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Monetizzazione ferie non godute: quando scatta il divieto

Le ferie sono un diritto, costituzionalmente garantito, del lavoratore al quale lo stesso non può rinunciare. Esiste infatti il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Tuttavia il mancato godimento delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro fa sorgere il diritto all’indennità sostitutiva, che spetta in busta paga a seguito delle dimissioni o del licenziamento o scadenza del contratto a termine. Vediamo quali sono i limiti e le modalità del riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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A cura di Sara Mazzarella
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divieto di monetizzazione ferie

Il diritto alla ferie matura durante il rapporto di lavoro in relazione ai periodi di lavoro effettivamente prestato. In pratica ogni mese di lavoro il dipendente matura dei giorni di ferie e ciò anche durante il periodo di prova e di preavviso. Le ferie non godute genericamente non possono essere monetizzate. Vediamo quando scatta il divieto di monetizzazione e perché.

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore (art. 36 della Costituzione) in quanto le ferie hanno, unitamente ai riposi settimanali, il compito di permettere al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche che lo stesso impiega nell’espletamento dell’attività lavorativa.

La normativa sul godimento delle ferie

Le ferie maturate, di regola 26 giorni per ogni anno solare, devono essere godute entro l’anno e, comunque, non oltre 18 mesi dall’anno di maturazione, così come stabilito dal D. Lgs. 66/2003. In alcuni casi particolari la contrattazione collettiva può stabilire dei periodi di godimento delle ferie superiori ai 18 mesi. Il piano di ferie viene determinato dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Al fine di garantire il diritto al godimento delle ferie maturate, i Contratti Collettivi e, successivamente, il D. Lgs. 66/2003 (il decreto legislativo che disciplina l’orario di lavoro, le ferie e i riposi) hanno sancito il divieto di monetizzazione delle ferie che impedisce, di fatto, che le ferie possano essere sostituite con un corrispettivo in denaro.

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è rafforzato dalla previsione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, variabile da un minimo di 130 euro ad un massimo di 780 euro. Tale sanzione si applica per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di mancato godimento delle ferie.

Tuttavia può accadere che, al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore non goda delle ferie maturate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in tal caso l’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 stabilisce che “ la monetizzazione delle ferie non godute nell’anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alle quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla legge come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori”.

Spetta, quindi, in tale ipotesi l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore al termine del rapporto (sia esso avvenuto per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni, per scadenza del termine o per licenziamento) non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate.

Quando la monetizzazione delle ferie è sempre possibile

Vi sono, tuttavia, ulteriori ipotesi, così come chiarito dalla giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro, in cui è possibile monetizzare le ferie maturate e non godute durante il rapporto di lavoro.

Si tratta dei seguenti casi:

  • ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno;
  • ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003;
  • ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
  • ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane.

Cosa fare per ottenere la monetizzazione delle ferie non godute

Come detto il lavoratore che durante il rapporto di lavoro non ha goduto delle ferie maturate, se rientra nelle ipotesi di monetizzazione sopra indicate, ha diritto a vedersi corrispondere dal datore di lavoro in busta paga l’indennità sostitutiva delle ferie.

La lettera di richiesta dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. Qualora il datore di lavoro non dovesse provvedere al pagamento dell’ indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore dovrà inviare al proprio datore una lettera, preferibilmente tramite un legale di fiducia, di formale richiesta dell’indennità.

Il ricorso giudiziario. Nel caso in cui anche tale richiesta dovesse rimanere senza risposta da parte del datore di lavoro, al lavoratore non resta che rivolgersi alle Autorità Giudiziarie (Tribunale del Lavoro) per ottenere quanto dovuto. In particolare, se il mancato godimento delle ferie emerge dalle buste paga (solitamente nella parte bassa del cedolino paga sono riportate le ferie maturate, quelle godute e quelle da godere), il lavoratore potrà ottenere un Decreto Ingiuntivo altrimenti dovrà proporre un normale ricorso di lavoro nel quale dovrà dare prova del mancato godimento delle ferie maturate.

Appare necessario ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute si prescrive in  10 anni.

Divieto di monetizzazione per i pubblici dipendenti

Come chiarito l’indennità sostitutiva per ferie non godute è un diritto che sorge esclusivamente nei casi previsti dalla legge così come individuati e ribaditi sia dalla Giurisprudenza che dal Ministero del Lavoro in numerose circolari.

Tale divieto è stato oggi ancor più rafforzato per la categoria dei dipendenti pubblici.

L’art.5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con L. n. 135 del 7 Agosto 2012, ha stabilito, infatti, che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età

Tale normativa, quindi, ribadisce l’obbligo per i dirigenti ed i dipendenti pubblici di godere delle ferie, dei riposi e dei permessi così come previsto dalla legge e dai contratti collettivi, ma vieta in modo categorico e senza eccezioni, il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie, permessi e riposi maturati e non goduti durante il rapporto di lavoro.

A differenza, quindi, dei dipendenti del settore privato,  dall’entrata in vigore del D. L. n. 95/2012, non è più possibile la monetizzazione delle ferie, e pertanto, verranno disapplicate tutte le norme legali e contrattuali che la consentivano.

Come chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica il divieto di monetizzazione non trova applicazione in tutti i casi in cui il mancato godimento delle ferie non dipenda dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.  Spetterà, quindi, ai dirigenti e dipendenti pubblici l’indennità sostitutiva delle ferie nei casi di cessazione del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o in caso di decesso del dipendente.

Ugualmente, il Dipartimento della funzione pubblica ha specificato che il divieto di monetizzazione si applica solo a partire dal 07 luglio 2012 ( entrata in vigore del D.L. n. 95/2012) e, pertanto, non opera:

  • per i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012;
  • in tutti i casi in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore del decreto legge e la fruizione non è stata possibile a causa della ridotta durata residua del rapporto di lavoro oppure per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto cui segua la cessazione (ad esempio, un periodo di aspettativa);
  • uniche deroghe ammissibili al divieto di monetizzazione delle ferie sono quelle connesse a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o in caso di decesso del dipendente.

E’ questa quindi la speciale disciplina dettata per i dipendenti pubblici, i quali evidentemente sono destinatari di una normativa diversa dai dipendenti del settore privato.

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