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Prestazioni occasionali in agricoltura 2017 [GUIDA]

Le prestazioni occasionali sono consentite anche in agricoltura. La nuova normativa che sostituisce i voucher consente, alle imprese agricole con meno di 5 dipendenti, di stipulare contratti di prestazione occasionale in favore di pensionati, giovani con meno di 25 anni di età e persone disoccupate, oltre che per percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Vediamo la normativa, i requisiti, netto al lavoratore e costo orario per le aziende.
A cura di Antonio Barbato
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voucher agricoltura

Il Governo ha approvato una nuova normativa sulle prestazioni occasionali che sostituisce i voucher, abrogati. Sono consentite le Prestazioni occasionali in Agricoltura solo ed esclusivamente in favore di aziende agricole con meno di cinque dipendenti e per la stipula di contratti di prestazione occasionale in favore di determinate categorie di lavoratori. Si tratta dei pensionati, dei giovani con meno di 25 anni, dei disoccupati e dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Il costo del lavoro dipende dall’aerea professionale del lavoratore.

Al posto dei voucher quindi è stata approvata una normativa che introduce il contratto di prestazione occasionale (Cpo), che è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La normativa sulle prestazioni occasionali ha vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale “da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.

Vediamo quindi quando è consentito in agricoltura il ricorso ai nuovi voucher, al contratto di prestazione occasionale.

Nel settore agricolo quindi viene consentita la prestazione occasionale solo se riguarda i seguenti soggetti:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Aziende agricole beneficiarie

Vediamo ora chi può utilizzare le prestazioni occasionali in agricoltura.

Esse possono essere utilizzate esclusivamente da aziende agricole con non più di cinque dipendenti.

Per il computo dei dipendenti, per i part-time/intermittenti si computano in proporzione; esempio: due assunzioni part-time al 50% valgono 1.

Per il computo dei dipendenti si fa riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di inizio lavoro con le prestazioni occasionali (prestO).

Esempio: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, per non superare il limite dei 5 dipendenti si computa la media da novembre 2016 – ottavo mese precedente – ad aprile 2017 – terzo mese precedente.

Quali lavoratori si possono assumere

La circolare dell’Inps n. 107 del 5 luglio 2017 ribadisce quanto previsto dalla normativa.

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in sostanza chi percepisce sussidio di disoccupazione oggi denominata Naspi, o cassintegrati).

Quest'ultima categoria è una novità rispetto alla vecchia normativa sui voucher.

Questi lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato – OTD di più recente pubblicazione.

Non è possibile assumere in questa modalità (“PrestO” – prestazioni occasionali) lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia avuto negli ultimi 6 mesi (o in corso) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto costano le prestazioni occasionali in agricoltura

I nuovi voucher negli altri settori hanno un costo diverso da quelle agricole.

Le aziende non agricole, infatti, hanno un costo minimo orario di € 9,00 netti (€ 12,42 lordi), invece per i privati che intendano assumere badanti/colf bisogna considerare costo orario € 8,00 netti (€ 10,00 lordi).

Per le prestazioni occasionali del settore agricolo, a differenza degli altri settori appena elencati, il compenso minimo orario è pari a quanto stabilito dal ccnl stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti), vale a dire:

  • area 1: € 9,65 (specializzati e specializzati super);
  • area 2: € 8,80 (qualificati e qualificati super);
  • area 3: € 6,56 (comuni).

Sono invece identiche agli altri settori le aliquote relative ai contributi Inps (33%) e ai premi Inail (3,5%) nonché il costo aggiuntivo per oneri di gestione (1%).

Dunque, per semplificare e meglio comprendere i costi, un operaio comune costerà all’ora € 9,02 lordi (e a sua volta il lavoratore percepirà € 6,56 netti a ora prestata).

L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, (limite minimo di utilizzo) anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Pertanto la misura del compenso minimo è la seguente:

  • Area professionale 1: 38,60 euro (specializzati e specializzati super);
  • Area professionale 2: 35,20 euro (qualificati e qualificati super);
  • Area professionale 3: 26,24 euro (comuni).

Siccome il compenso è netto e vanno considerati gli altri oneri, sempre per proseguire l’esempio di prima, € 9,02 x 4 ore = € 36,08 che diventa dunque il limite minimo quotidiano di spesa, lorda, da parte del datore). La misura del compenso delle ore successive, quindi dalla quinta in avanti, è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Limiti massimi di utilizzo

Come per la normativa generale sulle prestazioni occasionali (ex voucher), ogni prestatore può ricevere non più di 5mila euro all’anno, con un limite di € 2.500 per singolo utilizzatore.

Quest’ultimo, a sua volta non può erogare più di 5mila euro di compensi all’anno sommando tutto il personale assunto con le prestazioni occasionali.

Detti importi sono riferiti al netto incassato dal lavoratore, dunque per i suddetti limiti non si considerano i contributi, i premi e le commissioni.

Per i pensionati, studenti under 25, disoccupati (…)  quindi, specificamente per le assunzioni del settore agricolo, il datore può superare il suo limite di € 5.000 totali di un’ulteriore 25% in più, essendo assunzioni dirette a categorie cosiddette “svantaggiate”. dunque, ad esempio, un datore può assumere uno studente e pagarlo fino a € 2.500, contestualmente un pensionato e pagarlo fino a € 2.500 e ancora una persona in stato di disoccupazione e pagarla fino a € 1.250, rientrando dunque ancora nei limiti consentiti.

In caso di superamento dei limiti, il rapporto di lavoro viene convertito in rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze del caso.

Criteri computo dei lavoratori occupati

Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001.

L'Inps sul punto chiarisce che:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del D. Lgs. 81/2015);
  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario; 
 ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Procedura di attivazione

L'unica modalità ammessa per le aziende, per acquistare i nuovi voucher inps 2017 presto, è quella di utilizzare l'apposita piattaforma online dell'Inps.

Le aziende, per acquistare i voucher, dovranno registrarsi alla piattaforma Inps lavoro occasionale presto e poi pagare, il valore dei buoni, tramite modello F24 elide (oppure tramite il portale pagamenti Inps, scegliendo come modalità “pagopa” e utilizzando carte di

credito/debito o pagamento elettronico con addebito in c/c).

Prima dello svolgimento della prestazione è obbligatoria la comunicazione preventiva inps e l'iscrizione da parte del prestatore, in quanto, in base alla nuova legge, è la stessa Inps a pagare direttamente l'importo coperto dai voucher, tramite bonifico entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. una prestazione svolta a cavallo tra due mesi, sarà pagata dall’inps entro il 15 del mese successivo all’ultimo mese di lavoro. esempio: il prestatore ha lavorato il 31 luglio e il 1 agosto; percepirà il compenso dall’inps entro il 15 settembre.

inoltre, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.

Si ricorda che i nuovi voucher rientrano nella normativa D. Lgs. n. 81/2008, ossia negli obblighi minimi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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