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29 Dicembre 2023
11:00

Malattia CCNL Studi professionali: obblighi e diritti dei lavoratori

I dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla retribuzione con integrazione in caso di malattia, che è un’assenza giustificata dalla legge. Dalla comunicazione immediata al certificato medico telematico, dagli obblighi dei lavoratori ai diritti in termini di indennità di maternità, conservazione del posto di lavoro e periodo di comporto, dagli orari della visita fiscale all’aspettativa non retributiva, vediamo tutta la normativa sulla malattia nel CCNL Studi professionali.

Malattia CCNL Studi professionali: obblighi e diritti dei lavoratori
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Malattia CCNL Studi professionali obblighi e diritti dei lavoratori

I dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Per ottenere ciò è necessario rispettare alcuni obblighi. La malattia nel CCNL Studi professionali è disciplinata da un apposito titolo chiamato “Malattia e Infortuni” presente all’interno del contratto collettivo applicato ai dipendenti degli studi professionali.

I dipendenti hanno diritto ad una serie di tutele in materia di malattia che sono in linea con la normativa nazionale, ma alcune particolarità sono importanti da sapere per non incorrere in errore, soprattutto in termini di comunicazione della malattia.

I dipendenti dei professionisti hanno il dovere ad esempio di comunicare immediatamente lo stato di malattia e di procedere, come tutti i lavoratori italiani, all’invio del certificato medico telematico. Sono questi alcuni degli obblighi a cui sono tenuti i lavoratori.

Dal punto di vista retributivo hanno diritto alla carenza nei primi tre giorni, ma anche alla retribuzione con integrazione da parte del datore di lavoro dell’indennità di malattia erogata dall’Inps.

La retribuzione per malattia dal quarto al ventesimo giorno è ridotta al 75%.

Gli orari della visita fiscale sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Vediamo tutti gli aspetti relativi alla malattia negli studi professionali.

A chi si applica il CCNL degli Studi Professionali

Il CCNL degli Studi professionali è il contratto collettivo applicato dai professionisti italiani, nell’area socio economica (Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, ecc.), nell’Area Professionale Giuridica (Avvocati, Notai, ecc.), nell’Area professionale Tecnica (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, ecc.), nell’Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica (Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medie Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitali all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, ecc.) e in altre attività professionali intellettuali.

Quindi è il CCNL applicato ai dipendenti degli studi professionali. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla malattia, dalla comunicazione della malattia all’orario delle visite fiscali, dal periodo di comporto al rischio applicazione delle sanzioni disciplinari per chi non rispetta gli obblighi del lavoratore previsti dal CCNL in tema di malattia.

Comunicazione della malattia

L’art. 102 del CCNL denominato “Normativa” stabilisce la tempistica con la quale il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria malattia.

Il CCNL stabilisce che “Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende”.

Il lavoratore quindi deve provvedere subito a comunicare l’assenza per malattia. In che modo?

Il modo migliore è via email PEC, ma è possibile comunicare lo stato di malattia anche via email ordinaria. E’ possibile comunicare l’assenza per malattia per via telefonica (anche sms o whatsapp), l’importante è rispettare l’obbligo di “dare immediata notizia della propria malattia”.

Cosa significa giustificato e comprovato impedimento?

Quando si parla di giustificato e comprovato impedimento, il contratto si riferisce ad un impedimento che il lavoratore è in grado di provare. E tale impedimento deve essere anche tale da giustificare la mancata comunicazione immediata relativa allo stato di malattia.

Obblighi del lavoratore: certificato telematico di malattia

Oltre all’adempimento relativo all’immediata comunicazione dell’assenza, se possibile prima dell’inizio dell’orario di lavoro, il lavoratore ha anche “l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali”.

Certificato medico telematico di malattia. Il lavoratore quindi dopo aver dato immediata notizia al datore di lavoro relativamente all’assenza, onde evitare sanzioni disciplinari che in seguito vedremo, deve andare dal medico e far inviare il certificato telematico di malattia.

Il CCNL prevede infatti che “Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall’art. 55-septIes del D.Lgs. n. 165/2001e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’Inps (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito Internet dell’Istituto) e delle strutture sanitarie”.

E in tal senso “È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso”.

In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Inps.

Nel caso in cui il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

L’assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 89 è dal Titolo XXXIII (Norme Disciplinari).

Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell’attestazione medica.

Rientro dalla malattia

Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.

Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo.

In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo XXXII (Risoluzione del rapporto di lavoro), con l’esclusione dell’indennità di mancato preavviso.

Retribuzione e integrazione malattia nel contratto studi professionali

Il CCNL degli studi professionali prevede un trattamento economico pieno per il lavoratore, tranne che per il periodo che va dal quarto al ventesimo giorno di malattia, dove il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione, di cui il 50% a carico dell’Inps e il 25% a carico del datore di lavoro.

Il CCNL prevede il trattamento economico di malattia: “Durante il periodo di malattia previsto dall’articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell’Inps e ad un’integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

  • 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
  • 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno (il 50% a carico Inps e il 25% a carico del datore di lavoro;
  • 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi (il 66,66% a carico dell’Inps e il 33,33% a carico del datore di lavoro).

Il motivo per il quale, quindi, qualche lavoratore potrebbe notare un abbassamento dello stipendio netto collegato alla malattia sta nella circostanza che dal quarto giorno di malattia al ventesimo giorno, la retribuzione non è piena ma spetta al 75%,

Quota giornaliera per malattia e infortunio – Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio. Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'Inps e dall’Inail. Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.

Malattia del lavoratore con contratto a tempo determinato. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Malattia apprendisti nel CCNL studi professionali. Gli apprendisti, ossia coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ma anche le altre tipologie di apprendistato, hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti non apprendisti. Nel CCNL infatti è previsto il “Trattamento malattia od Infortuni” degli apprendisti: “Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti non apprendisti”.

Visita fiscale

Il CCNL prevede che “Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico”.

Ciò significa che il datore di lavoro può richiedere all’Inps una visita fiscale. Il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità e gli obblighi a suo carico.

Obblighi del lavoratore durante la malattia. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Fasce di reperibilità dipendenti studi professionali

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Sanzioni in caso di assenza alla visita medica di controllo

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo reperibilità comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, nonché l’obbligo dell’immediato rientro nella sede di lavoro, in caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste all’articolo 91 del presente contratto.

Quando l’assenza per malattia è ingiustificata e il lavoratore rischia il licenziamento in tronco

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore che non ottempera all’immediata comunicazione rischia sanzioni disciplinari.

Il CCNL prevede che “in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto”.

Lo stesso CCNL contiene una norma generale sulla giustificazione delle assenze che prevede che “Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o a chi ne fa le veci; in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’essenza stessa sarà considerata ingiustificata”.

L’assenza ingiustificata non dà diritto alla retribuzione. La prima conseguenza è di natura economica. L’art. 92 stabilisce che “Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista al successivo Titolo XXXIII (Norme Disciplinari).

Quindi oltre alla giornata non retribuita in busta paga, il lavoratore rischia anche le sanzioni previste dalle norme disciplinari. E lo stesso CCNL prevede che l’assenza per malattia che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dalle norme disciplinari.

Vediamo quindi quali sono queste norme disciplinari.

L’art. 140 del CCNL Studi professionali elenca le sanzioni disciplinari che il datore di lavoro, dietro contestazione disciplinare ai sensi dello Statuto dei lavoratori, può applicare: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 del contratto sulle assenze ingiustificate e del presente contratto per i ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

  1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
  2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
  3. multa in misura non eccedente l’importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
  4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
  5. licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
  6. licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

 Secondo quanto previsto dall’art. 2119 del c.c. è fatta salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 6 (licenziamento per giusta causa) si applica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Le parti del presente contratto individuano come tali:

  • quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le norme di cui all’articolo 2105 c.c., violazione del vincolo fiduciario, la concorrenza, la grave violazione del segreto d’ufficio, nonché nel caso previsto dall'articolo 92 (giustificazione dette assenze) del presente Contratto;
  • grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico competente, l’assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
  • assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia;
  • aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione fuori dal rapporto di lavoro.

Pertanto il lavoratore che non dà immediata comunicazione della malattia, e che comunque non comunica tale stato di malattia entro un giorno dall’inizio della stessa, non ha giustificato l’assenza ai sensi dell’art. 92 del CCNL ed in base alla norme disciplinari del CCNL può rischiare il licenziamento per giusta causa, licenziamento che è previsto anche se il lavoratore rifiuta la visita medica di controllo o è assente ingiustificato alle visite di controllo.

Periodo di comporto: 180 giorni

Uno degli aspetti disciplinati dal CCNL è il periodo di comporto, ossia il numero massimo di giorni di malattia che il lavoratore può richiedere avendo diritto alla conservazione del posto, oltre il quale il datore di lavoro può provvedere al licenziamento.

L’art. 104 del CCNL stabilisce che “Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell’anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del periodo di comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni partendo a ritroso dell’ultimo evento morboso”.

Patologie gravi: periodo di comporto fino a 270 giorni

Il contratto collettivo prevede che “Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione, ai fini dell’inoltro della domanda di rimborso all’ente bilaterale, di cui all’art. 105 (trattamento economico di malattia).

Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l’emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto.

Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all’art. 98, c. 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un’integrazione tale da raggiungere:

  • per il 7° e 8° mese: 100% della retribuzione,
  • par il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l’Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell’Inps. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’Inps non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità a carico dell’istituto; se l’indennità stessa è corrisposta dall'Inps in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero dello giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell’anno di calendario in corso.

Aspettativa non retribuita per malattia di 120 giorni oltre il periodo di comporto

 Oltre al periodo di comporto di 180 giorni, esistono anche ulteriori periodi di conservazione del posto. Il CCNL prevede che ”nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 (centottanta), sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici”.

Ai lavoratori affetti dalle particolari malattie di cui al comma due dall’art. 98 del presente Contratto, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 270 (duecentosettenta) giorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti sarà, prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 8 (otto) mesi in aggiunta al periodo di conservazione del posto, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa non retribuita per malattia, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

In assenza della richiesta di aspettativa e trascorsi i periodi di 180 e 120 giorni e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità.

Il periodo di malattia è considerato utile al fine dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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