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Niente benefici Legge 407/1990 sulle trasformazioni a tempo indeterminato

L’Inps in una circolare ha escluso il riconoscimento dei benefici della legge 407/1990 (sgravi dal 50% al 100% sui contributi da versare), soppressi dalla Legge di Stabilità, sulle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Restano agevolate solo quelle entro il 31/12/2014. Ai datori di lavoro è concesso però il nuovo esonero contributivo fino a 8.060 euro annui.
A cura di Antonio Barbato
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esonero contributivo e legge 407 del 1990

Dopo la soppressione dei benefici della Legge 407/1990 a partire dal 1 gennaio 2015, arriva una chiusura da parte dell’Inps anche la riconoscimento degli sgravi del 50% o 100% sulle trasformazioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015, pur se riferite a rapporti instaurati nell’anno precedente. L’ente previdenziale chiarisce che trasformazioni agevolate sono solo quelle effettuate entro il 31/12/2014.

La chiusura è netta, il taglio col passato è evidente. Dopo 25 anni sono stati soppressi gli sgravi della legge 407 del 1990 ed è stato introdotto il nuovo esonero contributivo dalla Legge di Stabilità 2015 a partire dal 1 gennaio 2015. E l’Inps conferma che solo quest’ultimo, come agevolazione contributiva, potrà essere applicato sui contratti a tempo indeterminato instaurati nell’anno 2015.

Quali erano i benefici della legge 407/1990. L’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 aveva introdotto ben 25 anni fa incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo.

L’incentivo, utilizzato per circa 130.000 assunzioni all’anno da più di un ventennio, quindi utilizzatissimo, era pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

La misura dello sgravio era del 100%, ossia riferita all’intero ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro, per assunzioni effettuate da imprese artigiane ovvero da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno.

Tale incentivo, come detto, è stato soppresso dalla Legge di Stabilità 2015 a partire dal 1 gennaio 2015, scatenando analisi dure e reazioni, ed è quindi in vigore solo sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014. L’Inps nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 riguardante il nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, ha precisato alcuni aspetti legati ai benefici della legge 407 del 90 soppressa.

L’Inps: “Con l’introduzione delle norme con le quali sono stati introdotti incentivi all’assunzione generalizzati nei confronti di tutti i datori di lavoro e riferiti, sotto il profilo soggettivo, a tutti i lavoratori che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’art. 1, comma 121, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha previsto che “i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Benefici Legge 407/90 non concessa alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Continua l’Inps: “Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

Conclude l’Inps: “Si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza (ossia il triennio).

Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle nuove previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 con riferimento alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015”.

Pertanto l’Istituto blocca in maniera perentoria il riconoscimento degli ormai ex incentivi della Legge 407/1990 anche per quei datori di lavoro che, in presenza dei requisiti, intendevano beneficiare degli sgravi trasformando contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015, ossia nel 2014, e quindi quando era ancora in vigore l’art. 8, comma 9 della Legge 407/1990.

Ai datori di lavoro interessati alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con un lavoratore possono però beneficiare, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, della possibilità di avere l’esonero dei contributi fino a 8.060 euro previsto dalla Legge di Stabilità per i nuovi contratti a tempo indeterminato. La stessa circolare Inps n. 17 del 2015 ha stabilito infatti che l’incentivo viene riconosciuto anche sulle trasformazioni di contratti in un contratto a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni vediamo le condizioni previste dall’Inps per l’esonero contributivo sulle assunzioni 2015.

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