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Prestazioni occasionali 2017 [GUIDA]

Il Governo ha introdotto una nuova normativa sulle prestazioni occasionali 2017, che sostituisce i voucher. Resta in piedi la normativa sul lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) nel limite di 5000 euro annui. Con le nuove PrestO per le imprese, al lavoratore spettano 9 euro/ora netti esentasse, con un minimo di 36 euro/giorno per massimo 4 ore lavorative. Per le prestazioni rese in favore delle famiglie (Libretto famiglia) il compenso è di 8 euro netti/ora. Previsti obblighi comunicativi preventivi, a pagare i lavoratori è l’Inps il giorno 15 del mese successivo. Vediamo tutta la normativa, dai limiti economici di 2.500 euro a lavoratore e 5.000 euro/anno per le imprese, al limite di 280 ore annue, fino all’esclusione per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti ed i lavoratori privi di un contratto di lavoro da meno di 6 mesi.
A cura di Antonio Barbato
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nuovi voucher

Li hanno battezzati come nuovi voucher, ma si chiamano PrestO e Libretto famiglia i nuovi contratti di prestazione occasionale sono stati introdotti dal Governo nella Manovra correttiva 2017, dedicati rispettivamente ad imprese e famiglie. Le nuove Prestazioni occasionali 2017 consentono al lavoratore che presta la propria attività lavorativa in favore di imprese e professionisti, un incasso netto di 9 euro, anziché 7,5 euro com’era previsto dai vecchi voucher. Per coloro che svolgono prestazioni occasionali in favore delle famiglie, con il Libretto famiglia, sarà possibile incassare 12 euro lordi, di cui 10 euro netti in tasca.

A pagare il lavoratore sarà l’Inps il giorno 15 del mese successivo.

Viene introdotto un limite economico di utilizzo delle prestazioni occasionali, più stingente rispetto alla vecchia normativa sui voucher: 2.500 euro a lavoratore e 5.000 per ogni impresa all’anno.

Prestazioni occasionali che saranno vietate per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti.

Non solo, per combattere l’uso distorto di tali prestazioni occasionali, viene introdotto un limite di 280 ore annue, che si affianca ai limiti economici, ma anche e soprattutto un compenso minimo di 36 euro al giorno, che potrà essere riferito ad massimo di 4 ore, rispecchiando così l’importo di 9 euro/ora netti in tasca ed esentasse per il lavoratore.

Il costo per l’azienda sale a oltre 12 euro/ora in quanto è dovuta a carico dell’utilizzatore il versamento dei contributi all’Inps, in quanto il lavoratore viene iscritto alla Gestione Separata Inps, ed il versamento dei premi Inail.

Dai limiti economici di 5.000 euro, di cui 2.500 per ogni lavoratore, ai limiti di 280 ore in un anno, al compenso minimo per il lavoratore 36 euro al giorno, dal divieto per le aziende con più di 5 dipendenti ai divieti per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro o cococo negli ultimi 6 mesi con la medesima azienda, vediamo tutta la nuova normativa sul nuovo contratto di prestazione occasionale che sostituisce i voucher, nonché la normativa sul Libretto famiglia che sostituisce i voucher utilizzati soprattutto nel settore domestico.

Il nuovo contratto di prestazione occasionale

I voucher, come tutti sappiamo oramai, sono stati abrogati con tutta la normativa sul lavoro accessorio (art. 48, 49 e 50 del D. Lgs. n 81/2015 (Jobs Act) dal Decreto Legge n. 25/2017 convertito nella Legge n. 49/2017. Dal 17 marzo 2017 in poi quindi non è più possibile utilizzare i voucher. Per sopperire alla scomparsa dei voucher, è stato introdotto l'art. 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in vigore dal 23 giugno 2017, che appunto introduce la disciplina delle prestazioni occasionali.

Prima di tutto va detto e sottolineato quindi che i “vecchi voucher” non saranno sostituiti con dei “nuovi voucher”, ma viene introdotto un vero e proprio contratto di prestazione occasionale con dei limiti di natura economica e riferibili agli utilizzatori, ma anche divieti e limiti riguardanti la platea dei lavoratori.

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Tale contratto, che riguarda imprese e professionisti in qualità di utilizzatori, viene differenziato dal Libretto famiglia, che invece è la nuova normativa che sostituisce i voucher riguardo alle famiglie come utilizzatori.

La nuova normativa stabilisce che alle prestazioni occasionali, in generale, possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti economici e normativi che vedremo, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

Approfondiamo in questo speciale la misura in favore delle imprese.

Le differenze con il lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile)

La normativa che ha sostituito i voucher introducendo il contratto di prestazione occasionale può portare il lettore a pensare che questa nuova normativa sia la normativa sulle Prestazioni occasionali 2017.

Ma nella maggior parte dei casi, con prestazione occasionale, si ci riferisce al lavoro autonomo occasionale, ossia le ricevute di prestazione occasionale che spesso vengono rese dai giovani e lavoratori precari entro il limite di 5.000 euro e che si concretizzano in una ricevuta per la prestazione occasionale con tanto di ritenuta d'acconto del 20% pagata dal committente.

Bene, il lavoro autonomo occasionale appena descritto è quello che si riferisce al contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile. Questa tipologia di prestazioni è ancora in vigore, non ha subito modifiche dalla nuova normativa sulle prestazioni occasionali, che è andata a sostituire i voucher. Quindi è bene chiarire che sono due cose diverse, entrambe possibili.

Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione. Questa tipologia di attività, non essendo esercitata abitualmente, trattandosi quindi di un lavoro autonomo occasionale rientra fiscalmente tra i redditi diversi di cui alla lettera l) dell'art. 67 del TUIR, unitamente all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Dal punto di vista fiscale, come vedremo, ci sono differenze tra le prestazioni occasionali (ex voucher) e il lavoro autonomo occasionale. Mentre le prime sono esentasse, le seconde, come abbiamo detto, sono imponibili ed infatti sulle stesse viene pagata la ritenuta a titolo d'acconto e poi colui che ha reso la prestazione dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per integrare la tassazione dovuta al Fisco, oppure eventualmente, recuperare in parte le ritenute d'acconto versate, beneficiando della detrazione per redditi da lavoro autonomo.

Limiti economici delle prestazioni occasionali

Tornando alle prestazioni occasionali, per quanto riguarda le imprese e/o datori di lavoro, o per meglio dire “gli altri utilizzatori diversi dalle persone fisiche non datori di lavoro e le famiglie”, viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale che, come si leggere letteralmente, “è il contratto mediante il quale un utilizzatore…, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti”.

Il legislatore introduce quindi un nuovo contratto di prestazione occasionale ma ne limita l’utilizzo a determinati utilizzatori, ad un determinato numero di ore, oltre ad introdurre dei limiti di natura economica. Vediamo i commi richiamati cosa significano.

La nuova normativa, come abbiamo detto, contiene la disciplina delle prestazioni occasionali, quindi introduce un nuovo contratto di prestazione occasionale. E la prima cosa che disciplina il Governo è l’introduzione di limiti economici annui, così com’era previsto per i voucher e per le prestazioni occasionali.

Si legge nel testo definitivo che “Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro”.

Detti importi, come precisato dall'Inps nella circolare n. 107 del 5 luglio 2017, "sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione".

Quindi in sostanza il lavoratore potrà lavorare con un contratto di prestazione occasionale nei confronti delle imprese con due paletti fondamentali:

  • Può lavorare fino a 2.500 euro per ogni singola impresa all’anno;
  • e comunque fino a 5.000 euro all’anno per la totalità delle imprese.

Ma, rispetto ai voucher che erano di utilizzo illimitato per le imprese, c’è l’introduzione di un altro importante limite di 5.000 euro legato alle imprese utilizzatrici. Esse non potranno andare oltre i 5.000 euro annui di contratti di prestazione occasionale, nei confronti della totalità dei lavoratori impiegati con tale contratto nell’anno civile.
Come si calcola l’anno civile. Va ricordato che il riferimento all’anno civile comporta che non si calcola per forza l’anno solare inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ma si intende 365 giorni di calendario.

Quando è possibile utilizzare prestazioni occasionali oltre 5.000 euro

Come abbiamo visto, la normativa introduce un importante paletto per le imprese, ossia che “per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro”.

Ma lo stesso legislatore introduce una deroga per il calcolo del limite di 5.000 euro di contratti di prestazione occasionale da parte delle imprese in un anno civile: “Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

In sostanza le imprese che utilizzano tali soggetti, in particolare giovani under 25 anni, pensionati e persone disoccupate che abbiano rilasciato la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per impiego o DID online sul sito dell’Anpal), possono superare i 5.000 euro annui, fino a stipulare contratti di prestazione occasionale, nel utilizzassero solo questi soggetti agevolati, fino ad un massimo di 6.666 euro.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Escluse le imprese con più di 5 dipendenti

La normativa che introduce il contratto di prestazione occasionale per le imprese e i professionisti e che introduce il Libretto famiglia per le famiglie, o per meglio dire per “le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa”, nel introdurre la possibilità di stipulare il nuovo contratto con modalità semplificate a copertura di lavori occasionali e saltuari di ridotta entità, introduce appunto dei veri e propri divieti di utilizzo da parte delle imprese interessate.

Per quanto riguarda i divieti, la normativa specifica esplicitamente che “È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Quindi viene confermata l’esclusione, che era prevista anche nei voucher, in caso di contratto di appalto. Ma viene introdotto un altro importante divieto: quello relativo ai datori di lavoro che abbiano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Confermato il divieto nel settore edilizio.

Calcolo limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato

Come abbiamo visto, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

Computo part-time. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

Compenso di 9 euro netti ai lavoratori

Rispetto ai vecchi voucher che garantivano al lavoratore un compenso netto di 7,5 euro a fronte di un valore nominale di 10 euro, con il nuovo contratto di prestazione occasionale sale il compenso ai lavoratori.

Nel testo definitivo viene previsto che “La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Compenso di 9 euro esentasse. La nuova normativa conferma l’agevolazione fiscale prevista per i voucher, ossia che i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, con il nuovo contratto di prestazione occasionale che sostituisce i voucher, hanno diritto ad un compenso esentasse.

Nel testo definitivo si legge infatti che “I compensi percepiti dal prestatore sono:

  • esenti da imposizione fiscale,
  • non incidono sul suo stato di disoccupato;
  • e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

A pagare i lavoratori è l’Inps il giorno 15 del mese successivo

Come vedremo, la normativa prevede che il datore di lavoro versi all’Inps il compenso destinato ai lavoratori. La normativa prevede che “l’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore”.

Attraverso la piattaforma informatica, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

  • tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
  • in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare.

Necessario l'Iban per il pagamento delle prestazioni occasionali

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

L'Inps non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

 

Nuovi voucher? Alle imprese costano 12,41 euro/ora

Quando era in vigore la normativa sui voucher, il lavoratore veniva retribuito con 7,5 euro per ogni ora di lavoro, per un costo nominale di ogni singolo voucher di 10 euro. Quindi il costo orario per l’impresa utilizzatrice era di 10 euro totali.

Con l’introduzione del nuovo contratto di prestazione occasionale, il ricorso ai lavoratori beneficiari comporta un costo superiore per le imprese.

La norma, infatti, non solo introduce un compenso netto di 9 euro ma anche tale disposizione: “Sono interamente a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso,
  • e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

In sostanza il costo effettivo per l’azienda sale del 36,5% in quanto va versata la contribuzione alla Gestione Separata nella misura del 33% del compenso e va anche assicurato il lavoratore presso l’Inail nella misura del 3,5% del compenso, che è sempre di 9 euro netti. Ne consegue che il costo per l’azienda è pari a 12,41 euro per ogni ora, a fronte di un compenso netto ed esentasse del lavoratore di 9 euro, così distribuiti:

  • 9 euro netti al lavoratore;
  • 2,97 euro contribuzione IVS all'Inps;
  • 0,32 euro di premio Inail;
  • 0,12 euro come oneri gestionali.

Nuovi voucher? Minimo 36 euro/giorno a lavoratore

Il legislatore, per combattere l’uso elusivo della normativa sulle prestazioni occasionali, che non a caso sostituiscono la normativa sui voucher, ha introdotto un importante paletto all’utilizzo giornaliero di tali prestazioni occasionali.

Attraverso la piattaforma Inps, che come vedremo, gestisce l’erogazione effettiva dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il compenso pattuito con il lavoratore.

E tra le comunicazioni obbligatorie ce n’è una relativa al compenso. Andrà infatti comunicato “il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica”.

Quindi tale compenso non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Pertanto il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore almeno 36 euro al giorno e per tale compenso di 36 euro minime, che è inteso come minimo, l’utilizzatore potrà dichiarare al massimo 4 ore. Ovviamente le parti sono libere di andare oltre le 36 euro al giorno e le 4 ore al giorno.

Per ogni giornata di lavoro part-time di 4 ore attraverso le prestazioni occasionali l'azienda sostiene un costo di 12,37 euro ad ora per 4 ore, ossia 49,64 euro.

Esclusi chi ha avuto un contratto con la stessa azienda

Oltre ai limiti economici, che riguardano sia il lavoratore che l’impresa utilizzatrice, ed ai divieti che riguardano le imprese utilizzatrici, il legislatore ha introdotto anche uno specifico divieto riferibile ai lavoratori che hanno intrattenuto un rapporto entro i 6 mesi precedenti con la stessa azienda.

E più precisamente “Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”.

Pertanto, pur sé il contratto di prestazione occasionale va nella direzione dei lavoratori precari, c’è un importante paletto introdotto dal legislatore. Ossia i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro sia subordinato che parasubordinato presso lo stesso datore di lavoro, per i primi 6 mesi, durante i quali probabilmente percepiranno la Naspi, non possono svolgere prestazioni occasionali e quindi stipulare contratti di prestazione occasionale ai sensi della nuova normativa, con lo stesso datore di lavoro.

Diritti dei lavoratori retribuiti con i nuovi voucher

Il testo definitivo, dopo aver introdotto i limiti annuali al ricorso alle prestazioni occasionali, quindi ai nuovi voucher chiamati PrestO (acronimo di Prestazioni occasionali), sia per le imprese che per i lavoratori, introduce alcune norme a tutela del lavoratore:

  • “Il prestatore ha diritto all’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pertanto con i nuovi voucher, o per meglio dire con il nuovo contratto di prestazione occasionale il  lavoratore viene iscritto alla Gestione Separata dell’Inps ed ha diritto all’assicurazione IVS, ossia contro invalidità, vecchiaia e superstiti.

Non solo, il lavoratore che presta la propria attività lavorativa con il contratto di prestazione occasionale, avrà diritto ad alcune tutele del lavoratore subordinato come:

  • il diritto al riposo giornaliero (11 ore consecutive di riposo al giorno);
  • la pausa da lavoro (generalmente 1 o 2 ore);
  • i riposi settimanali (quindi diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni);
  • Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Adempimenti delle imprese e dei lavoratori

Analogamente a quanto era previsto dalla normativa sui voucher, per le imprese utilizzatrici ci sono degli adempimenti obbligatori, anche in termini di comunicazioni preventive.

Nella normativa si legge che “Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore che sia datore di lavoro, versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali”.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

  • direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del Lavoro);
2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi: registrazione del prestatore; tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.

Quindi la prima cosa che va segnalata è che le imprese che intendono utilizzare i contratti di prestazione occasionale devono effettuare una registrazione su una piattaforma informatica Inps e versare i compensi sempre su tale piattaforma. Poi sarà l’Inps a retribuire i lavoratori in maniera diretta, tramite bonifico o accredito sull’IBAN.

Per avere accesso alle prestazioni “gli utilizzatori (datori di lavoro) e i prestatori (lavoratori) sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici”.

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152”.

Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori. Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

  • per le Pubbliche Amministrazioni;
  • per le imprese agricole;
  • per gli altri utilizzatori.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

La comunicazione preventiva

Oltre alla registrazione sul portale con conseguente versamento, il datore di lavoro che intende utilizzare i contratti di prestazione occasionale è tenuto a due comunicazioni, una preventiva e l’altra successiva all’utlizzo del lavoratore.

La comunicazione preventiva: “Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l’oggetto della prestazione;

d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;

eil compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica”.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

La comunicazione di revoca entro 5 giorni

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni ed all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

L'Inps, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Gli sms al lavoratore inviati dall'Inps

Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;

b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;

c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

La comunicazione nel mese successivo

Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Sanzioni

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla pubblica amministrazione, del limite di importo  di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 Nel settore agricolo il limite di 2.500 euro va rapportato alla retribuzione oraria.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva almeno un’ora prima della prestazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo (da parte di datori di lavoro con più di 5 dipendenti, imprese del settore agricolo, edile e in caso di appalti) si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Dai voucher al “Libretto Famiglia”: ecco cosa cambia

Veniamo ora a quanto ha previsto il legislatore per le famiglie, ossia il Libretto famiglia.

All’interno del contratto di prestazione occasionale, come abbiamo già detto, viene prevista una doppia normativa. Alle prestazioni infatti possono fare ricorso: “le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia” oppure “gli altri utilizzatori”, che sono appunto le imprese e i professionisti.

Quando la prestazione di lavoro occasionale è chiesta da una famiglia, o per meglio dire da “persone fisiche, non l’esercizio dell’attività professionale o d’impresa”, allora la normativa cambia.

Ciascuna di queste persone in qualità di utilizzatore “può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS”, sempre con le modalità previste già per le imprese, “ovvero presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare. 

Voucher baby sitting accreditati sul Libretto famiglia: “Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati”.

Un lavoratore con Libretto famiglia costerà 10 euro/ora

Se con i voucher il costo era di 7,5 euro netti e 10 euro lordi, con il Libretto famiglia il costo sale a 8 euro netti al lavoratore ma come costo per la famiglia resta a 10 euro lordi.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Contributi alla Gestione separata e assicurazione Inail: “Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; l’importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali”.

Facendo due conti quindi ad una famiglia che intende retribuire una colf o badante per una prestazione occasionale, oppure un insegnamento privato supplementare, oppure un’assistenza domiciliare ai bambini o ad una persona anziana, oppure anche lavori di pulizia in casa, manutenzione o giardinaggio, spenderà un totale di 12 euro ad ore così distribuiti:

  • 8 euro netti per il lavoratore, 1,65 euro di contributi all’Inps e 0,25 euro per l’assicurazione Inail e 0,10 euro per finanziamento degli oneri gestionali.

Il lavoratore viene pagato dall’Inps il giorno 15 del mese successivo. La procedura è analoga a quella prevista per le imprese. A pagare il lavoratore sarà l’INPS che provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Procedure. Attraverso la piattaforma informatica, poi, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Ovviamente anche nel caso delle famiglie, per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24. E nel caso del Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Prestazioni occasionali nelle Amministrazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 ore annue, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Settore agricolo

Vediamo ora quando sono possibili i nuovi voucher nel settore agricolo, o per meglio dire le prestazioni occasionali.

Come abbiamo visto, Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato “da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.

Nel settore agricolo quindi viene consentita la prestazione occasionale solo se riguarda i seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

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