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Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2019

Tutte le informazioni sulla compilazione del modello 730 nella parte relativa alle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie detraibili. Con gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture e ricevute per le visite dal medico è possibile recuperare il 19% della spesa sostenuta. Vediamo l’elenco delle spese sanitarie detraibili, ivi compreso spese per interventi chirurgici, ricoveri, degenze, occhiali e lenti a contatto, attrezzature sanitarie, dispositivi medici ecc.
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A cura di Antonio Barbato
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spese mediche nel modello 730

Uno dei principali motivi per i quali conviene presentare il modello 730, sia 730 precompilato che 730 ordinario tramite CAF e professionisti, è la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie detraibili sostenute nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (per il modello 730 del 2019 i redditi e le spese mediche detraibili sono quelle sostenute nell'anno d'imposta 2018).

La detrazione del 19% sulle spese mediche. Attraverso scontrini fiscali parlanti delle farmacie per i medicinali o farmaci, e le fatture per le visite mediche, i contribuenti possono recuperare un 19% di quanto pagato alle farmacie o ai medici durante l’anno, se la spesa è superiore a 129,11 euro. E' infatti prevista una franchigia di 129,11 euro, sulla quale non si recuperano detrazioni.

Spese mediche detraibili nel 730: la percentuale di rimborso è del 19%. Nel modello 730 del 2019, come negli anni precedenti, è possibile indicare l’ammontare delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, detrazione che opera sull’Irpef e più precisamente sull’imposta lorda. Il quadro del modello 730 2019 interessato è quello “E – Oneri e spese” e più precisamente i righi E1 del 730 – "Spese sanitarie" ed E2 – “Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti” della sezione I. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie per persone con disabilità.

Detrazione spese sanitarie: la normativa nel TUIR

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Tali spese, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico.

Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5).

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2).

La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap.

Le spese sanitarie nel 730 precompilato

Il modello 730 del 2019 arriva al contribuente in versione precompilata. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente il 730 precompilato a partire dal 15 aprile di ogni anno. Il contribuente può poi accettare la dichiarazione precompilata oppure variarla.

Nel 730 precompilato ci sono già caricate anche le spese sanitarie detraibili, ossia tutti gli scontrini parlanti della farmacia e le spese mediche sostenute dal contribuente. Quindi il contribuente che decide di presentare il modello 730 precompilato non deve preoccuparsi di caricare le spese degli scontrini fiscali parlanti e delle fatture mediche, in quanto già presenti nel modello precompilato. Piuttosto, quello che il contribuente potrà fare è un controllo delle spese mediche e sanitarie caricate per riscontrare eventuali errori o mancanze di dati. Ricordiamo infatti che in caso di errori o omissioni il contribuente può intervenire modificando il 730 precompilato.

Come arrivano al Fisco questi dati sulle spese mediche e sanitarie? Sono comunicati dalle farmacie e dai medici. Al contribuente è data la possibilità di negare l'autorizzazione alla trasmissione di questi dati per motivi di privacy.

Spese mediche: quanto è possibile "scaricare"?

Le istruzioni del modello 730 indicano subito al contribuente quanti euro è possibile scaricare come spese mediche e sanitarie nel 730.

Il contribuente può detrarre le spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta (che nel caso del 730 del 2019 è l'anno d'imposta 2018) per un ammontare minimo di 129,11 euro (franchigia) e per un tetto massimo che viene definito dalle istruzioni solo nel caso delle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti. In quest'ultimo caso, infatti, il contribuente potrà "scaricare" un massimo di 6.197,48 euro.

Ed in generale se il contribuente supera l'ammontare di 15.493,71 euro nell'anno d'imposta, dovrà provvedere alla rateizzazione delle spese sanitarie.

Se le spese sanitarie indicate nei righi "E1 – Spese sanitarie", "E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti" ed "E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità" superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto). I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

A chi spetta la detrazione per spese sanitarie

In seguito dettaglieremo l'elenco delle spese sanitarie detraibili, ivi compreso i dispositivi medici detraibili.

Nel caso il contribuente decida di non presentare il 730 precompilato ma affidi la sua dichiarazione dei redditi ad un CAF o ad un professionista abilitato (Commercialisti, Consulenti del lavoro, Ragionieri, ecc.), è necessario conoscere cosa va portato in termini di documentazione.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione dall’imposta, verifica che il pagamento della spesa sanitaria detraibili sia stato effettuato nel corso del 2018, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione.

Il CAF o professionista verifica inoltre se il documento di spesa (scontrino fiscale parlante oppure fattura del medico) sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere.

Va sottolineato che per le spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza degli asilo nido è possibile usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro familiari a carico della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non deve effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 1).

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

  • se la spesa sanitaria è sostenuta per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
  • se la spesa sanitaria riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.
  • Se il documento di spesa sanitaria (es. scontrino fiscale) è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione;
  • Se, ad esempio, le spese sanitarie sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa;
  • Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposa 2.1).

Spese sanitaria non detraibili se il familiare supera il limite di reddito di 2.840,51 euro. Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.

L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Fattura del medico o ricevuta medica senza bollo. Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444).

Spese sanitarie persona deceduta. Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.4).

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci

Nel rigo E1 del quadro E – Oneri e spese del modello 730 vanno dichiarate le spese sanitarie detraibili.

Tra le tipologie di spese ammesse alla detrazione ci sono le spese mediche generiche e di acquisto di farmaci (anche omeopatici).

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali;
  • farmaci;
  • medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3).

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Lo scontrino parlante in caso di acquisto di farmaci

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).

Cosa è lo scontrino parlante. Si tratta del documento di spesa più importante tra le spese sanitarie detraibili: è quello relativo ai farmaci acquistati durante l’anno. Nella compilazione del modello 730 2019, rigo E1 colonna 2, vanno compresi tutti gli scontrini parlanti relativi a farmaci e medicinali acquistati nel 2016. La legge dice che, ai fini della detrazione del 19% “la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Questa definizione prima di tutto obbliga il contribuente a far inserire nello scontrino della farmacia il proprio codice fiscale, ma inoltre vincola la stessa farmacia alla corretta indicazione del farmaco o del medicinale.

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per  il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17.02.2010 n. 10).

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco (Risoluzione 05.07.2007 n. 156).

Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40).

Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7).

Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati;
  • codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
  • codice fiscale del destinatario.

In caso di errata compilazione, il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale. Dai farmaci omeopatici, a quelli preparati in farmacia, dai medicinali prescrivibili col ticket a quelli non prescrivibili, dagli integratori alimentari ai parafarmaci, vediamo l’approfondimento sullo scontrino parlante e la detrazione del 19%.

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218).

A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia,e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).

Prestazioni mediche specialistiche detraibili

Sono detraibili anche le:

  • prestazioni mediche specialistiche,
  • spese di assistenza specifica e analisi,
  • indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e le terapie.

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

Per il riconoscimento della detrazione la natura “sanitaria” della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. In proposito, l’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.

Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2).

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio;
  • controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
  • elettroencefalogrammi;
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
  • risonanza magnetica nucleare;
  • ecografie;
  • indagini laser;
  • ginnastica correttiva;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • seduta di neuropsichiatria;
  • dialisi;
  • cobaltoterapia;
  • iodio-terapia;
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3).

Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.. Ai fini della detrazione, quindi, non rileva la circostanza che le spese siano esenti da IVA secondo quanto chiarito con la Circolare 28.01.2005, n. 4, che ha recepito gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese:

  • da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 5.15),
  • da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.2),
  • nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. Salute 20 ottobre 2016).

Rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (Circolare 16.11.2000 n. 207).

Spese per fisioterapia e dietista detraibili

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista).

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:

  • trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);
  • prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);
  • cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale (Risoluzione 09.04.1976 n. 207).

La detrazione spetta a determinate condizioni per prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia, effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della Salute, interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione in quanto, anche se non finalizzato alla cura, è finalizzato a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico.

Ai fini della detrazione è necessario che:

  1. il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
  2. la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.1);

Detrazione spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali

La detrazione spetta a determinate condizioni per prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015.

Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.3 e Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.2). Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.).

La detrazione spetta a determinate condizioni per prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (Risoluzione 12.06.2009 n. 155).

Elenco delle spese mediche detraibili

Le istruzioni del modello 730, come ogni anno, richiamano l’elenco delle spese sanitarie che possono essere considerate nel rigo E1 o E2 del quadro E – Oneri e spese del modello, contenente le detrazioni d’imposta del 19%. Oltre alle spese relative ai farmaci o alle prestazioni sanitarie dei medici, la compilazione dei righi comprende anche molte altre spese rientranti tra le spese sanitarie. Vediamo un elenco, non esaustivo, delle spese detraibili al 19%.

Spese sanitarie oggetto dell’agevolazione fiscale. E’ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali, compresa anestesia e plasma;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • spese per cure termali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
  • spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Elenco dispositivi medici 

Come già accennato precedentemente, sono detraibili al 19%, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.

Quando si parla di dispositivi medici si intende una categoria generica all'interno della quale sono comprese anche le protesi.

Per godere della detrazione è necessario che dal documento di spesa, quindi scontrino fiscale o fattura risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

Nello scontrino parlante della farmacia molti contribuenti trovano la dicititura “dispositivi medici” oppure il codice “DM” o nel caso dei dispositivi medici in vitro il codice “DMV”. Ebbene, è importante precisare che sui dispositivi medici dal punto di vista fiscale non spetta la detrazione del 19% da indicare nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730, a meno che i dispositivi non siano rientranti nella definizione di dispositivo medico, con tanto di dichiarazione di conformità CE. Inoltre per poter beneficiare della detrazione fiscale è necessario che nello scontrino parlante o nella fattura ci sia appositamente indicato il soggetto che sostiene la spesa (e qui basta il codice fiscale del contribuente) e sia descritto il dispositivo medico.

Ai fini della detrazione, non sono validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico".

Elenco dei dispositivi medici detraibili nel 730:

  • D. Lgs. N. 46/1997 (Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, Montature per lenti correttive dei difetti visivi, Occhiali premontati per presbiopia, Apparecchi acustici, Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, Siringhe, Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, Pannoloni per incontinenza);
  • Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
  • Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..);
  • Lenti a contatto, Soluzioni per lenti a contatto;
  • Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito;
  • Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 (Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di ovulazione, Test menopausa, Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia.

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata Circolare n. 20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato (Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 2.4).

I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata Circolare n. 20 del 2011.

Secondo la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

  • gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
  • gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);
  • gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
  • gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
  • gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9).

Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253).

Detrazione spese degenza, ricovero e parto

Le spese di degenza rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19%, anche se sono per ricoveri non collegati ad interventi chirurgici. Sono però in ogni caso escluse le spese per pernottamenti di congiunti, i servizi extra come la tv o il telefono in camera, le spese di viaggio, anche di trasporto in ambulanza. In quest’ultimo caso le eventuali prestazioni mediche svolte durante il tragitto sono detraibili.

E’ da precisare che in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.

Per quanto le spese sanitarie per il parto, incluse tra i casi di detrazione, va segnalato che sono oggetto di agevolazione fiscale anche l’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi, villocentesi e altre analisi prenatali e peritali.

Esami del sangue ed altre prestazioni specialistiche. Sono comprese tra le spese detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche e test di laboratorio come gli esami del sangue, Eag, Ecg, le risonanze magnetiche, le Tac, le radiografie, le ecografie, le dialisi, la cobaltoterapia, la iodioterapia, le sedute di neuropsichiatria e psicoterapia e le altre prestazioni specialistiche analoghe.

Altre spese mediche con detrazione al 19 per cento

La chirurgia plastica invece non rientra nei casi di detraibilità. La circolare n. 14 del 1981, però, salva i casi di deformità funzionali o estetiche deturpanti, per i quali è concessa la detrazione Irpef del 19%.

Protesi dentarie e sanitarie. Sono agevolate le spese per l’acquisto e noleggio delle protesi dentarie, ed in generale per le sanitarie: pacemaker e stimolatori, arti artificiali; busti, stecche, stampelle, protesi fonetiche e acustiche; ausili e materassi antidecubito; gli ausili per incontinenti, compreso i pannoloni; le parrucche a seguito di chemioterapia.

Occhiali da vista e lenti a contatto detraibili. Gli occhiali da vista, escluso le parti in metalli preziosi, fruiscono della detrazione fiscale del 19% per la spesa sostenuta. Per la detrazione del costo degli occhiali da vista è necessaria la fattura rilasciata dall’ottico. Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre una attestazione del medesimo ottico sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.

In alternativa la detrazione è ammessa con uno scontrino fiscale accompagnato dall’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto è necessario a sopperire ad una specifica patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico. Lo stabilisce la circolare n. 95/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.

Liquido per lenti a contatto detraibile. Tale spesa rientra tra le spese mediche detraibili per le quali spetta la detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir), in quanto detto liquido è indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse, che sono comprese tra le protesi mediche e sanitarie (paragrafo 2.4.5 della circolare 108/E del 1996). La soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra infatti tra i dispositivi medici ammessi alla detrazione, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine, è necessario che dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico ed essere in possesso della documentazione che indica la marcatura Ce (confezione del prodotto o “bugiardino”).

Acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie. Sono detraibili al 19% gli acquisti relativi ai misuratori di pressione sanguigna o glicemia, gli apparecchi di aerosol, le siringhe e gli aghi, gli strumenti per magnetoterapia, laserterapia, fisiokinesiterapia, ecc.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c).

Prestazioni e interventi chirurgici detraibili

La detrazione fiscale spetta anche per prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici, nonché ricoveri per degenze.

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA).

Rientrano tra le spese detraibili a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (Risoluzione 03.08.2015 n. 71).

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc..

Inoltre, come già detto precedentemente, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenza di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc.) (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).

Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).

Spese sanitarie non detraibili: elenco

La detrazione per spese sanitarie non spetta per le spese relative a :

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155);
  • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);
  • prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);
  • prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);
  • prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
  • trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);
  • acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2);
  • frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3).

Spese sanitarie patologie esenti

Sono detraibili anche le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E1 colonna 1 del quadro E – Oneri e spese del modello 730).

Le spese sanitarie sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere distintamente indicate rispetto alle altre (colonna 1 rigo E1).

Per queste spese è prevista, infatti, la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Le spese per patologie esenti sono detraibili, nella misura del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro e non è previsto un limite massimo di detraibilità.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal DM n. 329 del 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (DM n. 296 del 2001) e dal regolamento delle malattie rare (DM n. 279 del 2011). In tali decreti fra l’altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.

Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all’esenzione.

Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa non riportano l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Nel modello 730 c'è la possibilità di dichiarare anche le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2), ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUIR.

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.8).

Limite di detraibilità. La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.7).

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.9).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 2.

Documentazione utile. Se il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI è necessaria la seguente documentazione:

  • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo;
  • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione;
  • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia;
  • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati;
  • l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

Se il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, è necessaria la seguente documentazione:

  • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo;
  • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione;
  • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione;
  • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati;
  • l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)

Come compilare i righi E1 – E2 del 730

Nelle istruzioni del modello 730 2019, relativo all'anno d'imposta 2018, sono indicate tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro E- Oneri e spese. La sezione I racchiude tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

I righi E1 ed E2 del quadro E riguardano le spese sanitarie e le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti. In questi campi vanno inserite le cifre di spesa sostenuta, sulla quale poi in sede di ricalcolo delle imposte dovute, si terrà conto nella misura del 19% dell’ammontare inserito nei righi. Vediamo le modalità di compilazione.

Rigo E1 del 730 – Spese sanitarie: colonna 2. Le istruzioni dello modello 730 dicono “Nella colonna 2 c’è da indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”.

730 spese mediche: la franchigia. Si tratta del limite delle spese mediche che non è detraibile, già annunciato in precedenza. Tale importo di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire) è una franchigia per la detrazione delle spese mediche o sanitarie al di sotto della quale la detrazione non spetta e quindi si perde la possibilità di recuperare il 19% di quanto pagato per le spese mediche e sanitarie.

Esempio calcolo detrazione per spese sanitarie: con 200 euro di spese sostenute, il 19% si calcolerà su 70,89 euro (200 euro – 129,11 euro), e pertanto l’importo delle detrazioni fiscali sarà pari al 19% di 70,89 euro, ossia 13,47 euro. Questa è la cifra che si recupera. Nella colonna 2 del rigo E1 andrà indicata però la cifra di 200 euro. Nella determinazione dell’imposta netta Irpef, ossia l’imposta lorda al netto delle detrazioni fiscali, sarà considerata la cifra di 13,47 euro a detrazione dell’imposta da pagare. Ma nel quadro E – Oneri e spese va indicato, in ogni rigo, l’ammontare delle spese sostenute, ovviamente documentate.

Lo scontrino parlante della farmacia per i medicinali. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario (ossia il contribuente che deve fruire delle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie).

L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione unica (ex modello CUD) con codice onere 1.

Le spese sanitarie per patologie esenti vanno indicate in colonna 1. Se una parte delle spese sanitarie riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell’imposta dovuta, l’importo va indicato nella colonna 1 del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730.

Nella colonna 1 – Spese patologie esenti del modello 730 2019 (nel modello 730 degli anni precedenti era denominato “Determinate patologie”), vanno appunto indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. L’elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2. Non è possibile cioè fruire delle detrazioni fiscali del 19%, in quanto questa detrazione spetta sulle spese mediche sostenute, ed in questo caso c’è stata l’esenzione dal pagamento del ticket.

Se c’è l’incapienza. L’agevolazione però c’è e consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato o datore di lavoro) nello spazio riservato ai messaggi del modello 730-3 prospetto di liquidazione, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. E qui il riferimento è al rigo E2 del quadro E del modello 730.

In merito all’incapienza, vale la pena precisare quanto segue: può fruire della detrazione del 19% per spese sanitarie solo chi ha prodotto un reddito e non è incapiente. Chi presenta il modello 730 è percettore di un reddito, ovviamente. Ma può capitare anche tale reddito, e l’imposta lorda calcolata su di esso, non sia sufficiente a consentire al contribuente di fruire delle detrazioni fiscali ad esso spettanti. Oppure che ne può fruire solo per una parte.

Questo perché la detrazione fiscale è una riduzione dell’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef, a scaglioni di reddito, sul reddito complessivo prodotto. Se il reddito è basso o inesistente, l’imposta lorda calcolata può essere non superiore alle detrazioni fiscali spettanti. Il superamento dell’importo delle detrazioni non porta ad un credito d’imposta, ma ad una situazione di incapienza. L’ammontare delle detrazioni fiscali può essere, infatti, “fino a concorrenza dell’ammontare” dell’imposta lorda.

In sostanza, ad esempio, se le spese sostenute che danno diritto alle detrazioni fiscali, in questo caso del 19%, sono consistenti a tal punto da portare in detrazione una cifra superiore all’imposta lorda che andrebbe pagata, l’effetto positivo delle detrazioni fiscali non opera. Si azzera l’imposta lorda.

Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti. Nulla è cambiato nel modello 730 2019 rispetto a quello dell'anno precedente. In questo rigo va indicato l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche (ex modello Unico) di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta, datore di lavoro o Inps) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro (la franchigia per le spese sanitarie detraibili).

Come indicare le spese sanitarie nel 730 congiunto: Le spese mediche vanno indicate per ciascuno dei coniugi in maniera separata e tenendo conto della franchigia. L'unico vantaggio del 730 congiunto è quello di poter presentare il modello per entrambi i coniugi ma le posizioni fiscali sono separate, ivi compreso il calcolo delle spese mediche detraibili.

Spese sanitarie 730/2019: documentazione da conservare fino al 2023

Di tutte le spese mediche e sanitarie elencate sopra il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta. E deve farlo per 4 esercizi oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nel caso del modello 730 2019, la documentazione va conservata fino al 2023).

Oltre agli scontrini, parlanti nei casi dei medicinali, e le fatture, il contribuente deve conservare anche altra documentazione, indicata dall’Agenzia delle Entrate caso dopo caso.

Le spese mediche sanitarie già rimborsate non vanno nel 730

Detrazione spese mediche rimborsate (da assicurazione e altri). Non possono essere indicate nel quadro E del modello 730 2019, nel rigo E1, e quindi non possono fruire della detrazione fiscale del 19%, le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che "Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate:

  • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
  • a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2019.

In queste ipotesi la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Quindi non sono considerate a carico del contribuente le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2018. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2019.

Nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 11.07.2008 n. 293; Risoluzione 02.08.2016 n. 65) (cfr. paragrafo Altri oneri deducibili – rigo E 26, codice 13).

Le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione 8.03.2007 n. 35).

La detrazione delle spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese sostenute fuori dall’Italia deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

La circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate precisa che "Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia, tenendo conto di quanto precisato con Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10)".

Documentazione in lingua straniera, necessaria la traduzione. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

I casi speciali della Valle d’Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena (vedi interpellanza parlamentare n. 2-01408 del 01.07.2016).

Rigo E6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza

In alcuni casi il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi, il modello 730, può scegliere di rateizzare le spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta (per il modello 730 2019 il periodo d’imposta è l’anno 2018) per sé e per i familiari a carico (o non a carico), che andrebbero indicate in misura piena, ossia nel suo effettivo ammontare totale detraibile, nei righi E1 – Spese Sanitarie, E2 – Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico ed E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità.

Spese che possono essere rateizzate: 4 quote annuali di pari importo. Le istruzioni del modello 730 specificano che se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto). I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, quindi nei modelli 730 degli anni precedenti, hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6. La casella è accanto il rigo E2 – Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico.

La scelta di optare per la rateizzazione delle spese sanitarie, nel caso in cui esse siano di ammontare rilevante come gli oltre 15.000 euro, è dovuta al verificarsi dell’incapienza di cui abbiamo parlato sopra, che comporterebbe una perdita dei benefici di abbattimento dell’Irpef delle detrazioni fiscali del quadro E – Oneri e spese del modello 730, in questo caso riguardanti le spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta.

E’ chiaro che se un contribuente ha il 19% di 15.493,71 euro da detrarre, ossia una cifra superiore a 2.900 euro di Irpef da ridurre, potrebbe trovarsi ad aver già azzerato la propria imposta Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo ma anche tenendo conto delle altre detrazioni fiscali, come quelle per lavoro dipendente o familiari a carico. A quel punto, siccome le detrazioni fiscali non danno diritto ad un credito d’imposta, una volta ridotta l’Irpef a zero euro, le maggiori detrazioni (quelle eccedenti) per le spese sanitarie sostenute andrebbero perse. Il Fisco rimedia consentendo al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali su 4 anni d’imposta e quindi riducendo l’Irpef per 4 anni consecutivi con rate costanti di detrazione per spese sanitarie. In questo modo le detrazioni sono sfruttate probabilmente in misura piena, o comunque riducendo l’Irpef a zero per 4 anni consecutivi.

Rigo E6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza: Tornando al modello 730 2019 e la sua compilazione per l’anno d’imposta 2018, per coloro che hanno già iniziato la rateizzazione negli anni precedenti, va compilato il rigo E6: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi (quindi nel modello 730/2018, 730/2017, 730/2016 oppure nel modello Redditi PF)

Nella colonna 2 bisogna indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

  • per le spese sostenute nel 2017 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2018, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
  • per le spese sostenute nel 2015 o 2016 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2018. 

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Rigo E3 spese sanitarie per persone disabili

Uno specifico rigo del modello 730 è dedicato alle spese sostenute da e per persone disabili. Il rigo E3 – spese sanitarie per persone con disabilità è uno dei tre righi del quadro E – Oneri e spese dedicato ai portatori di handicap.

Il disabile lavoratore o titolare di pensione, oppure il familiare contribuente che dichiara a carico un disabile, può fruire attraverso la presentazione del modello 730 della detrazione fiscale del 19% su determinate spese sanitarie sostenute dalla o per la persona con disabilità, che vanno indicate nel rigo E3. Si tratta delle spese relative ai mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. E dei sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Acquisti e spese agevolate al verificarsi delle condizioni previste dall’Agenzia delle Entrate.

Non rientrano tra le spese sanitarie del quadro E – Oneri e Spese del 730, oggetto di tale approfondimento, ma rientrano tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% sull’Irpef le spese per veicoli per persone con disabilità del rigo E4. Tali spese sono una ulteriore agevolazione fiscale, fruibile tramite il 730, e sempre nel quadro E – Oneri e Spese, specificamente prevista per le persone disabili.

A completare le detrazioni fiscali del 19% a favore dei portatori di handicap c’è il rigo E5 – Spese per l’acquisto di cani guida. L’agevolazione riguarda la spesa sostenuta dai non vedenti. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD.

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