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Pensionamento anticipato lavoratori poligrafici: dal 2014 necessari più anni di contributi versati

Per il pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici arriva un incremento del requisito contributivo necessario l’accesso anticipato alla pensione: Passa da 32 anni a 35 anni nel 2014, 36 anni nel 2015, 37 anni dal 2016, il numero di anni di contributi versati che il lavoratore deve possedere per il prepensionamento. La norma riguarda i dipendenti di aziende editoriali in crisi. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Con un regolamento di armonizzazione sono stati variati i requisiti per l’accesso alla pensione di alcune categorie di lavoratori. Tra i requisiti modificati ci sono quelli per il pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici, dipendenti di aziende editoriali in crisi. E’ stato aumentato il numero di anni di contributi necessari per avere accesso al prepensionamento. Il requisito contributivo sale a 35 anni nel 2014, 36 anni nel 2015 e 37 anni dal 2016. Sono interessati i lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici.

Il Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha previsto all’art. 24, comma 18, l’emanazione di un regolamento per “l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto pressol’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP”. E tra queste categorie per le quali ci sono stati degli interventi legislativi ci sono i lavoratori poligrafici. Il regolamento si occupa del prepensionamento.

L’Inps nella circolare n. 86 del 3 luglio 2014 specifica le modifiche normative intervenute per l’accesso anticipato alla pensione di questa categoria di lavoratori poligrafici, generalmente inquadrati con il CCNL Poligrafici (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani) oppure con il CCNL grafica ed editoria.

Il regolamento di armonizzazione sopra richiamato, all’articolo 3, costituito da un unico comma, reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi. 

Viene modificato l’art. 37, comma 1, lettera a) della legge n. 416 del 1981 in materia di requisito contributivo da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini dell’accesso al beneficio del prepensionamento. Si tratta degli anni di contributi versati che il lavoratore poligrafico deve aver conseguito nel corso della vita lavorativa per ottenere l’accesso al pensionamento anticipato. Gli anni di contributi versati sono certificati nel proprio estratto conto contributivo dell’Inps.

Il regolamento appone delle modifiche al numero di settimane, mesi o anni di contributi utili per il prepensionamento, sostituendo la vecchia normativa con delle nuove disposizioni. Vediamo queste variazioni normative.

L’art. 3 del regolamento, alla lettera a), modifica l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, stabilendo che le parole: “almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488”, sono sostituite dalle seguenti:almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

Lo stesso articolo 3, alla lettera b), prevede che le parole: “sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni” sono soppresse. La medesima disposizione, alla lettera c) stabilisce che le parole: “ l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni” sono soppresse.

L’Inps nella circolare precisa: “l’articolo 3 del regolamento modifica, a far tempo dal 1° gennaio 2014, il solo requisito contributivo.  Restano, pertanto, confermate le indicazioni generali in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici, diramate con le richiamate circolari n. 107 del 2002 e n.127 del 2011, per quanto compatibili”.

32 anni di contributi come requisiti contributivi vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014. L’articolo 3 del regolamento, in vigore dal 2014, come abbiamo visto sostituisce i vecchi requisiti. Rileggendo le parole sostituite, si evince che fino al 31 dicembre 2013 è stato in vigore il vecchio art. 37 della legge n. 416 del 1981, che fu già modificato nel 2001: I contributi mensili che, fino al 2013, il lavoratore poligrafico doveva possedere per avere accesso al prepensionamento erano pari ad almeno 384 contributi mensili o 1664 contributi settimanali.

Quindi, il trattamento di pensionamento anticipato, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, veniva concesso (fino al 31 dicembre 2013) sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere dall’assicurato nella predetta assicurazione generale obbligatoria, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di trentacinque anni. Dal 2014 ci sono modifiche agli anni di contributi necessari per avere accesso al pensionamento anticipato, vediamole.

Nuovi requisiti contributivi dal 2014: almeno 35 anni e 3 mesi di contributi versati. Le modifiche introdotte dall’art. 3, e sopra descritte, innalzano gli anni di contributi necessari per il prepensionamento. Il regolamento, come abbiamo visto, prevede che dal 2014 prevede che, per accedere al pensionamento anticipato, un requisito contributivo di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ma questi requisiti sono da adeguare alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

Pertanto, ai fini dell’accesso al prepensionamento in argomento, gli assicurati devono risultare in possesso delle seguenti anzianità contributive a far tempo dal 1° gennaio 2014:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 35 anni e tre mesi (requisito adeguato alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, 36 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2018, 37 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita). 

I requisiti negli anni 2014 e 2015 sono adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, che attua l’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti dal 2016 in poi sono da adeguare alla nuova speranza di vita che verrà stabilita in futuro da un nuovo Decreto Ministeriale. In linea teorica si prevedono ulteriori tre mesi da aggiungere a quelli sopra indicati.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, vanno considerati utili tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari o da riscatto. La contribuzione figurativa è utilizzata senza alcuna esclusione.

Domanda di ricongiunzione. Qualora in favore del lavoratore poligrafico assicurato risultino accreditati contributi nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ove l’assicurato intenda ricongiungere gli stessi nell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del perfezionamento del diritto al prepensionamento, la domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979 va presentata prima della decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato.

Totalizzazione di periodi assicurativi esteri. Per i lavoratori poligrafici nessun limite: I periodi assicurativi italiani possono essere totalizzati con quelli esteri in base alle disposizioni della regolamentazione dell’Unione europea e agli accordi bilaterali in vigore, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il pensionamento anticipato, analogamente a quanto stabilito per le pensioni di vecchiaia.

Mancata attribuzione di incrementi convenzionali. L’Inps precisa che il trattamento di prepensionamento, verificata la sussistenza del requisito contributivo minimo appena descritto, ed in presenza di ogni altra condizione prevista dalla legge n. 62 del 2001, è liquidato sulla base dell’anzianità contributiva accreditata in favore dell’assicurato, senza attribuzione di incrementi convenzionali, in applicazione del disposto di cui alla lettera b) dell’articolo 3 del regolamento, che prevede la soppressione, nell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, delle parole “sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni”.

Una volta maturati gli anni di contributi versati (35 anni e 3 mesi nel 2014 ad esempio), la liquidazione della pensione è effettuata sulla base dell’intera anzianità contributiva accreditata in favore dell’assicurato.

Caducazione del limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva. L’articolo 3, lettera c) del regolamento prevede la soppressione, nell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, delle parole “l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni”. Pertanto, è venuto meno il predetto limite di trentacinque anni fissato dalla previgente disciplina ai fini dell’attribuzione dell’incremento di tre anni dell’anzianità contributiva fatta valere dall’assicurato.

A chi si applica la previgente normativa 

La recente normativa introdotta dal regolamento di armonizzazione esplica i suoi effetti sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, fatti salvi i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei lavoratori che ora vediamo. 

Lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2013. Sono tra i destinatari della previgente normativa. L’articolo 1 del regolamento, recante disposizioni generali, al comma 2, stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento stesso, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

L’Inps nella circolare: “Al riguardo, su indicazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota dell’Ufficio Legislativo pervenuta il 23 maggio 2014, si precisa che i lavoratori poligrafici che maturano entro il 31 dicembre 2013 una anzianità contributiva minima di 32 anni possono accedere al pensionamento anticipato, secondo la previgente disciplina illustrata con circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011, a condizione che siano collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013”. 

Lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria. Ci sono alcuni lavoratori poligrafici che pur maturando i requisiti a partire dal 2014, restano nella normativa previgente. L’articolo 11 del regolamento di armonizzazione, recante norme derogatorie, prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti contemplati nelle lettere dalla a) alla g) del citato articolo 11.

La lettera g) individua tra i destinatari della deroga in argomento i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, finalizzata al prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Da ciò deriva che i lavoratori poligrafici, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento sulla base di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013, continuano ad accedere al prepensionamento con 32 anni di anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a tre anni, e comunque non superiore a 35 anni, ancorché detto requisito contributivo venga perfezionato successivamente al 31 dicembre 2013.

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