il compimento del 26esimo anno di età). Per maggiori informazioni vediamo la riforma del contratto a chiamata.

La riforma ha previsto però che è possibile il ricorso al contratto di lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657 del 1923, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e del D. M. 23 ottobre 2004. E quindi, tenendo conto di quanto previsto al n. 19 della tabella, è stato richiesto parere sull’assimilabilità di bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari agli addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, in modo da consentire l’ampio utilizzo del lavoro a chiamata negli stabilimenti balneari. Il Ministero ha dato via libera, quindi la riforma Fornero non limita l’utilizzo in questo specifico settore di attività.

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