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Mini-Aspi 2012: la nuova indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Chi ha lavorato come dipendente per 78 giorni di calendario nell’anno solare ha diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, che dal 2013 diventerà Mini-Aspi (assicurazione sociale per l’impiego). Necessari anche 2 anni di anzianità contributiva. La presentazione della domanda va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Vediamo tutti gli aspetti relativi ai requisiti, calcolo dell’indennità e presentazione della domanda e modalità di pagamento.
A cura di Antonio Barbato
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mini assicurazione sociale per l'impiego 2013

Nei periodi di disoccupazione involontaria, a seguito della perdita del posto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa, i lavoratori dipendenti possono aver diritto ad una prestazione da parte dell’Inps, ossia l’indennità di disoccupazione. E’ prevista dalla normativa previdenziale l’erogazione di una indennità ordinaria, se si è in possesso di almeno 52 settimane di contributi nel biennio precedente, oppure la possibilità di ricevere una indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (che dal 2013 diventa Mini-Aspi 2012). Vediamo quali sono i requisiti per l’ottenimento di quest’ultima.

Ai lavoratori che non possono far valere il possesso di 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento o anche dimissioni volontarie per giusta causa), requisiti richiesti per l’indennità di disoccupazione ordinaria, può essere concessa una indennità di di tipo parziale, ossia l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Dal 2013 tale indennità sarà sostituita dalla Mini-Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti abrogata,, l’art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata Mini-ASpI 2012, che di fatto ha gli stessi requisiti (ma non lo stesso calcolo dell’importo spettante, come vedremo).  Approfondiamo tutti gli aspetti.

Requisito: 78 giorni di calendario lavorati. Il requisito richiesto per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti  è l’aver lavorato uno più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda. Le 78 giornate possono essere state lavorate nell’anno anche in maniera non continuativa, ossia in mesi diversi e per datori di lavoro diversi.

SOMMARIO:
A chi spetta e chi è escluso
I requisiti ridotti
Calcolo indennità
Presentazione domanda e pagamento

Lavoratori a cui spetta l'indennità e gli esclusi

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai seguenti lavoratori:

  • Ai lavoratori con almeno 78 giorni di calendario lavorati nell’anno;
  • Agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda, che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima;
  • Agli insegnanti non di ruolo;
  • Ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
  • Ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
  • Ai detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
  • Ai lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato (occorre far riferimento alla specifica mansione che gli stessi svolgono all'interno del settore dello spettacolo nel senso che non spetta nei casi in cui il lavoratore operi effettivamente "nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti o la prestazione costituisca espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorra l'apporto e l'opera dell'imprenditore” e alla sentenza della Corte di Cassazione n° 12355 del 20 maggio 2010);
  • Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time. 

Lavoratori esclusi: a chi non spetta. In alcuni casi l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non spetta. Non ne hanno diritto i seguenti lavoratori:

  • extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale (Circolare 123 del 1999);
  • lavoratori iscritti nella Gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602 del 1970;
  • soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958;
  • soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
  • caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
  • lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale;.
  • Ai lavoratori titolari di pensione diretta;
  • Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (tranne dimissioni per giusta causa; e dimissioni di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, ossia dai 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo di età del bambino).

Indennità per le dimissioni per giusta causa. In merito all’ultimo punto in elenco, va precisato l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", indicate dalla giurisprudenza. Secondo quest’ultima sono dimissioni per giusta causa: il mancato pagamento della retribuzione; le molestie sessuali; le modifiche peggiorative delle mansioni lavorative; il mobbing; le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro; il comportamento ingiurioso. Per maggiori informazioni vedremo dimissioni e Aspi (ex indennità di disoccupazione).

Dimissioni e più rapporti di lavoro. Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro. E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare. Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità.

I requisiti ridotti per l’indennità e per la Mini-Aspi: 78 giorni di lavoro

Per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione (e nel 2013 della Mini-Aspi 2012) sono necessari i seguenti requisiti:

  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
  • avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Calcolo dei 78 giorni. Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; Sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale, come in caso di scioperi, congedi non retribuiti, ecc. Bisogna precisare che per il computo delle 78 (o più) giornate non è necessaria la copertura contro la disoccupazione ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa.

Quando l’indennità di disoccupazione non spetta: i periodi non indennizzabili. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non spetta per:

  • le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell'anno;
  • le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l'Impiego;
  • le giornate coperte dall'indennità di mancato preavviso;
  • tutti i periodi di lavoro autonomo;
  • tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602 del 1970;
  • i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
  • i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
  • i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
  • i periodi di inoccupazione fra una commessa e un'altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.

Lavoro a progetto, Gestione separata e indennità di disoccupazione. Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata la presenza di iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata non è ostativa al diritto all’indennità, fermo restando il principio che le giornate di attività svolte in tale settore non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.

Il lavoratore preciserà, con dichiarazione di responsabilità, il periodo di attività, specificando se la stessa sia stata svolta in qualità di libero professionista o con committente. Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre l'autocertificazione dell’assicurato o l'attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto. Tale periodo non è indennizzabile. Qualora la durata del contratto di collaborazione sia contestuale all'attività subordinata, quest'ultima viene presa in considerazione ai fini del diritto e della misura e prevale sull'attività parasubordinata.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

La misura dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, come l’indennità ordinaria, è legata alla retribuzione percepita dal lavoratore richiedente. Mentre per l’indennità con requisiti ordinari viene presa a riferimento la retribuzione degli ultimi tre mesi, per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti la retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. La retribuzione è comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni.

Il calcolo della Mini-Aspi 2012 dal 2013. La prestazione dall’anno 2013 sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI 2012, che è differente. Ossia nelle seguenti misure:

  • 75% della retribuzione di riferimento (come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma, ossia retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due  anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33);
  • e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

L’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione Mini-Aspi 2012 avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Il calcolo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (fino al 2012). L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata per le prestazioni per l’anno 2011 ed erogate nell’anno 2012 prima dell’abrogazione, spetta in una misura differente rispetto alla Mini-Aspi 2012 (pur se quest’ultima richiede gli stessi requisiti). Spetta infatti:

  • nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2012 (relativo al 2011) sono pari ad Euro 906,80, ed Euro 1.089,89;
  • per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
  • per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. Se superiori a 180, per un numero pari alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, le giornate retribuite anche se non lavorate, le giornate di carenza e quelle già indennizzate ad altro titolo.

Per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita.

Sono altresì considerate giornate effettivamente lavorate la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti cinque giornate. Nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali. 

Incompatibilità e cumulabilità dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità è incompatibile con:

  • i trattamenti pensionistici diretti;
  • i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità postsanatoriale (IPS);
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità e paternità;
  • le altre prestazioni previdenziali (esempio Cassa integrazione guadagni, mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  • l'assegno di incollocabilità e di in collocamento. 

Mentre l’indennità è cumulabile con:

  • pensioni indirette;
  • pensioni di guerra;
  • invalidità civile;
  • assegno sociale;
  • rendite da infortunio;
  • pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
  • pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva. 

L’accredito dei contributi figurativi. I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fini pensionistici). Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

Presentazione domanda entro il 31 marzo e le modalità di pagamento

A differenza dell’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari, la cui domanda è presentabile entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti c’è una scadenza fissa. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. Anche per il 2013, con la Mini-Aspi, la presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 2 aprile (31 marzo e 1 aprile sono festivi).

La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo DS21 e presentata alla sede Inps competente o prenotata tramite contact center, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione, e deve essere corredata da tanti modd. DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento, solo se non rilevabili da uniemens o perché non aggiornato o perché presenti giornate di malattia o nel caso di lavoro part time. 

Modalità di pagamento dell’indennità. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene pagata direttamente dall'Inps. L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta. 

Trasformazione del trattamento: da requisiti normali a ridotti. Il lavoratore può presentare domanda di disoccupazione con requisiti normali possedendo però solo i requisiti previsti per l’indennità con requisiti ridotti. In questo caso dopo aver opportunamente respinto tale domanda, su richiesta di riesame da parte del lavoratore, si potrà procedere all’accoglimento della domanda "trasformata" in requisito ridotto, qualora la stessa risulti presentata nei termini stabiliti per questa prestazione.

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