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Piccola mobilità: niente incentivi sulle assunzioni, resta il bonus di 190 euro

L’Inps dal 2013 non riconosce più gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità, consistenti nella riduzione dei contributi al 10% previsto per gli apprendisti. Chiariti alcuni aspetti con il Ministero del lavoro, l’ente previdenziale conferma che gli incentivi sono cessati, anche per le proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato. Possibile fruire solo del bonus di 190 per le assunzioni di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori in piccola mobilità

L’Inps scioglie la riserva sugli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in piccola mobilità. Dal 2013 non è più previsto il riconoscimento dell’incentivo, sotto forma di contribuzione ridotta e agevolata al 10% previsto per gli apprendisti, per le assunzioni dei lavoratori in piccola mobilità effettuate dai datori di lavoro. Non solo non sono previsti per le assunzioni a partire dall’anno 2013, ma gli incentivi cessano alla data del 31 dicembre 2012. Ovviamente, non sono riconosciute le agevolazioni neanche per le proroghe e trasformazioni dei contratti stipulati entro il 2012 ed avvenute nel 2013.

Per questi lavoratori è attivo l’incentivo per le assunzioni di lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi, il bonus di 190 euro al mese per 12 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, o 6 mesi per le assunzioni a tempo determinato.

Con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l’Inps, a parziale scioglimento delle riserve contenute nella circolare n. 13 del 2013, ha fornito chiarimenti inerenti gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 148 del 1993, la cosiddetta piccola mobilità.

Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. La circolare n. 13 del 2013 comunicava che “per l’anno 2013, dalla Legge di Stabilità, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti. Ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991”. Ossia in questo caso, gli iscritti alla piccola mobilità trattati come gli altri assunti nelle liste di mobilità, con l’assunzione agevolata con contributi pari al 10% per apprendisti.

Poi la circolare concludeva dicendo: “Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni,  comunque avvenute, gli incentivi non possono essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si fa pertanto riserva di successive indicazioni”. E proprio con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013 l’Inps conferma le proprie disposizioni, dopo l’intervento del Ministero.

La circolare n. 13 comunicava anche che “rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi  previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991”. 

Ecco cosa comunica l’Inps con la nuova circolare riguardo i lavoratori in piccola mobilità, circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, e dopo aver chiarito la questione con il Ministero:

  • non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  • non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  • in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. 

L’apertura verso il bonus di 190 euro. Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Per maggiori informazioni vediamo l’incentivo di 190 euro per le assunzioni di lavoratori licenziati. 

Incentivi per l’apprendistato di lavoratori in mobilità. C’è un riflesso anche sulle assunzioni legate all’apprendistato. La circolare comunica che “la mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei rapporti istaurati, ex art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n.  167 del 2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo, saranno forniti i criteri per individuare la disciplina contributiva applicabile dopo i necessari chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. 

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