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Operazione Poseidone sui professionisti della Gestione Separata: i chiarimenti Inps

I professionisti con cassa iscritti alla Gestione Separata possono essere tenuti al versamento del contributo soggettivo all’Inps. Chi non ha compilato il quadro RR del modello Unico PF rischia di subire la massima sanzione del regime sanzionatorio: l’evasione contributiva (il 30%). Con un messaggio, viene chiarito come fare istanza di riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali.
A cura di Antonio Barbato
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gestione separata professionisti con cassa

L’Inps ha emesso un importante messaggio riguardante gli accertamenti inviati ai liberi professionisti, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995. L’ente previdenziale in questi casi, per la sola mancata presentazione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, ha applicato le sanzioni per evasione contributiva (30%) anche se l’Unico è stato regolarmente presentato. Ma c’è una via d’uscita indicata appunto dal messaggio n. 821 del 15 gennaio 2014.

L’intervento dell’Istituto sull’argomento si è reso necessario perché sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito al regime sanzionatorio applicato, alla possibilità di riconoscere la riduzione delle sanzioni civili e le modalità della riduzione stessa.

Perché sono obbligati al versamento alla Gestione Separata Inps. Lo spiega il messaggio dell’Inps n. 821 del 15 gennaio 2014: “Per tali soggetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l’obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il  contribuente, non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima, è soggetto all’obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, così come disciplinato dal D.M. 281/96 all’art. 6, il pagamento della contribuzione alla Gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria”. Quindi o nella propria cassa di appartenenza oppure verso la Gestione Separata, un contributo obbligatorio è dovuto.

Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata: quando scatta. L’iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l’attività professionale ai sensi dell’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la  vecchiaia ed i superstiti:

  • i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
  •  nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico;
  •  e gli incaricati  alla vendita a domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. 

Adempimenti del professionista con cassa obbligato a versare contributi alla Gestione Separata

In considerazione di quanto sopra, il messaggio n. 821 del 15 gennaio 2014 chiarisce che “il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti:

  • iscrizione alla Gestione separata, nel caso in cui non c’è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa;
  • compilazione e trasmissione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all’art. 50 c bis del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l’anno d’imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l’eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato – anche a saldo zero. 

In presenza di denuncia ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede alla liquidazione e riscossione anche dei contributi previdenziali assicurativi ai sensi dell’art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73.

Chi non presenta il quadro RR del modello Unico PF subisce sanzioni per evasione

Il messaggio dell’Inps entra nel dettaglio delle sanzioni per i professionisti che non provvedono alla compilazione e trasmissione del quadro RR sezione 2 del modello Unico Persone Fisiche: “Se la denuncia è mancante del quadro RR sez. 2, l’Agenzia delle Entrate considera comunque corretto ai fini fiscali l’adempimento. L’Inps, in questo caso, controlla i dati reddituali, denunciati nelle dichiarazioni fiscali (modello Unico), trasmessi dagli uffici finanziari in applicazione dell’art. 83, comma 1, del D.L. 112/2008, per verificarne l’eventuale omissione contributiva”.

Ne consegue, che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l’iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia l’art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000 (ossia l’evasione contributiva). Tale orientamento risulta confermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, SSUU, n. 4808/05, Sezione Lavoro, n. 28966/11), che ha precisato come la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell’evasione, in quanto fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.

L’art. 116, comma 8 della legge n. 338 del 2000 disciplina le sanzioni di omissione contributiva ed evasione contributiva: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’Istituto, seguendo tali disposizioni, come precisa il messaggio n. 821,  “con l’operazione Poseidone ha quantificato e notificato al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il  regime dell’evasione”. Ossia quella prevista dalla lettera b), la più pesante. 

L’istanza per la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali 

A seguito di tale operazione, però, sono emerse anche problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/96 e la normativa generale della legge 335/1995 e del relativo decreto attuativo D.M. 281/1996.

L’Istituto ha dato istruzioni fin dal 1996, con circolare n. 112 – punto 2.1 quarto capoverso – ed in linea con quanto disciplinato dal D.M. 281/1996 all’art. 6, per l’assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all’iscrizione ad albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza.

Tale orientamento, costantemente applicato, ha ricevuto conferma dalla recente norma d’interpretazione autentica prevista nella legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 18 comma 12. Tale norma si è resa necessaria al fine di dirimere il conflitto sorto nella giurisprudenza di merito, testimoniato, tra l’altro, dalle sentenze del tribunale di Aosta (sent. n. 32/2011) o del tribunale di Roma (sent. n. 3326/2011).

La norma di interpretazione autentica ha precisato, infatti, che i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza.

L’Inps ha spiegato tale norma con la circolare 99/2011, riportando alcuni casi esemplificativi (ad esempio il caso di Architetto o Ingegnere, che, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale insegnante, produce anche un reddito professionale di arte e professione, inquadrato nel novero dell’art. 53, comma 1del TUIR, non assoggettato ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria).

In ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, testimoniata dalla necessità dell’intervento del legislatore sul punto con norma di interpretazione autentica, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all’art. 18, comma 12 della legge n. 111 del 15 luglio 2011, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecendenti il 6 luglio 2011 quanto disposto dall’art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che:

  • Il soggetto produca apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali,
  • Il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione,
  • Non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. 

L’istanza di riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata con le modalità attualmente previste, ossia con istanza telematica da parte del contribuente o suo intermediario.

Il comma 15 dell’art. 116 della legge n. 338 del 2000 prevede la seguente disposizione: “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

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