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Proroga dei termini di versamento e rateizzazione delle imposte 2012

E’ arrivato il differimento per l’anno 2012 dei termini di versamento delle imposte (Irpef, addizionali, cedolare secca) e contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Le scadenze entro il 18 giugno prorogate al 9 luglio e al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Vediamo tutti gli aspetti ed anche cosa cambia sulla rateizzazione delle imposte da Unico 2012.
A cura di Antonio Barbato
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rateizzazione irpef e contributi

Uno degli adempimenti fiscali a cui sono tenuti ogni anno i contribuenti italiani è la presentazione della dichiarazione dei redditi, effettuabile tramite il modello 730 oppure, in successiva scadenza (entro ottobre), il modello Unico. Accanto a questo adempimento molto spesso ce n’è un altro ad esso collegato: il versamento delle imposte dovute. I titolari di partita Iva sono tenuti invece ad optare per la presentazione del modello Unico ed i lavoratori autonomi oltre che versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi sono tenuti anche ai versamenti dei contributi previdenziali.

In tutti questi casi, a partire dal mese di giugno arrivano la scadenza dell’acconto e del saldo dell’Irpef, dei versamenti legati alla cedolare secca, il pagamento degli addizionali comunali e regionali, oltre che i versamenti relativi all’Iva. Quindi per gli italiani è tempo non solo di dichiarazione ma anche di versamenti. E molto spesso è necessario valutare una eventuale rateizzazione delle imposte dovute.

Le scadenze prima della proroga. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere (o meglio dovevano essere, come vedremo) eseguiti entro il 18 giugno 2012 ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (imposta Irpef e addizionali). Per quanto riguarda l’acconto, esso può essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52, oppure in due rate, sempre entro il 18 giugno (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) ed entro il 30 novembre.

Tutte queste scadenze hanno subito una variazione per effetto della proroga voluta dal Governo. Vediamo tutti gli aspetti relativi anche alla rateizzazione delle imposte risultanti da Unico 2012.

La proroga dei termini di versamento

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del  6 giugno 2012 è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti per l'anno 2012. In particolare, l’articolo 1 del decreto ha prorogato il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello 730 e modello Unico), da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dalla dichiarazione unificata annuale.

Più precisamente la proroga riguarda tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (imposta Irpef) ordinariamente fissati al 16 giugno 2012 (prorogato al 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno cade di sabato), il versamento relativo all’imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni, nonché il versamento della cosiddetta cedolare secca.

Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare tali versamenti (quelli entro il 18 giugno) entro le seguenti nuove scadenze:

  • entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti interessati alla proroga. Tale disposizione di proroga interessa in primo luogo, tutte le persone fisiche. Riguarda, inoltre, i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili.

I versamenti di agosto entro il 20 senza maggiorazioni. Dopo che negli ultimi anni era stata prassi del Fisco concedere tale agevolazione ai contribuenti sulle scadenze cadenti in piena estate nel mese di agosto, il Decreto Legge n. 16 del 2012 ha introdotto in via permanente la proroga degli adempimenti fiscali e di versamento delle somme che hanno la scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

La proroga  per il piano per i versamenti rateali delle imposte da Unico 2012

La proroga dei versamenti al 9 luglio delle scadenze del 18 giugno disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi (Irpef, addizionale regionale e comunale), nonché sul versamento rateale dell’acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

La norma che regola la rateizzazione delle imposte. L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 indica precisamente quale è il sistema per i pagamenti rateali delle imposte. Stabilisce che “le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia”.

I contribuenti quindi possono optare per il versamento a rate delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, il modello Unico, nonché dei contributi dovuti agli enti previdenziali (come ad esempio i contributi dovuti per la Gestione separata dell’Inps). Tale versamento dilazionato nei mesi successivi al 18 giugno e fino a novembre va effettuato con l’applicazione di interessi stabiliti a priori dal Fisco.

Scadenze delle rate. Per quanto riguarda le scadenze delle rate, il comma 4 successivo dell’art. 20  stabilisce che il giorno della scadenza delle rate stesse: “I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”.

Nelle istruzioni dell’Unico 2012 c’è elencato tutto il piano di rateizzazione, diviso tra coloro che sono titolari di partita Iva e i soggetti non titolari di partita Iva. Il tasso di interesse, le date di scadenza e il piano di rateizzazione cambiano a seconda dei soggetti interessati, nonché se il contribuente opta per l’inizio dei pagamenti entro il 18 giugno senza maggiorazione oppure con prima rata a partire dal 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Per maggiori informazioni, vediamo il versamento a rate delle imposte da Unico 2012.

La modifica al piano di rateizzazione Unico 2012. Rispetto al piano previsto nelle istruzioni del modello Unico 2012 appena descritto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno ha apportato delle proroghe alla prima rata, come detto. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.C.M. del 6 giugno, il versamento della prima rata del saldo e dell’acconto delle imposte sui redditi e della cedolare secca, con scadenza al 18 giugno può, invece, essere effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Qualora il contribuente scelga di avvalersi della proroga ed intenda rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento:

  • di inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;
  • di fine della rateazione, il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA e il 16 novembre per i soggetti titolari di partita IVA.

Esempio. Per un soggetto non titolare di partita IVA che abbia deciso di versare la prima rata entro il 9 luglio 2012, la seconda rata avrà scadenza il 31 luglio 2012, la terza il 31 agosto 2012 e così via, fino alla scadenza della sesta e ultima rata del 30 novembre 2012. Qualora il medesimo soggetto scelga, invece, di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo dovuto), la seconda rata avrà scadenza il 31 agosto, la terza rata il 1° ottobre (termine così prorogato in quanto il 30 settembre cade di domenica) e così via fino alla quinta e ultima rata del 30 novembre 2012.

Lo stesso principio trova applicazione con riferimento ai soggetti titolari di partita Iva. I soggetti che possono presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, possono versare la relativa imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento Iva.

In considerazione della proroga disposta dal richiamato D.P.C.M. 6 giugno 2012, il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato:

  • entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione (salva la maggiorazione nella misura dell’1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva);
  • dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d’imposta al lordo della predetta maggiorazione dell’1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno).

Titolari di partita Iva: versamenti a rate delle imposte da Unico dopo la proroga

Vediamo ora come cambia la rateizzazione delle imposte risultanti da Unico per i soggetti che intendono avvalersi della proroga e sono titolari di partita Iva. SI tratta dei contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, con esercizio coincidente con l’anno solare non interessati dagli studi di settore. Abbiamo due piani di rateizzazione: quello senza maggiorazione dello 0,40% e quello ritardato con maggiorazione.

Nel caso di rateizzazione senza maggiorazione che parte con il versamento della 1° rata non più entro il 18 giugno 2012 ma entro il 9 luglio 2012. Avremo quindi  il seguente piano di rateizzazione:

  • 1° rata da pagare entro il 9 luglio senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 16 luglio con l’applicazione degli interessi pari al 0,08%;
  • 3° rata da pagare entro il 20 agosto, con l’applicazione degli interessi pari allo 0,41%;
  • 4° rata da pagare entro il 17 settembre, gli interessi  sono pari allo 0,74%;
  • 5° rata da pagare entro il 16 ottobre, gli interessi sono pari allo 1,07%;
  • 6° rata da pagare entro il 16 novembre, gli interessi sono pari allo 1,40%.

Vediamo ora qual è il piano di rateizzazione in caso di versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,40% dal 10 luglio al 20 agosto per effetto della proroga (quindi non più dal 19 giugno al 18 luglio 2012):

  • 1° rata da pagare entro il 20 agosto con tributo maggiorato dello 0,40% ma senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 17 settembre con tributo maggiorato dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi pari al 0,29%;
  • 3° rata da pagare entro il 16 ottobre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,62%;
  • 4° rata da pagare entro il 16 novembre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,95%.

Le rate, sia che si opti per il versamento rateale a partire dal 9 luglio (con proroga) che quello con maggiorazione a partire dal 20 agosto (con proroga e con maggiorazione dello 0,40%), devono sempre concludersi entro il mese di novembre dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, il modello Unico.

Proroga della rateizzazione Unico 2012 per soggetti non titolari di partita Iva

Vediamo ora il sistema di pagamento a rate delle imposte e dei contributi risultanti da Unico per i contribuenti non titolari di partita Iva. Più precisamente, si tratta dei contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, con esercizio coincidente con l’anno solare e non interessati dagli studi di settore. Anche in questo caso abbiamo due piani di rateizzazione: quello senza maggiorazione dello 0,40% e quello ritardato con maggiorazione.

Nel caso di rateizzazione senza maggiorazione che parte con il versamento della 1° rata entro il 9 luglio per effetto della proroga (e non più il 18 giugno 2012) avremo il seguente piano di rateizzazione:

  • 1° rata da pagare entro il 9 luglio senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 31 luglio con l’applicazione degli interessi pari al 0,23%;
  • 3° rata da pagare entro il 31 agosto, con l’applicazione degli  interessi pari allo 0,56%;
  • 4° rata da pagare entro il 1 ottobre, con l’applicazione degli interessi pari allo 0,89%;
  • 5° rata da pagare entro il 31 ottobre, gli interessi sono  pari allo 1,22%;
  • 6° rata da pagare entro il 30 novembre, gli interessi sono pari allo 1,55%.

Come già detto le rate devono concludersi entro il mese di novembre dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, il modello Unico. Vediamo ora qual è il piano di rateizzazione in caso di adesione alla proroga e versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,40% dal 10 luglio al 20 agosto (e non più dal 19 giugno al 18 luglio 2012):

  • 1° rata da pagare entro il 20 agosto con tributo maggiorato dello 0,40% ma senza interessi;
  • 2° rata da pagare entro il 31 agosto con tributo maggiorato dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi pari al 0,11%;
  • 3° rata da pagare entro il 1 ottobre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,44%;
  • 4° rata da pagare entro il 31 ottobre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 0,77%;
  • 5° rata da pagare entro il 30 novembre, sempre con tributo maggiorato dello 0,40% e con interessi pari allo 1,10%.

I contribuenti, sia titolari di partita Iva che non, possono quindi usufruire della proroga per il versamento della prima rata ma essendo entro novembre il termine del piano di rateizzazione è chiaro che aderendo alla proroga, sia entro il 9 luglio senza maggiorazione che entro il 20 agosto con maggiorazione, avranno la possibilità di pagare le imposte ed i contributi dovuti con un numero di rate inferiori, scadendo appunto a novembre il piano di rateizzazione. Quindi se da un lato si sposta in avanti il primo adempimento (la prima rata), dall’altro lato ci sono meno mesi e meno rate di tempo per regolarizzare la propria posizione con il Fisco e con gli enti previdenziali.

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