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Nessuna penalizzazione per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni

La Legge di Stabilità 2015 sospende dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 la penalizzazione per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni di età. Ecco a quanto ammontava la riduzione percentuale dell’importo pensionistico e quanto guadagnano sull’importo della pensione i lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi (uomini) o 41 anni e 6 mesi (donne), negli anni 2015, 2016 e 2017.
A cura di Antonio Barbato
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pensione a 62 anni

La legge di Stabilità 2015 tra le tante misura in materia previdenziale contiene una buona notizia per coloro che ambiscono ad andare in pensione anticipata a meno di 62 anni avendo accumulato 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Questi lavoratori possono andare in pensione anticipata senza subire le penalizzazioni dell’1% o 2% sull’importo pensionistico previste per ogni anno di età anticipata rispetto ai 62 anni.

Un comma della legge di Stabilità ha previsto infatti la sospensione delle penalizzazione per la pensione anticipata prima dei 62 anni dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità per i lavoratori precoci in grado di andare in pensione anticipata prima dei 62 anni. 

Il comma 113 dell’unico articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190 del 2014) stabilisce testualmente: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.

La norma sostanzialmente elimina gli effetti del terzo e quarto periodo dell’art. 24 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 2001 in materia di penalizzazioni. Questo articolo 24 nella prima parte introduce l’accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014”. A questi aumenti poi va aggiunto l’aumento di 3 mesi per effetto della speranza di vita, come in seguito vedremo.

Lo stesso articolo 24 si conclude con la norma che introduce la penalizzazione, ora sospesa fino al 2017: “Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi”. E questo articolo non si applica dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per effetto dell’intervento previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

La Legge di Stabilità 2015, con il comma 113 dell’art. 1, ha quindi portato una buona notizia per coloro che hanno la possibilità di andare in pensione con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini, e 41 e 6 mesi di contributi per le donne, e che raggiungono tali requisiti in un’età relativamente giovane tenuto conto del numero consistente di anni di lavoro necessari. A partire dal 2015, infatti, non si applica nessuna riduzione percentuale, nessuna penalizzazione sull’importo pensionistico, se i predetti requisiti di contribuzione (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) sono maturati prima del compimento dei 62 anni di età.

A quanto ammontava la penalizzazione

Prima dell’intervento della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), basta leggere la norma di cui sopra inserita nell’ultima parte dell’art. 24, questi lavoratori, che hanno iniziato a lavorare in un età precoce, si vedevano applicare, in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni, una penalizzazione dell’1% per ogni anno anticipato rispetto ai 62 anni di età.

Penalizzazione sull’importo pensionistico spettante che saliva al 2% per ogni anno di accesso alla pensione anticipata rispetto ai 60 anni di età.

Praticamente una persona che ha iniziato a lavorare a 18 anni, e che dopo 42 anni di lavoro si ritrovava a poter accedere alla pensione a 60 anni di età, subiva una decurtazione, una penalizzazione del 2%.

Addirittura chi maturava i requisiti previsti a 58 anni, nonostante i 41 o 42 anni e 6 mesi di lavoro, subiva una penalizzazione del 6% sull’importo della pensione calcolata col sistema misto o retributivo. Si trattava di una brutta decurtazione. Che per coloro che raggiungono i requisiti dal 2015, e anche per il 2016 e 2017, non si applica più.

Va precisato, la penalizzazione non è abrogata dalla legge, ma sospesa. Nel senso che il comma che prevede queste penalizzazioni, come si legge nello stesso comma 113 dell’art. della Legge di Stabilità 2015, non si applicano per chi accede alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2015 ed entro il 31 dicembre 2017. Per chi maturerà i requisiti dopo tale data, torna il discorso delle penalizzazioni.

Va ricordato che per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, se per l’anno 2015 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento dei 42 anni e 6 mesi di lavoro per gli uomini, e 41 anni e 6 mesi di lavoro per le donne, per l’anno 2016 il requisito aumenta di 4 mesi, quindi sono necessari rispettivamente 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi. Per maggiori informazioni vediamo pensioni dal 2016 necessari 4 mesi di lavoro in più.

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