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Prima rata Imu in scadenza il 17 giugno 2013: i chiarimenti del Ministero

Il calcolo e relativo pagamento della prima rata IMU può essere anche effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Lo chiarisce il Ministero delle Finanze in una circolare. Questo anche se il comune le comunica. Casi particolari in caso di abitazione principale per alcuni mesi e mutamento dei requisiti impositivi. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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versamento imu in acconto a giugno

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato una circolare contenente alcuni risposte a quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2013. L’incertezza su alcuni punti chiave relativi al versamento da effettuarsi che ha indotto il Dipartimento delle Finanze a pubblicare i propri chiarimenti è dovuta al Decreto Legge n. 35 del 2013 in corso di conversione che stabilisce che può essere pagata l’IMU in acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

La sospensione della prima rata Imu. La prima cosa di cui tenere conto è la novità riguardante i soggetti obbligati al versamento della prima rata IMU, essendo la stessa oggetto di sospensione IMU in attesa di una riforma. L’Imposta municipale propria è sospesa fino al 16 settembre 2013, quindi non va versata la prima rata, per le seguenti categorie:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

Per maggiori informazioni vediamo la sospensione della prima rata IMU. Chiarito che in questi casi la prima rata Imu non è proprio dovuta, vediamo ora i chiarimenti relativi a chi invece deve versare tale acconto.

Imu da pagare in unica soluzione o in due rate, ma sempre entro il 17 giugno 2013. L’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”. Il 16 giugno 2013 è di domenica, quindi la scadenza per il versamento della prima rata di acconto IMU è lunedì 17 giugno 2013.

Con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Ministero delle Finanze ha chiarito la propria posizione in merito all’incertezza determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Come si calcola la prima rata IMU. L’art. 13, , comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.

A questo punto i contribuenti sembrano oscillare tra due opzioni:

  • Versamento della prima rata eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • Versamento tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.

Il versamento della prima rata Imu secondo il Decreto Legge n. 35 del 2013

Per questi motivi il Ministero è intervenuto per chiarire alcuni aspetti, in vista della conversione del Decreto Legge n. 35 del 2013. E’ stato chiesto se, per evitare disagi organizzativi, legati ai tempi di conversione del D. L. n. 35 del 2013, sia possibile dare attuazione anticipata all’emendamento in questione. Quindi versare su aliquote e detrazioni dell’anno precedente (calcolo Imu 2012) e non su quanto pubblicato entro il 16 maggio.

Il Ministero risponde: “A questo proposito, si deve considerare la circostanza che la conversione del D. L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU”.

Nessuna sanzione per chi cambia calcolo dell’IMU. In questo senso, fermo restando “la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni”, il Ministero “ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Prosegue la circolare ministeriale: “Ovviamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013”.

Quindi è data effettiva attuazione a quanto è previsto dal Decreto Legge n. 35 del 2013, almeno in termini di calcolo della prima rata IMU. La circolare fa riferimento anche alla circolare n. 1/DF del 2013, la quale tratta sia l’argomento relativo al ravvedimento operoso sull’Imu 2012 che gli aspetti relativi all’efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU.

Se il Comune non pubblica le aliquote e le detrazioni entro il 16 maggio

A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, da parte del Comune, nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi. E quindi non potranno, quindi, essere presi in considerazione quelli inviati con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.

La lett. b) del comma 4 dell’art. 10 del Decreto Legge n. 35 del 2013 prende in considerazione i versamenti dell’IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda:

  • la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l’invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio;
  • la seconda rata, alla data del 16 novembre In questo caso l’invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre.

La mancata pubblicazione da parte del Comune. La disposizione prende in considerazione l’eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti in parola, stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell’imposta nei termini dovuti:

  • per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, come già detto;
  • per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente. Valgono, a tale proposito, le stesse considerazioni appena svolte al punto precedente.

Riguardo la pubblicazione relativa alla prima rata, la circolare richiama i principi già esposti nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 e precisamente che, nel caso in cui alla data del 16 maggio 2013 non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

La conferma delle aliquote da parte del Comune. Il comune, qualora intenda confermare le aliquote dell’anno 2012, atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione, deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla esclusivamente in via telematica per l’inserimento nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012. Nell’ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, come detto, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge.

Per quanto riguarda la seconda rata, la disposizione relativa al versamento della seconda rata stabilisce chiaramente che le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell’anno di riferimento producono i propri effetti per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo di imposta dell’IMU, che deve essere sempre riferito all’anno solare, come previsto dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il mutamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’IMU

La circolare n. 2/DF del Ministero prosegue chiarendo alcuni punti importanti relativi ai requisiti, in rapporto all’emendamento che prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

L’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione  dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013.

L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Ministero chiarisce che “la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente”.

Abitazione principale diversa dall’anno precedente. A tale riguardo, si può, ad esempio, prospettare il caso in cui, nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Area fabbricabile e terreno agricolo. Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Possesso dell’immobile per meno di 12 mesi. Il Ministero tratta alcuni casi particolari riguardanti le mensilità di possesso di un immobile: “Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga, ad esempio, che:

  • il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012.

In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;

  • il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi.

Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso – in violazione del disposto dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può, quindi, concludere che in tal caso l’interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente”.

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