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Pagamento stipendi in contanti: oltre i 1000 euro solo bonifico o assegno

La Manovra Monti ha ridotto a 1.000 euro la soglia di tracciabilità ed utilizzo del contante. Ciò influisce sul pagamento degli stipendi e delle pensioni oltre mille euro. I datori di lavoro dovranno pagare i dipendenti tramite bonifico o assegno bancario con la clausola non trasferibile. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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antiriciclaggio

La Manovra Monti ha sensibilmente abbassato la soglia di tracciabilità della normativa antiriciclaggio. Dal 2012 l’utilizzo del contante è limitato ad un massimo di 1.000 euro. Si tratta di una nuova riduzione (prima era 2.500 euro), che influisce sul sistema di pagamento delle retribuzione, soprattutto sugli stipendi superiori a mille euro, per i quali non è più consentito un pagamento in contante. La norma modificata è quella relativa all’antiriciclaggio.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. L’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 stabilisce al comma 1, come modificato dalla Riforma Monti con l’art. 12 della Legge n. 214 del 2011, che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A”.

Soglia di tracciabilità ridotta da 12.500 a 1.000 euro. La norma che regolamenta la materia è quindi il Decreto antiriciclaggio, il D. Lgs. n. 231 del 2007. In origine il limite per l’uso del contante era fissato in 12.500 euro, poi con il Decreto legge n. 78 del 2010 la soglia dell’utilizzo del contante è stata ridotta a 5.000 euro per poi essere ridotta ulteriormente a 2.500 euro con il Decreto Legge n. 138 del 2011. La Manovra Monti ha poi ridotto ulteriormente, e in una misura rilevante per il pagamento di stipendi e pensioni, la soglia a 1.000 euro.

Il consistente abbassamento della soglia di tracciabilità a 1.000 euro influisce ora sul sistema di pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti, nonché ai collaboratori di aziende e professionisti. Quindi il contante può essere utilizzato fino a 999,99 euro, oltre andranno utilizzati gli altri strumenti tracciabili.

Il pagamento delle pensioni oltre 1.000 euro e la proroga fino al 1 luglio. Anche per le pensioni c’è il limite di erogazione della pensione in contanti fissato a 1.000 euro, quindi i pensionati che percepiscono una rata di pensione superiore a tale cifra dovranno incassarla tramite l’accredito su conto corrente oppure l’utilizzo di altri strumenti tracciabili, come carte prepagate o libretto postale ordinario nominativo.

Il divieto all’utilizzo del contante nel pagamento delle pensioni Inps e Inpdap sarebbe dovuto scattare dal 7 marzo, ossia tre mesi dopo l’entrata in vigore della Manovra Monti, poi il Decreto semplificazioni n. 16 del 2012 ha prorogato il termine prima al 1 maggio e poi al 1 luglio con la legge di conversione n. 44 del 2012. Da questa data stop alle pensioni in contanti. Per maggiori informazioni vediamo il pagamento delle pensioni oltre 1.000 euro.

Strumenti di pagamento dello stipendio consentiti oltre i 1.000 euro: bonifico o assegno bancario. Non c’è alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale. Ma l’azienda che deve erogare al lavoratore una retribuzione, uno stipendio di una cifra superiore a 1.000 euro è tenuta a non utilizzare il contante. Se il lavoratore non accetta un pagamento tramite bonifico, il datore di lavoro ha la facoltà di corrispondergli la retribuzione mediante assegno bancario o postale.

Assegno oltre 1.000 euro con clausola “non trasferibile”. In quest’ultimo caso, salvo diversi accordi tra le parti, il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato per il cambio dell’assegno. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 ossia che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

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