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Lavoro intermittente nei pubblici esercizi, turismo e spettacolo senza limiti

Il lavoro intermittente nei pubblici esercizi, turismo e spettacolo è consentito, senza rispettare il limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, a tutti i datori di lavoro dei tre settori che applicano il CCNL o hanno un iscrizione alla CCIAA con codice Ateco di uno dei tre settori. Lo ha chiarito il Ministero in un interpello. Pertanto bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, teatri, cinema, ecc., rispettando i requisiti richiesti, possono utilizzare il lavoro a chiamata liberamente.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a chiamata nei bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, teatro, cinema

Il Ministero del Lavoro ha confermato in un interpello che possono ricorrere al lavoro intermittente o a chiamata tutti i datori di lavoro nei settori pubblici esercizi, turismo e spettacolo senza dover rispettare il limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari previsto dalla normativa.

Più precisamente il Ministero ha risposto che il ricorso al lavoro a chiamata, senza il limite di 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio, può essere effettuato da tutti i datori di lavoro di questi tre settori (Pubblici esercizi, Turismo e Spettacolo), sia i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi, che quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

E’ possibile quindi ricorrere al lavoro a chiamata nei bar, ristoranti, pizzerie, e tutti gli altri Pubblici esercizi, negli alberghi (consentito anche in caso di appalti) e altri datori di lavoro nel settore Turismo, nonché negli spettacoli teatrali, cinematrografici e televisivi e altre aziende del settore Spettacolo, senza limitare il ricorso a quel lavoratore per 400 giornate in un triennio, ossia i limiti imposti al lavoro intermittente dalla Riforma Fornero.

L’Interpello del Ministero del Lavoro n. 26 del 7 novembre 2014

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.

In particolare, l’istante chiede se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi, dell’Innovazione tecnologica e della Comunicazione, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

Si evidenzia che il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (cfr. ML circ. n. 35/2013).

Per espressa previsione normativa, inoltre, il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.

Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.

In altri termini i datori di lavoro interessati sono:

  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi”.

Sostanzialmente qualsiasi datore di lavoro dei tre settori interessati può far ricorso libero al lavoro intermittente senza limiti.

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