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Jobs Act lavoratori autonomi: tutte le nuove tutele per professionisti e partite IVA

Dalle tutele in caso di maternità, malattia, infortunio al diritto al contratto scritto e al risarcimento del danno in caso di pagamenti con termini superiori a 60 giorni, dalle spese interamente deducibili per master, corsi e convegni professionali al diritto alla partecipazione agli appalti pubblici, ecco tutte le novità sulla legge Jobs Act sui lavoratori autonomi, la legge n. 22 maggio 2017, n. 81.
A cura di Antonio Barbato
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ddl lavoro autonomo

E' in vigore la Legge sui lavoratori autonomi battezzata Jobs Act lavoratori autonomi, un intervento normativo in favore dei professionisti, dei titolari di partita IVA, dei collaboratori. Sono stata approvate misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, ossia il cosiddetto lavoro agile.

E' in vigore dal giorno 14 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 contenente "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Quindi è legge il Jobs Act dei lavoratori autonomi e la nuova normativa sul lavoro agile o smart working.

L’obiettivo del Governo è quello di adeguare la normativa al sistema produttivo italiano che negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni con la crescita esponenziale del numero di lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma, ma che hanno concreto bisogno di misure di contrasto alla fragilità contrattuale intrinseca ai rapporti di lavoro autonomo con il committente.

Con il Jobs Act lavoro autonomo vengono inserite normative che aumentano le tutele contrattuali dei lavoratori autonomi, nonché le tutele in caso di assenza obbligata dal lavoro, come in caso di malattia o di maternità o di infortunio.

Viene costruito dal legislatore anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Vediamo quindi il testo completo del Jobs Act lavoro autonomo e lavoro agile e quali misura sono state approvate. La legge è formata da 22 articoli, suddivisi in tre capi. Il primo capo riguarda il lavoro autonomo, il secondo capo disciplina il lavoro agile e il terzo capo contiene disposizioni finali.

A chi si applica la legge sui lavoratori autonomi

L’art 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 chiarisce in maniera esplicita che le disposizioni della legge sui lavoratori autonomi “si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile”.

E che sono esclusi “gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile”.

La legge sul lavoro autonomo quindi si applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli da 2222 a 2238 del codice civile, ovvero le prestazioni d’opera materiali e intellettuali.

Quindi il Jobs Act sul lavoro autonomo si applica per il contratto d’opera di cui all’art. 2222 del codice civile e alle professioni intellettuali. In sostanza a tutti i professionisti, titolari di partita IVA e lavoratori autonomi, ivi compreso i professionisti senza cassa della Gestione Separata.

Tutele delle transazioni commerciali per il lavoratore autonomo

La prima disposizione normativa in favore dei lavoratori autonomi riguarda l’estensione delle tutele nelle transazioni commerciali al lavoratore autonomo.

L'articolo 2 estende, nei limiti della compatibilità, l'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 – che attualmente trova applicazione nei confronti dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni – alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Contratto scritto, clausole e diritto al risarcimento del danno

Vengono altresì introdotte con l’art. 3 delle clausole e norme contro le condotte abusive da parte dei committenti.

La nuova legge sul lavoro autonomo impone delle regole importanti al rapporto tra committente e professionista, che se non rispettate determinano una condotta abusiva da parte del committente, con la conseguenza del diritto al risarcimento del danno da parte del professionista.

Le nuove regole introducono sostanzialmente questi nuovi obblighi.

 

Prima di tutto, il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede.

Divieto di modifica unilaterale delle condizioni del contratto. L’art. 3 stabilisce inoltre che "si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto".

Quindi il contratto tra le parti (quindi committente e professionista / lavoratore autonomo / titolare di partita IVA) non può contenere clausole che attribuiscano al committente il potere di modifica delle condizioni.

Congruo preavviso in caso di lavoro autonomo continuativo.  Sempre l'art. 3 della Legge n. 81/2017 stabilisce che "Si considerano abusive e prive di effetto anche le clausole che attribuiscono al committente la facoltà…, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso".

Termine di pagamento entro i 60 giorni dalla fattura o richiesta di pagamento.  Inoltre: "Si considerano sempre abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento".

Pertanto nel contratto tra le parti, la cui stipula è obbligatoria se il professionista o titolare di partita IVA o lavoratore autonomo lo richiede, non possono essere inserite nessuna delle tre clausole di cui sopra (modifica unilaterale del contratto, mancato congruo preavviso e termini di pagamento superiori a 60 giorni), altrimenti scatta per legge il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore autonomo. Diritto al risarcimento del danno che sussiste anche se il lavoratore autonomo richiede la formalizzazione per iscritto dell’accordo tra le parti e quest’ultimo viene negato dal committente.

Nella relazione tecnica al DDL del lavoro autonomo il Governo precisa che” la mancanza di forma scritta non incide sulla validità e sull'efficacia del contratto, ma attribuisce al lavoratore, che abbia richiesto la forma scritta, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui, pur in mancanza di forma scritta, il contratto abbia avuto regolare esecuzione, di fatto non dovrebbero sussistere danni dei quali il lavoratore possa chiedere il risarcimento o comunque tali danni dovrebbero essere di minima entità”.

L’art. 4 della Legge contiene inoltre una norma riguardante gli apporti originali e invenzioni del lavoratore. Tale norma stabilisce che “Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

Spese di formazione deducibili al 100% e fino a 10.000 euro

Dopo aver incrementato notevolmente le tutele contrattuali dei lavoratori autonomi, il Jobs Act del lavoro autonomo introduce una norma di natura fiscale che favorisce in maniera importante la formazione del professionista, del titolare di partita IVA ed in generale di tutta la categoria dei lavoratori autonomi.

L’art. 9 prevede la Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente a partire dall’anno 2017.

 

Viene sostituito l’art. 54, comma 5 del TUIR, testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni) nella parte dove prevede che “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

Ebbene la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, che prima erano deducibili al 50% del loro ammontare, ivi compreso le spese di viaggio e soggiorno, diventano interamente deducibili, ossia deducibili al 100%.

Il nuovo art. 54, comma 5 del TUIR è il seguente: “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi”.

Non solo: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente".

Nello specifico, le spese di cui si vuole introdurre l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, sono quelle sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (agenzie per il lavoro), e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Infine: "Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà".

Quindi con la legge del Jobs Act del lavoro autonomo si passa ad una deducibilità al 100% dei corsi con il tetto a 10 mila euro per anno d’imposta.

 

Sono quindi interamente deducibili dal reddito professionale le spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi, entro il limite annuo di 10mila euro, comprensivo anche le spese di viaggio e soggiorno. Vengono meno (sempre dal periodo d’imposta in corso) le limitazioni per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e riaddebitate al committente.

Inoltre, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Spese per assicurazioni contro mancati pagamenti interamente deducibili

Sempre l’art. 9 della legge sul lavoro autonomo stabilisce che “Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Nella relazione tecnica il Governo specifica che si tratta delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

Tali spese si distinguono per esempio da quelle per l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

La previsione espressa dell'intera deducibilità delle spese per le polizze assicurative contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Nei centri per impiego anche il lavoro autonomo

L’art. 10 prevede inoltre il diritto all’Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione” da parte dei lavoratori autonomi.

In sostanza, i centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente dovranno “dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali”.

L’unica pecca è che tali ulteriori funzioni dovranno essere garantite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Appalti pubblici anche per lavoratori autonomi

Un ulteriore possibilità per i lavoratori autonomi riguarda le Informazioni e accesso agli appalti pubblici” da parte dei lavoratori autonomi.

Le amministrazioni pubbliche dovranno promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati ai lavoratori autonomi, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Non solo “Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.

Viene abrogata la disposizione normativa, di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821, concernente l’estensione ai professionisti dei Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE)  e del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  rientranti  nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020.

Anche per tali nuove attribuzioni gli enti pubblici dovranno garantire ai lavoratori autonomi tali diritti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Indennità di maternità alle lavoratrici Gestione Separata Inps senza astensione dal lavoro

L’art. 13 della Legge Jobs Act del lavoro autonomo introduce una novità importante riguardante l’indennità di maternità per le professioniste e lavoratrici in gestione separata Inps.

Viene modificato l’art. 64 comma 2 del del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Viene stabilito “per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi” essa spetta “a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa”.

Quindi viene allineata la tutela della maternità per le autonome assicurate presso l’Inps a quella delle professioniste iscritte ad Albi professionali. Queste ultime hanno, infatti, diritto a percepire l’indennità anche se continuano a lavorare.

Congedo parentale di 6 mesi per i lavoratori autonomi

L’art. 8, comma 4, della Legge Jobs Act lavoratori autonomi tratta i congedi parentali prevedendo che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (sarebbe il 14 giugno 2017, nd.r), le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi".

L'articolo 8 quindi estende quindi la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Dal 1° gennaio 2017, quindi, il periodo di congedo parentale indennizzato spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.

Ricordiamo che la normativa prevede che il diritto spetta se risultano accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata, in misura pari al 30% del reddito di lavoro su cui la contribuzione è stata versata.

Il requisito contributo non richiesto per i periodi di congedo fruiti nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

Gravidanza, malattia e infortunio: diritto ad un periodo di sospensione di 150 giorni

Con l’art. 14 della legge sul lavoro autonomo vengono ampliate le tutele in caso di gravidanza, nonché per malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per lo stesso committente.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente”.

Possibile la sostituzione con un altro lavoratore autonomo di fiducia: "In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto".

Malattia o infortunio superiore a 60 giorni: versamento contributi sospeso fino a 2 anni

 

Oltre alle tutele generalizzate di cui sopra, riguardanti i lavoratori autonomi impegnati in attività professionali verso lo stesso committente in misura continuativa, nella legge per i lavoratori autonomi è previsto anche una disposizione normativa in caso di infortunio o malattia “grave”.

L'art. 14 comma 3 stabilisce che “In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.

Quindi in caso di eventi di questo tipo, al lavoratore autonomo spetta il diritto alla sospensione dall’obbligo di versamento dei contributi ma anche la successiva rateazione dei contributi e premi maturati durante il periodo di sospensione da versarsi.

Malattie oncologiche

L’art. 8 comma 10 della legge sul lavoro autonomo interviene migliorando il trattamento economico degli iscritti alla Gestione separata per i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento. Questi trattamenti sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Collaborazioni genuine se il collaboratore si organizza autonomamente il lavoro

L'articolo 15 modifica l'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, specificando la definizione di collaborazione coordinata genuina.

Alla luce della modifica, viene chiarito che si ha collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Viene modificato inoltre l'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta nel procedimento d'ingiunzione. Al riguardo, si prevede che anche per i lavoratori autonomi sono prove scritte idonee a consentire l'ammissibilità della domanda di ingiunzione anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

 

 

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