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Modello 730, le novità del 2013: dall’IMU alle detrazioni fiscali del 50% e 55%

Dal meccanismo di sostituzione IMU sull’IRPEF, che consente di non pagare le imposte sui redditi e le relative addizionali regionali e comunali, se si è pagata l’imposta municipale propria, alle novità riguardanti i redditi prodotti all’estero in zone di frontiera, le detrazioni del 50% per recupero del patrimonio edilizio e del 55% per risparmio energetico. Vediamo le novità del modello 730 2013.
A cura di Antonio Barbato
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novita 2013 del 730

Come ogni anno i contribuenti italiani, lavoratori e pensionati, ed in generali i percettori di un reddito, possono essere tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello più utilizzato è il modello 730. La normativa fiscale riserva, vuoi per manovre finanziarie, vuoi per leggi di stabilità, sempre novità in materia. Nel 2012 c’è stata l’introduzione dell’IMU, l’imposta municipale propria, che ha sostituito la vecchia ICI, ad esempio.

Vediamo pertanto, sulla base delle variazioni intervenute sulle tasse, imposte e contributi, quali sono le novità del modello 730 2013 per i redditi del 2012 che, ricordiamo, va presentato entro il 31 maggio 2013, se il contribuente si rivolte ad un Centro di assistenza fiscale (CAF), oppure entro il 30 aprile 2013, se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico.

Le novità più importanti riguardano l’IMU 

Ebbene sì, l’imposta municipale propria (IMU) ha degli effetti anche sul modello 730 2013. Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU:

  • sul reddito dominicale dei terreni;
  • sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.

Sul reddito agrario, invece, continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi (Irpef). Per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati e non affittati, continuano ad applicarsi l’Irpef e le relative addizionali. Questo ovviamente se sono dovute.

La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nei seguenti campi:

  • nel “quadro A – redditi dei terreni”  alla colonna 9;
  • nel “quadro B – Redditi dei fabbricati” e più precisamente alla “Sezione I – Redditi dei fabbricati – Tassazione ordinaria e cedolare secca” alla colonna 12.

Chi presta assistenza fiscale, quindi CAF e professionisti abilitati, ma anche datore di lavoro o ente previdenziale se il lavoratore ha optato per questa soluzione, esporrà nel prospetto di liquidazione, più precisamente nella sezione Altri Dati, l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad IMU. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo “11” (immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o “patti in deroga”) o il codice “12” (immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato”, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa).

Per maggiori informazioni sul rapporto tra IMU e Irpef, e per le informazioni riguardanti gli immobili parzialmente locati o locati per una parte dell’anno e gli effetti del pagamento dell’imposta municipale propria sull’Irpef da pagare,  vediamo il meccanismo di sostituzione IMU – IRPEF.

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento.

Le altre novità

Oltre alle novità riguardanti il reddito dei fabbricati e dei terreni, ci sono anche ulteriori novità riguardanti i redditi di lavoro dipendente, le nuove detrazioni fiscali del 50% per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio o del 36% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, oltre a nuove opportunità di erogazioni liberali e destinazioni dell’8 per mille. Vediamole.

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito. 

Novità, detrazioni fiscali del 50%. Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 9 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non è più prevista la possibilità, peri contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Franchigia sui contributi sanitari per RC auto. I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede la cifra di 40 euro.

Nuove destinazioni dell’8 per mille e nuove erogazioni liberali deducibili. E’ possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale o alla Chiesa Apostolica in Italia. E’ possibile, inoltre, dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.

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