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Ministero del lavoro: chiarimenti in materia di ricorso al lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro con un interpello ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo del lavoro intermittente per le prestazioni rese da addetti all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e spettacoli, nonché relativamente alla figura di autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza. Non rientrano tra le attività che richiedono un lavoro discontinuo, escluse dai limiti di età previsti per il lavoro a chiamata. Ma solo se l’operaio non svolge altre mansioni integrate nell’evento, nel concerto o nello spettacolo.
A cura di Antonio Barbato
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Con l’interpello n. 7 del 30 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’attività di addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e spettacoli non rientra tra i lavori discontinui per i quali non ci sono i limiti di età previsti nel lavoro intermittente (vietato nella fascia di età tra i 25 anni e i 45 anni). In secondo quesito il Ministero conferma che anche le attività di autista soccorritore e soccorritore di ambulanza non rientrano nel Regio Decreto n. 2657 del 1923 che riguarda le occupazioni a carattere discontinuo, escluse dai limiti introdotti per il lavoro a chiamata. In sostanza, per queste attività il ricorso al lavoro a chiamata deve rispettare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Ma a meno che l’operaio non svolga anche altre attività integrate nell’evento o nello spettacolo.

L’oggetto dell’istanza di interpello riguarda il lavoro intermittente e la possibilità di ricorso a tale tipologia contrattuale in maniera sostanzialmente libera per le attività del Regio Decreto n. 2657 del 1923 recante la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario. I settori specifici oggetto di chiarimenti riguardano le seguenti figure professionali: addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli, e autista soccorritore e soccorritore di autoambulanza.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti dalla Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, operando un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Inoltre sulla possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l’equiparazione di tali figure alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza”, menzionata al punto n. 21 della tabella, sempre del R.D. n. 2657 del 1923.

Questo Regio Decreto, che indica le attività a carattere discontinuo, è preso a riferimento dalla normativa sul lavoro intermittente tra le ipotesi in cui la  stipulazione di contratti di lavoro intermittente è libera, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.

Il Ministero nell’interpello n. 7 del 30 gennaio 2014 risponde sugli addetti all’installazione: “In via preliminare, occorre verificare se le figure degli addetti all’installazione di addobbi, palchi o stand prospettate dall’istante possano essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.

Nello specifico, il n. 43 contempla le attività espletate da “operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”, mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.

Sulla base di tali definizione, non sembra possibile operare una equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente prodromiche ovvero successive, seppur funzionalmente connesse, all’evento e allo spettacolo.

Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva”.

I requisiti anagrafici soggettivi citati dal Ministero nell’interpello riguardano uno dei nuovi casi introdotti dalla Riforma Fornero, ossia che è ammessa la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età”. Per maggiori informazioni vediamo il lavoro intermittente dopo la riforma Fornero.

Il settore dello spettacolo senza vincolo di 400 giornate triennali. Il Ministero nell’interpello fa un’importante precisazione: “Riguardo al settore dello spettacolo, si ricorda inoltre che, per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013”. Le 400 giornate di lavoro intermittente nel triennio, infatti, è un altro dei limiti introdotti al lavoro a chiamata.

Il Ministero poi fa un richiamo alla normativa sulla salute  e sicurezza sul lavoro, dopo gli eventi tragici avvenuti nel settore con alcune morti: “ Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione in ordine al fondamentale ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore”.

La risposta al quesito sui soccorritori: “In risposta al secondo quesito, non sembra possibile altresì ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” di cui al punto n. 21 della tabella citata. La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.

Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento”. Che sono sempre i limiti di età di 25 anni e 45 anni, soprattutto.

Cosa succede se l’operaio addetto svolge anche altre mansioni

A seguito della pubblicazione della risposta all’interpello n. 7/2014, con una lettera circolare del 13 marzo 2014 il Ministero del Lavoro ha fatto pervenire ulteriori chiarimenti sul ricorso al lavoro intermittente per le prestazioni lavorative degli addetti all’installazione di addobbi, plachi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli. Le precisazioni riguardano il caso in cui l’addetto non svolga esclusivamente le attività di installazione o smontaggio del parco prima e dopo un concerto e/o spettacolo, ma quando lo stesso lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per qualsiasi necessità che potrebbe manifestarsi durante l’evento stesso.

Il Ministero ha precisato che con l’interpello n. 7 del 2014 di cui sopra ha inteso “escludere la possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente, anche in considerazione delle problematiche organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili ne settore, negando l’equiparazione tra le categorie professionali sopra menzionate e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D. n. 2657 del 1923, solo nella misura in cui i suddetti operai risultino incaricati unicamente all’installazione/smontaggio/allestimento dei palchi, ovvero ad espletare attività, di natura logistica, prodromiche o successive rispetto all’evento e allo spettacolo”.

Continua il Ministero nella lettera circolare: “Nella diversa ipotesi in cui tali operai siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente prodromiche o successive all’evento ma pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni, ecc., appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio Decreto (“operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografi e televisivi” e/o “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”).

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