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Nuova indennità per i lavoratori del settore dei call center

Una nuova indennità viene riconosciuta ai lavoratori del settore dei call center. Il Ministero del Lavoro ha emesso il Decreto n. 22764 del 12 novembre 2015 con il qual riconosce un indennità pari alla cassa integrazione guadagni straordinaria (80% della retribuzione) ai lavoratori dei call center con più di 50 unità. Vediamo quali sono i diritti dei lavoratori riconosciuti nel testo ufficiale del Decreto firmato dal Ministro Poletti.
A cura di Antonio Barbato
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cassa integrazione nei call center

Il Ministero del Lavoro ha esteso alcune tutele destinate ai lavoratori cassaintegrati ai lavoratori del settore call center. Ha infatti emesso un decreto con il quale viene riconosciuta una nuova indennità ai lavoratori del settore call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, pari al trattamento di cassa integrazione straordinaria. L’indennità, che è pari a quanto previsto per la cassa integrazione, viene erogata solo ai lavoratori con più di 50 unità.

Il Decreto è il n. 22764 del 12 novembre 2015. Vediamo il contenuto.

L’art. 1 del Decreto n. 22763 del 12 novembre 2015 recita: “In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compreso gli apprendisti ed escluso i dirigenti), appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria”.

L’indennità spettante ai lavoratori dei call center è quindi pari alla cassa integrazione straordinaria e ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.

A carico delle imprese è dovuto un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 14settembre 2015 in materia di cassa integrazione guadagni, come in seguito specificato:

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Quindi al lavoratore per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale (ossia l’indennità in questo caso) sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

Il Decreto Ministeriale si conclude con la seguente dicitura: “Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di integrazione salariale, in quanto compatibili”. Quindi va presa a riferimento la normativa sulla cassa integrazione guadagni.

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