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Le misure in materia Inps e sulle pensioni della Legge di Stabilità 2014

Dal nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni, alla modifica delle aliquote per la Gestione separata, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali come cassa integrazione guadagni, mobilità in deroga e contratto di solidarietà, ecco le misure previdenziali introdotte nella legge di Stabilità ed in vigore dal 1 gennaio 2014.
A cura di Antonio Barbato
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misure previdenziali legge di stabilità

La Legge di Stabilità 2014 non passerà alla storia come una riforma particolarmente incisiva né in materia di lavoro che di fisco e previdenza, ma molti interventi sono mirati e riguardano importanti novità. In materia previdenziale le novità riguardano il meccanismo indicizzazione delle pensioni e la loro rivalutazione automatica, il finanziamento degli ammortizzatori sociali per lavoratori e aziende in crisi, il ripristino del contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro ed una serie di interventi specifici.

Trattasi di interventi per lo più negativi per i beneficiari delle prestazioni previdenziali Inps, da coloro che beneficiano della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, della mobilità, dei contratti solidarietà, ma anche i titolari di pensione. Vediamo tutte le misure previste nei vari commi dell’unico articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in vigore dal 1 gennaio 2014. 

Rivalutazione delle pensioni sulla base dell’importo pensionistico. Il comma 483 dell’art. 1 interviene sull’indicizzazione delle pensioni e la loro rivalutazione automatica. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

  • nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (500,88 euro). Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante (100%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante (95%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante (75%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante (50%), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. 

Finanziamento degli ammortizzatori sociali Inps. La Legge di Stabilità 2014 interviene aumentando le dotazioni finanziarie in favore degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2014, purtroppo molto utilizzati nel mondo del lavoro in questi anni. Si tratta dei seguenti interventi:

  • 600 milioni in più per cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga. Il comma 183 della Legge di stabilità ha incrementato di 600 milioni di euro la CIG e mobilità in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92 del 2012 (la Riforma Fornero).
  • 40 milioni in più per i contratti solidarietà di cui all’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  • 59 milioni di euro per la CIG per cessazione di attività. Disposto il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. 

Trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà: per l’anno 2014 è pari al 70%. Il comma 186 della Legge di Stabilità 2014 ha previsto che “Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà ex art. 1 della Legge n. 863 del 1984 è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”. Tra il 2009 ed il 2013, per effetto del Decreto Legge n. 78 del 2009, la percentuale fu dell’80%.

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro. Il comma 486 della Legge di Stabilità 2014 reintroduce a partire dal 1 gennaio 2014 e per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà. Tale contributo era stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013. Il Governo ha adottato un sistema diverso, indicizzato sul trattamento minimo Inps, che è pari a 495,43 euro mensili.

Il comma 486 recita: “A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS (ossia 6.936,02 euro mensili), è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie:

  • pari al 6% della parte eccedente il predetto importo (oltre 6.936,02 euro mensili e 90.168,26 euro annui) lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
  • nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (ossia oltre 9.906,60 euro mensili e 128.811,80 euro annui);
  • e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. 

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

Le novità relative alla Gestione Separata Inps. I commi 491 e 744 della Legge di Stabilità hanno modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014. Il comma 491 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento.

Il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.). Per maggiori informazioni vediamo le nuove aliquote 2014 della Gestione Separata.

Limite di cumulo pensioni Inpdap per gli ex dipendenti pubblici. Il comma 489 introduce un limite di cumulo dei trattamenti economici spettanti ai titolari di pensione nelle gestioni previdenziali pubbliche (come l’Inpdap): “Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale) applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti”. Il limite è di 303.000 euro annui.

Cig in deroga nel settore della pesca. Al comma 184 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 è prevista la destinazione di una somma di 30 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18 della Legge n. 2 del 2009) al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

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